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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:C:2003:478
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-HACKL

presentate il 18 settembre 2003 (1) Cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P E. [OSCURATO:PERSONA] (causa C-162/01 P) contro Consiglio dell'Unione europea e [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nonché B. [OSCURATO:PERSONA] (causa C-163/01 P) contro Consiglio dell'Unione europea e [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Domanda di risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Quote latte – Regolamento (CEE) n. 857/84 – Quantitativo di riferimento – Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione – Legittimo affidamento – Illegittimità – Nesso di causalità» I – Introduzione

1. I due ricorsi in esame, riuniti in vista di una comune decisione, sono diretti contro le sentenze del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2001, cause T-533/93 (2) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]») e T-73/94 (3) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), con cui il Tribunale di primo grado ha respinto le domande di risarcimento danni presentate dai produttori olandesi di latte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA].

2. Tali ricorsi fanno parte di tutto un complesso di controversie, che, in termini generali, riguardano la posizione dei cosiddetti produttori SLOM (4) nel contesto del sistema delle quote latte e quindi prendono in esame la situazione dei produttori che, in base al regolamento (CEE) n. 1078/77 (5) , avevano sottoscritto l’impegno di non commercializzare latte o prodotti lattiero-caseari per un periodo di cinque anni (in prosieguo: «impegno di non commercializzazione»), oppure di riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni (in prosieguo: «impegno di riconversione»).

3. Questa problematica scaturisce dal fatto che, con l’introduzione, dal 1° aprile 1984, del sistema delle quote latte – nell’ambito del quale era prevista la fissazione di determinati quantitativi di riferimento allo scopo di contenere la sovrapproduzione del latte, nonché l’applicazione di un prelievo sui quantitativi di latte consegnati in eccesso – non si è tenuto conto della situazione dei produttori SLOM.

Infatti, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nel testo originale (6) , attraverso il quale era stato disciplinato dettagliatamente il calcolo dei quantitativi di riferimento, stabiliva che detti quantitativi venissero fissati sulla base delle consegne di latte per un anno di riferimento, che coincideva, come poi è emerso, in tutto o in parte, con il periodo di validità degli impegni di non commercializzazione sottoscritti dai produttori SLOM.

In conclusione, ciò ha condotto al risultato che tali produttori di latte – in assenza di una produzione di latte nell’anno di riferimento – sono stati esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento e, per questo motivo, non hanno potuto produrre latte, o meglio non hanno potuto produrre alcun quantitativo di latte esente da prelievo.

4. La situazione pregiudizievole che ne risultava per i produttori SLOM, che si è parzialmente protratta con le successive «misure riparatrici» del legislatore comunitario, arricchendosi di ulteriori aspetti giuridici, impegna da ormai più di un decennio, sotto molteplici punti di vista, gli organi giurisdizionali comunitari e si è ripercossa anche nell’emanazione di una serie di atti di diritto derivato.

Tali sentenze e norme di diritto derivato, che hanno ad oggetto, in parte – e questa distinzione va tenuta presente proprio nelle cause in esame – la (validità della) normativa rispetto all’attribuzione di quantitativi di riferimento in quanto tali, in parte il risarcimento dei danni derivati ai produttori SLOM da detta normativa, costituiscono il contesto giuridico, che dovrà essere descritto in prosieguo con maggior precisione, nel quale si inseriscono le presenti controversie.

5. I ricorsi in oggetto sollevano, in particolare, la questione se il Tribunale di primo grado abbia a ragione dichiarato, nelle sentenze impugnate, alla luce della giurisprudenza in materia, che la responsabilità della Comunità dipende dalla circostanza che i produttori abbiano chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione.

II – Contesto giuridico A – In ordine alla partecipazione dei produttori SLOM al sistema delle quote latte

6. Il Consiglio ha emanato nel 1977, di fronte ad un eccesso di produzione di latte nella Comunità, il regolamento n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (7) .

Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio di un obbligo di non commercializzazione o di riconversione per un periodo di cinque anni.

