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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01704/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 195 / 202 1 della Corte d ’ appello di Salerno depositata il 19aprile 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. e respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni 2009, 2010e 2011 per 51 giornate lavorative pe r ciascun anno;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in tema di onere probatorio nella specifica materia in questione, ha osservato che, nella specie, il rapporto lavorativo risultava disconosciuto in base ad accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della cooperativa OroVerde presso cui avrebbe lavorato il [OSCURATO:PERSONA].

Da tali accertamenti si desumeva chetutti i soci (proprietari o detentori dei terreni) lavoravano il proprio terreno da soli, a ciò aggiungendosi altri dati risultanti dalla lettura del verbale ispettivo, che avevarilevato l’irregolarità della cooperativa e il suo scopo illecito (truffa ai danni dell’I.N.P.S. per ottenere la copertura assicurativa) ; infatti, secondo quando accertato dall’I.N.P.S., n egli anni 2006, 2007 e 2008 (e anche nei successivi anni) la Cooperativa non avrebbe mai potuto esistere in quanto i costi superavano di gran lunga i ricavi (anche potenziali).Rispetto al concetto di subordinazione – ad avviso della Corte di merito – si era di fronte a cooperative agricole di supporto tra piccoli imprenditori, coltivatori diretti e, comunque, lavoratori autonomi (la cooperativa Coop. [OSCURATO:PERSONA] era appunto nata con lo scopo di ‟ supporto alla produzione di prodotti agr icoli”).

Pertanto, secondo la Corte territoriale, la prova della subordinazione era risultata carente, ininfluente e, per giunta, inattendibile, non essendo sufficiente, per convincere della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la documentazione prodotta (meramente formale) relativa ad un soggetto datoriale, la cui affidabilità era stata gravemente posta in dubbio dagli accertamenti ispettivi, nonché le risultanze istruttorie provenienti da testi inattendibili (ricorrenti in procedimenti connessi con domande analoghe a quella svolta dal ricorrente)Sul regime delle spese di lite , la Corte salernitana ha condannato l’appellante al pagamento delle spese deldoppio grado, non potendosi applicare l’esenzione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, secondo cui l’esonero dal pagamento delle spese processuali concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto l’accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali,come nella fattispecie in esame;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi, cui resiste l’I.

N .

P .

S . con controricorso ;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente deduc e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 360 n. 4) cod. proc. civ. , per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 , cod. proc. civ . , nonché per vizio di omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Salerno rigettato integralmente la domanda di reiscrizione nelle liste dei braccianti agricoli per gli anni 2009, 2010 e 2011, fondando tale statuizione esclusivamente sull’operato dei servizi ispettivi consacrato nei verbali di accertamento versatiin atti e concernenti l’attività e l’operato della datrice di lavoro CooperativaOro Verde a.r.l.;

2. con il secondo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2094 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3cod. proc. civ., per avere la Corte d ’ Appello di Salerno travisat o la prova testimoniale e condotto ad una non corretta ricostruzione della quaestio facti,con la conseguenza di aver applicato erroneamente la norma di diritto concernente l’individuazione del rapporto di lavoro subordinato;

3. con il terzo motivo il ricorrente deduc e la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., artt. 2697, 2699 e 2094 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3) cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello riversato sull’I.N.P.S. l’onere di dimostrare la dedotta fittizietà dei rapporti di lavoro subordinati, nonostante il riconoscimento amministrativo del rapporto di lavoro agricolo del ricorrente;

4. con il quarto motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art 2967 cod. civ., dell’art. 230 bis cod.civ.e dell’ art . 48 della l. n. 203del 1982 in tema di ripartizione dell’onere della prova in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4), cod. proc. civ., nonché per violazione dell’art. 112 e 115 cod. proc. civ.,in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha escluso l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze delle aziende agricole;

5. con il quinto motivo il ricorrente deduce, in via subordinata rispetto al 3° e al 4° motivo, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art.2967 cod. civ., dell’art. 230 bis cod. civ . e dell’ art. 48 della l . n. 203 del 1982, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ . , per grave percezione travisata della prova, con conseguente errata ricostruzione del fatto, che ha condotto ad una violazione di legge e al rigetto della domanda del lavoratore;

6. con il sesto motivo il ricorrente deduc e violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, atteso che il ricorrente,in data 30 aprile 2019 , aveva depositato agli atti del giudiz io di appello autocertificazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l’esenzione dal pagamento delle spese processuali;

7. i primi cinque motivi, che possono essere complessivamente considerati in quanto sostanzialmente intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte di merito in ordine alle risultanze istruttorie, sono in parte inammissibili e comunque infondati;

8. infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa denunciata, ponendo a carico del lavoratore l’onere di provare il rapporto lavorativo, in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, alla cui motivazione ci si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. («L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.»: (Cass. Sez.

