CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 35027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rinvio della trattazione del ricorso in attesa del deposito della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite cel 30 maggio 2024; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che I-a insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, su appello del solo imputato, rideterminata in mesi tre di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 335 cod. pen., ha revocato il beneficio della pena sospesa che gli era stato applicato in primo grado con sentenza del 3 aprile 2023. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. poc. pen.,ildifensore dell'imputato denuncia violazione di legge, in relazio ne all'art. 597 cod. proc. pen. e 164 cod. pen. poiché, su appello del solo impu tato, la Corte territoriale non avrebbe potuto revocare il beneficio dal m omento che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, agli atti era presente un certificato penale che riportava le stesse annotazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. La Corte di appello ha revocato il beneficio della pena sosp esa applicato all'imputato con la sentenza di primo grado evidenziando che dal cer tificato penale in atti, aggiornato, a differenza di quello acquisito in primo grado risalente al 3 ottobre 2017, risultava che l'imputato aveva già riportato tre condanne e fruito del beneficio della pena sospesa per due volte, sicché il beneficio i iconosciutogli con la sentenza del Tribunale di Messina del 3 aprile 2023 era stato applicato per la terza volta, in violazione della disposizione di cui all'art. 164, c r -nma quarto, cod. pen.. Come osservato dal Procuratore generale, che ha chiesto I rinvio della trattazione del ricorso, con ordinanza resa nel ricorso 26680/23, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione del potere del giudice dell'esecuzione di revoca della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito sul punto dall'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, da una sua formale sollecitazione in ordine all'illegittimità del beneficio. Ritiene la Corte che possa affermarsi la infondatezza del motivo di ricorso sulla scorta della notizia di decisione, dalla quale risulta che, in esito all'udienza del 30 maggio 2024, le Sezioni Unite hanno dato risposta af ermativa alla questione controversa. La questione riguardava, infatti, "anche" il potere del giudicE di appello di revoca ex officio del beneficio concesso in violazione dei limiti stabili i dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., sul rilievo che il giudice di appello a rebbe potuto esercitare gli stessi poteri del giudice dell'esecuzione, quindi revoca e il beneficio, solo quando le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022 Maggio, Rv. 283712).Non è necessario, in particolare, attendere il deposito dellc motivazione potendo ritenersi, già sulla base informazione provvisoria contenuta nella notizia di decisione, che debba darsi continuità al consolidato principio di diritto secondo cui il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, terzo comrha, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risul i concesso in presenza delle cause ostative indicate nel quarto comma dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sos anziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia clz I giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. p roc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429-01; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113-01). Dall'applicazione di tale chiaro principio alla vicenda in esame c iscende che il ricorso deve essere rigettato poiché legittimamente la Corte di appello, in presenza del beneficio della pena sospesa applicato dal Tribunale per la ter ra volta lo ha revocato, a prescindere dalla sussistenza in atti, o meno, al momento della decisione di primo grado, del certificato penale, dal quale risultava che il beneficio era stato già applicato all'imputato in relazione a due precedenti cohdanne. 2.Segue al rigetto del ricorso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 giugn