7. Nonostante numerosi produttori avessero assunto simili obblighi di non commercializzazione, la situazione di sovrapproduzione persisteva anche nel 1983.

Il Consiglio ha adottato quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8) ed il regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9) .

Con questi regolamenti è stato introdotto, a partire dal 1° aprile 1984, un sistema di prelievi supplementari sul latte (in prosieguo: la «normativa sui prelievi»), a norma del quale ciascun produttore poteva commercializzare soltanto un quantitativo di latte corrispondente alla quota di latte a lui attribuita (in prosieguo: il «quantitativo di riferimento»); in caso contrario avrebbe dovuto essere pagato un prelievo supplementare.

Il quantitativo di riferimento corrispondeva alla quantità di latte prodotta in un anno di riferimento: per il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], il 1983.

8. Tutti i produttori che in tale anno non avevano prodotto latte a causa dell’obbligo di non commercializzazione da essi assunto nel quadro del regolamento n. 1078/77, non avevano, per questa ragione, potuto ottenere alcun quantitativo di riferimento e, pertanto, non avevano neppure potuto commercializzare quantitativi di latte esenti da prelievo supplementare.

9. Con sentenze 28 aprile 1988, nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (10) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I») e [OSCURATO:PERSONA] (11) , la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 1371/84 (12) , invalido per violazione del principio del legittimo affidamento «in quanto non contempla l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in adempimento di un obbligo assunto sulla base del regolamento (...) 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno effettuato cessioni di latte durante l’anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato».

10. Il Consiglio ha quindi emanato il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (13) .

Questo regolamento ha inserito nel regolamento n. 857/84 un art. 3 bis.

Tale norma ha reso possibile attribuire, a determinate condizioni, ai produttori di latte che in adempimento dell’impegno di non commercializzazione non avevano consegnato latte nell’anno di riferimento, ed erano pertanto rimasti esclusi dal sistema delle quote latte fino a quel momento, un quantitativo specifico di riferimento (art. 3 bis, n. 1) pari al 60% del quantitativo di latte (art. 3 bis, n. 2) venduto o consegnato dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la sottoscrizione dell’impegno di non commercializzazione o di riconversione (in prosieguo: la «produzione di riferimento»).

11. In conformità al n. 1 dell’inserito art. 3 bis, questa disciplina riguarda, tuttavia, soltanto il produttore «il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell’impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell’anno successivo».

12. Tale produttore ottiene provvisoriamente, dietro richiesta, un quantitativo specifico di riferimento, qualora, tra l’altro, «dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell’azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto e l’autorità competente riconosca valida tale dimostrazione» [art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento n. 764/89].

13. Ai sensi del n. 3 dell’inserito art. 3 bis, il quantitativo specifico di riferimento viene definitivamente attribuito al produttore se egli può provare all’autorità competente, entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che esse hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all’80% del quantitativo provvisorio di riferimento.

In caso contrario il quantitativo provvisorio di riferimento torna totalmente alla riserva comunitaria (14) .

14. Con sentenza 11 dicembre 1990, causa [OSCURATO:PERSONA] (15) , l’art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, nella versione del regolamento n. 764/89, è stato dichiarato invalido per violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto «esclude dall’assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dello stesso articolo i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in adempimento di un impegno assunto a norma del regolamento (...) 17 maggio 1977, n. 1078, scade prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30 settembre 1983».

In questa sentenza, così come nella sentenza, in pari data, nella causa Pastätter (16) , la Corte di giustizia ha dichiarato, inoltre, nullo il n. 2 dello stesso articolo con riferimento alla limitazione, in esso prevista, del quantitativo specifico di riferimento al 60% della produzione di riferimento.

15. Il Consiglio ha successivamente adottato il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento n. 857/84 (17) , con il quale sono state abrogate le condizioni dichiarate invalide, di modo che potesse essere attribuito ai produttori in questione un quantitativo specifico di riferimento.

