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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 37151/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso l'8 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di prevenzione - aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni cinque, già applicata a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 10 aprile 2003 e rimasta sospesa a causa dellAtato di detenzione sofferto dallo stesso ( Nicchi.

Il Tribunale aveva ritenuto che la pericolosità sociale del Nicchi - condannato per i reati in materia di armi, per estorsione, per ricettazione, per partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" e per omicidio aggravato - non fosse cessata e neppure attenuata.

Avverso tale decreto, proponeva appello il difensore del Nicchi, deducendo l'assenza della pericolosità sociale e le gravi condizioni psico-fisiche del Nicchi.

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione - rigettava l'appello, ritenendo fondata la valutazione di attuale pericolosità espressa dal Tribunale.

2. Avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo, emesso il 21 gennaio 2021, il Nicchi ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), sostenendo che la motivazione sarebbe priva di un'analisi critica e autonoma del decreto impugnato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime ragioni convergenti.

1.1. In primo luogo, il ricorso risulta tardivamente depositato, quando il decreto era orami divenuto irrevocabile.

Va premesso che il decreto impugnato è stato pronunciato in data 21 gennaio 2022 ed è stato notificato all'imputato il 10 febbraio 2022, ai due difensori il 31 gennaio 2022 e al Procuratore generale il 10 febbraio 2022.

Il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione, dunque, iniziava a decorrere il 2 febbraio 2022.

Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 15 febbraio 2022, risulta, pertanto, tardivamente proposto.

Sotto altro profilo, va rilevato che il ricorso deduce il vizio di motivazione, quando, invece, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso l'8 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di prevenzione - aveva disposto procedersi all'esecuzione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni cinque, già applicata a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 10 aprile 2003 e rimasta sospesa a causa dellAtato di detenzione sofferto dallo stesso ( Nicchi. Il Tribunale aveva ritenuto che la pericolosità sociale del Nicchi - condannato per i reati in materia di armi, per estorsione, per ricettazione, per partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" e per omicidio aggravato - non fosse cessata e neppure attenuata. Avverso tale decreto, proponeva appello il difensore del Nicchi, deducendo l'assenza della pericolosità sociale e le gravi condizioni psico-fisiche del Nicchi. La Corte di Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione - rigettava l'appello, ritenendo fondata la valutazione di attuale pericolosità espressa dal Tribunale. 2. Avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo, emesso il 21 gennaio 2021, il Nicchi ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), sostenendo che la motivazione sarebbe priva di un'analisi critica e autonoma del decreto impugnato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime ragioni convergenti. 1.1. In primo luogo, il ricorso risulta tardivamente depositato, quando il decreto era orami divenuto irrevocabile. Va premesso che il decreto impugnato è stato pronunciato in data 21 gennaio 2022 ed è stato notificato all'imputato il 10 febbraio 2022, ai due difensori il 31 gennaio 2022 e al Procuratore generale il 10 febbraio 2022. Il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione, dunque, iniziava a decorrere il 2 febbraio 2022. Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 15 febbraio 2022, risulta, pertanto, tardivamente proposto. Sotto altro profilo, va rilevato che il ricorso deduce il vizio di motivazione, quando, invece, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle
Decreto Cassazione n. 37151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris