CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 14669/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13901/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 98 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -resistente- Oggetto: notifica atto presupposto 31– 13901 - 2017 – 08/05 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n . 7444/ 09 /16 pronunciata il 10 novembre 2016 e depositata il 25 novembre2016, n on notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 maggio 2024dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente ritirava in data 03.04.2007, presso i locali dell’Amministrazione finanziaria, un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2001 e relativo alla ripresa a tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di terreno. In data 22.03.2013 il ricorrente veniva informato dell’avvio di una procedura di riscossione sicché con ricorso notificato in data 13.06.2013 adiva il giudice di prossimità impugnando il suddetto avviso e ivi deducendo la radicale inesistenza della notifica dell’atto giacché consegnato a mani, giusta annotazione apposta sul primo foglio del predetto avviso. Parimenti contestava l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. La CTP, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse comunque entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente, dichiarava la notifica sanata e il ricorso inammissibile per tardività. La CTR, adita dal contribuente, confermava la decisione di primo grado, rilevando come la consegna a mani del 03.04.2007 avesse sanato la precedente notifica del 13.12.2006, nulla per assenza della sottoscrizione dell’addetto al recapito Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che svolge due motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, co. 1, c.p.c. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno dei propri motivi. CONSIDERATO Vengono proposti due mezzi d’impugnazione. 31– 13901 - 2017 – 08/05 /2024 MMF Con la prima doglianza la parte ricorrente avanza censura di violazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per falsa applicazione degli artt. 43 e 60 d.P.R. n. 600/1973 relativamente al rigetto delle eccezioni di parte ricorrente riguardanti la giuridica inesistenza della notifica e, in subordine, la nullità insanabile della notifica dell’avviso di accertamento irritualmente consegnato oltre i termini decadenziali. In sintesi, critica la sentenza della CTR per aver ritenuto perfezionata la notifica dell’atto impositivo benché dovesse essere ritenuta inesistente sia la notificazione del 13.12.2006 sia quella successiva del 3.04.2007. Segnatamente la prima notificazione doveva essere qualificata come inesistente per violazione dell’art. 60 citato, non essendo indicato il soggetto che l’aveva eseguita e per mancanza della raccomandata informativa, tenuto conto che l’avviso risultava consegnato ad un familiare del contribuente. La seconda notificazione, invece, doveva essere dichiarata inesistente per assenza del soggetto notificatore e per totale elusione dello schema legale di notificazione. Sotto altro profilo soggiunge che, quand’anche la notifica potesse dirsi perfezionata in data 03.04.2007, essa sarebbe priva di effetti per intervenuta decadenza del potere impositivo dell’Ufficio a termini dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973. Infatti, trattandosi dell’anno d’imposta 2001, la notificazione avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 31.12.2006. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Occorre premettere che con la sentenza n. 14916/2016 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato «l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è dunque, in senso stretto, 31– 13901 - 2017 – 08/05 /2024 MMF un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto», con conseguente affermazione del principio di diritto secondo cui «L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità elle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cuivenga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». Occorre altresì ricordare l’orientamento di questa Corte secondo cui «la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d'appello deve, ad avviso della Corte, provvedere alla trascrizione della relata di notifica ed alla specificazione del luogo ove reperire la relata, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità. È principio consolidato della giurisprudenza di questa corte quello secondo il quale "in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina 31– 13901 - 2017 – 08/05 /2024 MMF l'inammissibilità del motivo" (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005)…[…]..la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda un presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario» (Cfr. Cass., V, n. 21112/2022). Nella fattispecie in esame il ricorrente non ha avuto cura di trascrivere nel corpo del motivo l’avviso e la relata di notificazione del 13.12.2006 né quella del 3.04.2007, sicché non può sindacarsi la contestata inesistenza delle forme minime relativamente alla notificazione dell’avviso eseguita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Parimenti non è censurabile la notificazione del 2007, rispetto alla quale è incontroversa la ricezione materiale, e quindi compiuta, dell’atto da parte del contribuente. Parimenti inammissibile è il secondo profilo di censura con cui il contribuente lamenta la violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non risultando contestata la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR riteneva invero detta censura inammissibile per tardività giacché avrebbe dovuto essere promossa entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, in data 03.04.2007, dell’atto impositivo. In ogni caso detto secondo profilo è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte «che ha più volte ribadito come il 31– 13901 - 2017 – 08/05 /2024 MMF Con la seconda doglianza il contribuente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla sollevata eccezione relativa alla nullità degli atti di accertamento per assenza di valida sottoscrizione così come prescritto dall’art. 42 d.P.R. n. 600/1973. In sintesi, afferma che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata sottoscrizione qualificata dell’avviso di accertamento. Stante l’assenza di delega, non era invero possibile sapere chi avesse proceduto alla sua sottoscrizione, comunque non riconducibile al Direttore dell’Ufficio. Il motivo è infondato. Va invero ricordato che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi» (cfr. Cass., V, n. 7662/2020). La configurabilità del vizio di omessa pronuncia va dunque esclusa laddove sebbene, manchi una esplicita statuizione sulla domanda, sia possibile rinvenire sulla stessa una pronuncia c.d. implicita. 31– 13901 - 2017 – 08/05 /2024 MMF Nella fattispecie in esame la CTR ha respinto l’appello del contribuente perché tardivo. Per l’effetto non ha esaminato le censure di merito, il cui scrutinio era inibito dalla pronuncia resa in rito. In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di sostanziale attività difensiva di parte pubblica. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d