16. Da ultimo, la Corte di giustizia, nella sua sentenza nella causa Wehrs (18) ha dichiarato invalida la cosiddetta «norma anticumulo», enunciata all’art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento 857/84, nella versione del regolamento n. 764/89.

Ai sensi di questa disciplina già contenuta nell’art. 3 bis, n. 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, nella versione del regolamento 1639/91, i produttori SLOM, che in base all’art. 2 del regolamento n. 857/84 avevano già ottenuto (per un’altra impresa) un quantitativo di riferimento, erano esclusi dall’attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento.

17. In seguito a tale sentenza, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (19) .

In conformità a questo regolamento, entrato in vigore il 1° agosto 1993, i produttori che avevano sottoscritto un impegno di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77 e che – in forza della norma anticumulo – fino a quel momento erano stati esclusi dall’attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento, potevano ottenere, oltre al quantitativo di riferimento originario, tale quantitativo specifico di riferimento.

B – In ordine al risarcimento dei danni subiti a causa del sistema comunitario delle quote latte

18. Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (20) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] II»), la Corte di giustizia ha condannato la Comunità al risarcimento dei danni che determinati produttori avevano subito a causa del regolamento 857/84, in quanto tale regolamento non prevedeva l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori «che in esecuzione di un impegno assunto in base al regolamento (CEE) (...) 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno consegnato latte durante l’anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato».

La Corte di giustizia ha incaricato le parti di concordare gli importi da pagare, o, altrimenti, di farle pervenire le rispettive richieste quantificate.

19. In relazione a questa sentenza, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno pubblicato, il 5 agosto 1992, la comunicazione 92/C 198/04 (21) .

Dopo aver fatto riferimento agli effetti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II ed allo scopo di assicurare la sua piena attuazione, le istituzioni hanno espresso la loro volontà di adottare le modalità pratiche per l’indennizzo dei produttori interessati.

20. Allo scopo di trasporre la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, il Consiglio ha poi adottato il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un’offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (22) .

Con tale regolamento si è offerto ai produttori, cui era stato definitivamente attribuito un quantitativo specifico di riferimento (23) , un indennizzo forfettario a risarcimento di tutti i danni da essi subiti a seguito della normativa oggetto della sentenza

[OSCURATO:PERSONA] II.

21. Con sentenza 27 gennaio 2000, nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (24) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] III»), la Corte di giustizia ha, in conclusione, deciso in via definitiva sull’ammontare del risarcimento da corrispondere ai ricorrenti in tali cause, che non si erano avvalsi della summenzionata offerta di indennizzo (25) .

III – Fatti

22. Dalle sentenze impugnate (26) risulta la seguente situazione di fatto.

23. I ricorrenti, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono produttori di latte dei [OSCURATO:PERSONA] che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione nel contesto del regolamento n. 1078/77, con scadenza rispettivamente il 20 aprile 1983, per l’uno, e il 23 dicembre 1983, per l’altro.

24. Al termine dell’impegno di non commercializzazione, i ricorrenti non hanno più ripreso la produzione di latte.

Tuttavia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha continuato l’allevamento di bovini da ingrasso che aveva intrapreso in vigenza di tale impegno.

25. Dopo l’adozione del regolamento n. 1639/91, i ricorrenti hanno sollecitato la concessione di un quantitativo di riferimento provvisorio, che è stato accordato al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1991 ed al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 1991.

26. In seguito a controlli condotti dall’[OSCURATO:PERSONA], che avevano ad oggetto le modalità della ripresa della produzione di latte da parte dei ricorrenti, i quantitativi di riferimento provvisori ad essi attribuiti venivano loro revocati, con decisione del 19 aprile 1993 (nel caso [OSCURATO:PERSONA]) e del 4 maggio 1993 (nel caso [OSCURATO:PERSONA]).

IV – Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenze impugnate

27. Con atti introduttivi depositati rispettivamente il 30 settembre 1993 ed il 14 febbraio 1994 nella cancelleria del Tribunale, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «ricorrenti») – sulla base degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato (ora artt. 235 e 288, secondo comma, CE) – hanno proposto ricorso contro il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «convenuti»), allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni ad essi derivanti dal fatto che, sulla base del regolamento n. 857/84, nella versione integrata dal regolamento n. 1371/84, era stato loro impedito di smerciare latte.

28. I ricorrenti chiedevano un indennizzo per il periodo che va dal 1° aprile 1984, momento dell’entrata in vigore della disciplina sui prelievi, che li avrebbe esclusi dall’attribuzione di una quantitativo di riferimento e, di conseguenza, dalla produzione di latte, sino alla ripresa della produzione di latte, più esattamente fino alla concessione del quantitativo di riferimento provvisorio sulla base del regolamento n. 1639/91 (27) .

29. A fondamento della loro richiesta, i ricorrenti sostenevano (28) , tra l’altro, che i convenuti avevano asserito a torto che non sussisteva alcun diritto ad indennizzo, in quanto i ricorrenti non avevano ripreso la produzione di latte dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione.

I ricorrenti adducevano, inoltre, alcuni motivi per i quali non avevano potuto riprendere la produzione di latte dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione, nel 1983.

Inoltre, citando a sostegno la sentenza [OSCURATO:PERSONA], essi contestavano la tesi dei convenuti, secondo cui i produttori SLOM, il cui periodo di non commercializzazione terminava nel 1983 e che non avevano ripreso la produzione di latte prima del 1° aprile 1984, non avrebbero avuto diritto ad alcun indennizzo.

Essi affermavano che i motivi per i quali il ricorrente nella causa [OSCURATO:PERSONA] non aveva ripreso la produzione di latte, sarebbero stati irrilevanti per la decisione della Corte di giustizia nella causa [OSCURATO:PERSONA].

30. Con due ordinanze del 31 agosto 1994, il Tribunale di primo grado ha sospeso i procedimenti nelle cause T-533/93 e T-73/94 sino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] III.

31. Con due ordinanze dell’11 marzo 1999 il Tribunale ha disposto la ripresa dei procedimenti.

32. Con le sentenze impugnate, emesse il 31 gennaio 2001, il Tribunale ha respinto i ricorsi.

Esso ha addotto come motivazione, essenzialmente, quanto segue.

33. Dopo aver fatto riferimento ai presupposti generali della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la responsabilità della Comunità per danni che un produttore di latte abbia subito per il fatto che gli è stata impedita la consegna di latte in forza del regolamento n. 857/84, si fonda sulla violazione del principio del legittimo affidamento (29) .

34. Il Tribunale ha poi affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il richiamo a questo principio è possibile soltanto in quanto la Comunità stessa abbia precostituito una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (30) .

Riferito ad un operatore economico, che ha concluso un accordo di non commercializzazione, ciò significherebbe che egli dovrebbe poter fare affidamento sul fatto che «alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell’essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla regolamentazione comunitaria (sentenze [OSCURATO:PERSONA] I, punto 24, e [OSCURATO:PERSONA], punto 13)».

Per contro, «il principio della tutela del legittimo affidamento non vieta che, nell’ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore possa vedersi soggetto a restrizioni, per non aver smerciato il latte, o per averlo smerciato in quantità ridotte, durante un periodo determinato precedente l’entrata in vigore di siffatto regime, in seguito a decisione liberamente presa, senza esservi stato indotto da un atto comunitario (sentenza Kühn, punto 15)» (31) .

35. Il Tribunale è passato quindi (32) a considerare la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], nei seguenti termini: «43 Inoltre, dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che la Comunità non poteva, senza violare il principio del legittimo affidamento, escludere automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione erano terminati nel 1983, in particolare quelli che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi al loro impegno.

Al punto 13 di tale sentenza la Corte ha pertanto dichiarato: [I]l legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall’applicazione [delle disposizioni relative alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico] quei produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione.

Per contro, il principio del legittimo affidamento, secondo l’interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, osta a che siffatta data limite sia fissata in modo tale da escludere dall’applicazione [delle dette disposizioni] anche i produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento, o parte dello stesso, in conseguenza dell’adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77. 44 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale sentenza può essere letta solo alla luce dei fatti all’origine della controversia sottoposta al giudice nazionale.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un agricoltore che alla scadenza del suo impegno, il 31 marzo 1983, non era in grado di riprendere immediatamente la produzione di latte perché non disponeva del capitale necessario per ricostituire la sua mandria lattiera.

In sostituzione, egli ha comprato alcune vitelle da latte, che ha allevato egli stesso per riprendere la produzione con dodici mucche nel maggio o nel giugno 1984 (...).

Inoltre, dalla relazione d’udienza risulta che durante il periodo di interruzione della produzione di latte il ricorrente aveva effettuato lavori di manutenzione sugli immobili e sui macchinari destinati a detta produzione (...)».

36. Il Tribunale ha dedotto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] «che i produttori il cui impegno è terminato nel 1983 possono fondare utilmente il loro ricorso per risarcimento sulla violazione del principio del legittimo affidamento solo se dimostrano che le ragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di detta produzione, riprenderla immediatamente» (33) .

37. Esso ha poi rafforzato questa affermazione nel prosieguo, facendo riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II (34) : «Inoltre, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, e più precisamente dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l’intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione.

Infatti, perché l’illegittimità che ha condotto alla dichiarazione di invalidità dei regolamenti all’origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte.

Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, adottato misure in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell’attrezzatura necessaria per detta produzione (v., in proposito, le conclusioni rese dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] II, Racc. pag.

I-3094, paragrafo 30)».

38. Nel rafforzare la necessità di una chiara manifestazione di intenzioni in ordine alla ripresa della produzione di latte, il Tribunale ha collegato nel modo seguente tale presupposto alla situazione dei ricorrenti (35) : «48 Dato che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte fra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, il 20 aprile 1983, e quella dell’entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984, egli deve provare, perché la sua domanda di risarcimento possa essere fondata, che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell’impossibilità di farlo a causa dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84».

39. Conformemente a ciò, il Tribunale ha compiuto, rispettivamente, una verifica dell’esistenza di una corrispondente manifestazione di intenzioni: – Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (al punto 49): «49 Ora, risulta, anzitutto, che alla data dell’entrata in vigore del regime delle quote latte il ricorrente non aveva ripreso la produzione di latte, sebbene il suo impegno di non commercializzazione fosse terminato oltre undici mesi prima di tale data.

In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito la prova dei contatti che avrebbe avuto con le autorità nazionali al fine di ottenere un quantitativo di riferimento nel 1984, al momento dell’entrata in vigore del regime delle quote latte.

Infine, non ha provato di aver fatto altri passi che possano dimostrare la sua intenzione di riprendere la produzione di latte al termine del suo impegno.

Occorre in proposito osservare che buoni d’acquisto di sementi d’erba parzialmente datati agosto 1983 non sono sufficienti a dimostrare tale intenzione». – Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (al punto 48): «48 A tale riguardo occorre rilevare che il ricorrente, pur avendo avuto mucche, a suo dire, idonee alla produzione di carne e di latte, non ha ripreso la produzione di latte dopo la scadenza del suo impegno.

In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito la prova dei contatti che avrebbe avuto con le autorità nazionali al fine di ottenere un quantitativo di riferimento nel 1984, al momento dell’entrata in vigore del regime delle quote latte.

Infine, non ha provato di aver fatto altri passi che possano dimostrare la sua intenzione di riprendere la produzione di latte al termine del suo impegno».

40. Il Tribunale ha affermato, inoltre, che dal dato di fatto dell’ottenimento di un quantitativo di riferimento provvisorio, ai sensi del regolamento n. 1639/91, non derivava, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, alcun diritto di indennizzo nei confronti della Comunità; tale dato di fatto non avrebbe costituito, di per sé, alcuna prova che i ricorrenti avessero intenzione di riprendere la produzione di latte al termine del loro impegno di non commercializzazione (36) .

