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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03205/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 maggio 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23 -bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 29 giugno 2023, entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) da tale ultima data, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui (tenendo conto della sospensione nel periodo feriale) esso spirava il 6 ottobre 2023 ed era già decorso in data 6 novembre 2023, allorché è stato presentato il ricorso, da ritenersi inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), senza che possa attribuirsi rilievo alla notifica della sentenza impugnata a mezzo PEC al difensore il giorno 11 ottobre 2023, adempimento non previsto dal rito applicabile ratione temporis (che prevede la sola comunicazione del dispositivo, in effetti avvenuta il 5 maggio 2023: cfr. art. 23 -bis, comma 3, cit.) che non può incidere sul decorso del termine perentorio per impugnare previsto dalla legge; ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 4 maggio 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23 -bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 29 giugno 2023, entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) da tale ultima data, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui (tenendo conto della sospensione nel periodo feriale) esso spirava il 6 ottobre 2023 ed era già decorso in data 6 novembre 2023, allorché è stato presentato il ricorso, da ritenersi inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), senza che possa attribuirsi rilievo alla notifica della sentenza impugnata a mezzo PEC al difensore il giorno 11 ottobre 2023, adempimento non previsto dal rito applicabile ratione temporis (che prevede la sola comunicazione del dispositivo, in effetti avvenuta il 5 maggio 2023: cfr. art. 23 -bis, comma 3, cit.) che non può incidere sul decorso del termine perentorio per impugnare previsto dalla legge; ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co
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