CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per RENZI Giordano, ha depositato memoria di replica integrativa al ricorso, con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi di cui al ricorso. 4_ Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del GUP del Rimini, con la quale RENZI Giordano era stato condannato in abbreviato per i reati di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2 -bis e 2 -sexies e 187, codice stada (in Maiolo, il 11/4/2018), ha assolto lo stesso dal secondo perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena e confermando nel resto. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla nullità derivante dall'omesso avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att., cod. proc. pen. Le valutazioni del giudice sarebbero criticabili, atteso che quella dedotta è nullità a regime intermedio e, pur se la legge non prevede formule sacramentali per l'avviso in questione, esso deve essere idoneo a raggiungere il suo scopo. La Corte d'appello non avrebbe minimamente analizzato le ragioni argomentative rappresentate dalla difesa, né il contenuto del verbale degli accertamenti urgenti, la formula ivi utilizzata non potendo tener luogo dell'avvertimento di cui si discute. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., quanto al reato di cui al capo a) dell'imputazione, della quale sussisterebbero tutti i presupposti, non essendosi prodotto alcun danno concreto e dovendo il pericolo esser valutato in relazione a elementi concreti e riferibili ai dati probatori, senza considerazione di tipo astratto. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, negate dai giudici territoriali in maniera ingiustificata, avendo la Corte d'appello operato una prognosi sulla base di ciò che poteva accadere e non era accaduto, introducendo nel ragionamento inaccettabili variabili. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inamnnissibilittà del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica integrativa al ricorso, insistendo nei motivi e concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, dopo aver dato preliminarmente atto dell'avvertimento contenuto nel verbale di accertamenti e del richiamo all'adempimento dell'avviso anche nella comunicazione di notizia di reato, ha risolutivamente rilevato che la nullità, anche ove prodottasi, era sanata dalla scelta del rito abbreviato, alla stregua dei principi di matrice giurisprudenziale. Ha, poi, ritenuto che il GUP aveva correttamente negato la particolare tenuità del fatto, valorizzando numerosi elementi: il tasso alcolemico rilevato; la causazione di un incidente dovuto alla perdita di controllo del mezzo lungo un rettilineo, tale da determinare il capovolgimento dell'autovettura, il tutto indicativo dell'alta velocità tenuta dall'agente; il pericolo derivato agli altri utenti della strada dalla condotta tenuta dall'imputato, solo cause fortuite avendo impedito il coinvolgimento di terzi; infine, il danno cagionato alla proprietà privata (essendo finita la vettura contro l'abitazione di terzi). Infine, il giudizio negativo sulla meritevolezza delle generiche è stato condiviso alla stregua della significativa turbativa della circolazione cagionata dalla condotta e dell'elevato tasso alcolemico accertato, valutati come recessivi sia l'assenza di precedenti penali, che la sottoposizione agli accertamenti, peraltro imposti dalla legge. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. La prima censura è del tutto silente, intanto, sulla sanatoria che ha travolto la dedotta nullità, anche ove ritenuta sussistente. Essa è stata esclusa in radice dai giudici territoriali in forza di un ragionamento per nulla incrinato dalle critiche difensive e coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità (sez. 4 n. 32631 del 7/6/2017, Bukliga, Rv. 270422, ove si è riconosciuta la piena utilizzabilità del verbale di accertamento ai fini della prova del reato di che trattasi; n. 3906 del 21/1/2020, Ba//ori, Rv. 278287, in cui si è affermato che, ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria, nella specie il verbale e la comunicazione di notizia di reato) atteso il valore fidefaciente degli stessi; n. 7677 del 6/2/2019, Minigrilli, Rv. 275148; n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381); ma, in ogni caso, deve ritenersi sanata alla stregua di principi altrettanto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, sez. 4 n. 44962 del 4/11/2021, Rossi, Rv. 282245; n. 40550 del 3/11/2021, Martini, Rv. 282062; n. 24087 del 28/2/2018, Massardi, Rv. 272959; n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli, Rv. 269609). Quanto, poi, alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice - nel ragionamento esplicativo - ha correttamente rinviato ai criteri fissati nell'art. 133, c. 1, cod. pen., rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, RV. 283044). Infatti, ha giustificato il proprio giudizio in relazione al bisogno di pena rispetto alla condotta in concreto, al tasso alcolemico rilevato, all'incidente causato e ai danni prodotti a terzi, valorizzando anche il pericolo che quella condotta aveva causato alla circolazione stradale (sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940; Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, in cui si è, per l'appunto, affermato il principio per il quale, ai fini di interesse, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, c. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo). Infine, quanto al diniego delle generiche, in questa sede pare sufficiente un rinvio all'indirizzo consolidato di questa Corte per ricordare che, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Rispetto alle giustificazioni rinvenibili nella sentenza censurata, non si apprezza nei rispettivi motivi di ricorso la necessaria analisi critica, essendo stati congruamente giustificati tutti i punti sollevati con il gravame (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 5 aprile 20