L, 16/05/2018, n. 12001; in precedenza, in senso conforme, già Cass. Sez.

L, 11/02/2016, n. 2739);

9. anche i rilievi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territorialesono infondati, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, che ha esaminato le risultanze ispettive e l’esito della prova testimoniale per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza degli elementi istruttori acquisiti; ogni ulteriore censura in proposito si risolve in un’inammissibile sindacato di merito (« In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.»: Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774);

10. la sentenza impugnata, inoltre, non contiene affermazioni in contrasto con il principio per cui «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionaristessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agliispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorieraccolte o richieste dalle parti» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6-L, 22/01/2021, n. 1380; in senso conforme, Cass. Sez.

L, 17/12/2021, n. 40649); infatti, la Corte territoriale ha valutato criticamente tutti gli elementi di giudizio offerti dalleparti, per poi pervenire al convincimento in ordine alla insussistenza del rapporto subordinato posto a fondamento della domanda di reiscrizione negli elenchi;

11. inoltre, in seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall ’ art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell ’ art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza –di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente» di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in senso conforme, Cass. Sez.

L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, per come emerge già dal percorso argomentativo della Corte d’appello, come sopra sinteticamente riportato, non riscontrabili nelcaso di specie;

12. è altresì infondato il sesto motivo, venendo in rilievo -per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata - solo la domanda intesa alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non già ad una specifica prestazione previdenziale, sicché non poteva in ogni caso trovare applicazione l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in conformità al consolidato principio espresso da questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez.

L, 02/05/2022, n. 13769 e precedenti ivi citati), secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in rel azione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento»;

13. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

14. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 195 / 202 1 della Corte d ’ appello di Salerno depositata il 19aprile 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. e respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni 2009, 2010e 2011 per 51 giornate lavorative pe r ciascun anno; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in tema di onere probatorio nella specifica materia in questione, ha osservato che, nella specie, il rapporto lavorativo risultava disconosciuto in base ad accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della cooperativa OroVerde presso cui avrebbe lavorato il [OSCURATO:PERSONA]. Da tali accertamenti si desumeva chetutti i soci (proprietari o detentori dei terreni) lavoravano il proprio terreno da soli, a ciò aggiungendosi altri dati risultanti dalla lettura del verbale ispettivo, che avevarilevato l’irregolarità della cooperativa e il suo scopo illecito (truffa ai danni dell’I.N.P.S. per ottenere la copertura assicurativa) ; infatti, secondo quando accertato dall’I.N.P.S., n egli anni 2006, 2007 e 2008 (e anche nei successivi anni) la Cooperativa non avrebbe mai potuto esistere in quanto i costi superavano di gran lunga i ricavi (anche potenziali).Rispetto al concetto di subordinazione – ad avviso della Corte di merito – si era di fronte a cooperative agricole di supporto tra piccoli imprenditori, coltivatori diretti e, comunque, lavoratori autonomi (la cooperativa Coop. [OSCURATO:PERSONA] era appunto nata con lo scopo di ‟ supporto alla produzione di prodotti agr icoli”). Pertanto, secondo la Corte territoriale, la prova della subordinazione era risultata carente, ininfluente e, per giunta, inattendibile, non essendo sufficiente, per convincere della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la documentazione prodotta (meramente formale) relativa ad un soggetto datoriale, la cui affidabilità era stata gravemente posta in dubbio dagli accertamenti ispettivi, nonché le risultanze istruttorie provenienti da testi inattendibili (ricorrenti in procedimenti connessi con domande analoghe a quella svolta dal ricorrente)Sul regime delle spese di lite , la Corte salernitana ha condannato l’appellante al pagamento delle spese deldoppio grado, non potendosi applicare l’esenzione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, secondo cui l’esonero dal pagamento delle spese processuali concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie che hanno ad oggetto l’accertamento, nei confronti del datore di lavoro, di diritti del prestatore con riflessi previdenziali,come nella fattispecie in esame; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi, cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso ; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente deduc e la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 360 n. 4) cod. proc. civ. , per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 , cod. proc. civ . , nonché per vizio di omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello di Salerno rigettato integralmente la domanda di reiscrizione nelle liste dei braccianti agricoli per gli anni 2009, 2010 e 2011, fondando tale statuizione esclusivamente sull’operato dei servizi ispettivi consacrato nei verbali di accertamento versatiin atti e concernenti l’attività e l’operato della datrice di lavoro CooperativaOro Verde a.r.l.; 2. con il secondo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2094 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3cod. proc. civ., per avere la Corte d ’ Appello di Salerno travisat o la prova testimoniale e condotto ad una non corretta ricostruzione della quaestio facti,con la conseguenza di aver applicato erroneamente la norma di diritto concernente l’individuazione del rapporto di lavoro subordinato; 3. con il terzo motivo il ricorrente deduc e la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., artt. 2697, 2699 e 2094 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3) cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello riversato sull’I.N.P.S. l’onere di dimostrare la dedotta fittizietà dei rapporti di lavoro subordinati, nonostante il riconoscimento amministrativo del rapporto di lavoro agricolo del ricorrente; 4. con il quarto motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art 2967 cod. civ., dell’art. 230 bis cod.civ.e dell’ art . 48 della l. n. 203del 1982 in tema di ripartizione dell’onere della prova in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4), cod. proc. civ., nonché per violazione dell’art. 112 e 115 cod. proc. civ.,in quanto la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha escluso l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze delle aziende agricole; 5. con il quinto motivo il ricorrente deduce, in via subordinata rispetto al 3° e al 4° motivo, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art.2967 cod. civ., dell’art. 230 bis cod. civ . e dell’ art. 48 della l . n. 203 del 1982, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ . , per grave percezione travisata della prova, con conseguente errata ricostruzione del fatto, che ha condotto ad una violazione di legge e al rigetto della domanda del lavoratore; 6. con il sesto motivo il ricorrente deduc e violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, atteso che il ricorrente,in data 30 aprile 2019 , aveva depositato agli atti del giudiz io di appello autocertificazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l’esenzione dal pagamento delle spese processuali; 7. i primi cinque motivi, che possono essere complessivamente considerati in quanto sostanzialmente intesi a censurare la valutazione resa dalla Corte di merito in ordine alle risultanze istruttorie, sono in parte inammissibili e comunque infondati; 8. infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa denunciata, ponendo a carico del lavoratore l’onere di provare il rapporto lavorativo, in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, alla cui motivazione ci si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. («L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.»: (Cass. Sez. L, 16/05/2018, n. 12001; in precedenza, in senso conforme, già Cass. Sez. L, 11/02/2016, n. 2739); 9. anche i rilievi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territorialesono infondati, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, che ha esaminato le risultanze ispettive e l’esito della prova testimoniale per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza degli elementi istruttori acquisiti; ogni ulteriore censura in proposito si risolve in un’inammissibile sindacato di merito (« In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.»: Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774); 10. la sentenza impugnata, inoltre, non contiene affermazioni in contrasto con il principio per cui «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionaristessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agliispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorieraccolte o richieste dalle parti» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6-L, 22/01/2021, n. 1380; in senso conforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649); infatti, la Corte territoriale ha valutato criticamente tutti gli elementi di giudizio offerti dalleparti, per poi pervenire al convincimento in ordine alla insussistenza del rapporto subordinato posto a fondamento della domanda di reiscrizione negli elenchi; 11. inoltre, in seguito allariformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall ’ art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell ’ art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza –di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente» di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile» (in tal senso, di recente Cass. Sez. 6- L, 22/01/2021, n. 1380, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. L, 17/12/2021, n. 40649, cit.), vizi, per come emerge già dal percorso argomentativo della Corte d’appello, come sopra sinteticamente riportato, non riscontrabili nelcaso di specie; 12. è altresì infondato il sesto motivo, venendo in rilievo -per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata - solo la domanda intesa alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non già ad una specifica prestazione previdenziale, sicché non poteva in ogni caso trovare applicazione l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in conformità al consolidato principio espresso da questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. L, 02/05/2022, n. 13769 e precedenti ivi citati), secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in rel azione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento»; 13. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna – secondo la regola della soccombenza – della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 14. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
Sentenza Cassazione n. 01704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris