CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31298/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8915-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA] - RSA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1424/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08915 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 8915/2021 Rilevato che il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, notificato il 28.1. 2021, non risulta depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte. Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione a nulla rilevando il deposito dell'atto di rinuncia presentato dall'Ufficio in prossimità dell'udienza camerale . P.Q. M . la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Fondazione martino [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi C 2500,00 oltre accessori di legge ed al 15°h per spese generali. Roma 16.9.2021 Il P esidente ' ( dott. [OSCURATO:PERSONA] ci) [OSCURATO:PERSONA] oggi, _____0_3_11051_21:12:i [OSCURATO:PERSONA] I SPER Vincenzo