41. Per questi motivi il Tribunale è pervenuto, alla fine, senza considerare necessario un ulteriore esame, alla conclusione che la Comunità non era responsabile nei confronti dei ricorrenti in base all’applicazione del regolamento n. 857/84 (37) .

V – Ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado

42. Contro le sentenze del Tribunale, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, il 31 aprile 2001, ciascuno sulla base di cinque motivi di ricorso.

Essi chiedono, rispettivamente, che la Corte voglia: – annullare la sentenza; – rinviare la causa al Tribunale di primo grado; – condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese in entrambi i gradi di giudizio.

43. Il Consiglio chiede che la Corte voglia, in entrambe le cause: – dichiarare il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondato in toto; – condannare il ricorrente alle spese.

44. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, in entrambe le cause: – dichiarare infondato il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado; – condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

45. Con ordinanza del Presidente del 20 giugno 2003 le due cause sono state riunite in vista di una comune decisione.

VI – Analisi giuridica A – Osservazioni preliminari

1. I diversi gruppi di produttori interessati

46. Si deve in primo luogo osservare, come sfondo delle cause in esame, che, a causa dell’elevato numero di produttori SLOM interessati, numerosi ricorsi dello stesso genere sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale di primo grado e che essi, in un secondo momento, per motivi di economia processuale, sono stati raggruppati in base a molteplici caratteristiche ed affinità in procedimenti modello.

47. Infatti, è possibile distinguere tra molteplici categorie di produttori SLOM diversamente interessati sulla base dell’interazione delle differenti normative e «normative riparatrici», nel contesto dell’attribuzione di un quantitativo di riferimento e a seconda delle possibilità di indennizzo offerte dalla giurisprudenza e dal legislatore comunitario.

Alcune di queste distinzioni appartengono palesemente già all’elemento terminologico fisso delle istanze e delle parti che hanno affrontato la problematica SLOM, e pertanto è necessario a questo punto fare riferimento ad alcune di queste categorizzazioni per la comprensione della trattazione che segue e degli argomenti delle parti (38) .

48. In primo luogo è possibile identificare un gruppo di produttori SLOM il cui impegno di non commercializzazione scadeva dopo il 31 dicembre 1983 ed ai quali, pertanto, era possibile attribuire un quantitativo specifico di riferimento già sulla base del regolamento 20 marzo 1989, n. 764, con cui era stato per la prima volta modificato il controverso calcolo del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 857/84.

Rientrano tra questi cosiddetti produttori SLOM-I, in particolare, i produttori SLOM del 1984, quindi produttori il cui obbligo di non commercializzazione scadeva nel corso del 1984.

49. Dai produttori SLOM-I si differenziano quei produttori SLOM che sono venuti in considerazione per l’attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento soltanto dopo l’ulteriore modifica del regolamento n. 857/84 avvenuta con il regolamento n. 1639/91.

Costituiscono un sottogruppo di questa categoria comunemente definita come produttori SLOM-II i produttori SLOM del 1983, quindi produttori i cui accordi di non commercializzazione erano scaduti nel corso dell’anno di riferimento 1983 e che, per questo, non hanno potuto essere presi in considerazione per un’attribuzione sulla base del regolamento n. 764/89.

50. Le parti, da ultimo, si richiamano nelle loro osservazioni anche ai produttori SLOM-III, cioè, essenzialmente, a quei produttori che, poiché ricadevano nella previsione della disciplina anticumulo (39) avevano potuto ottenere un quantitativo specifico di riferimento soltanto grazie al regolamento n. 2055/93.

51. Per il resto, si deve tenere presente che l’offerta di indennizzo ai sensi del regolamento n. 2187/93 era indirizzata a tutti i produttori cui era stato definitivamente attribuito, sulla base di uno dei summenzionati regolamenti, un quantitativo specifico di riferimento (40) .

2. L’oggetto delle cause in esame

52. Le parti interessate dalle cause in esame hanno introduttivamente formulato dichiarazioni sulla questione dell’oggetto di queste cause, ovvero sulla questione relativa a quali categorie di produttori SLOM saranno oggetto di decisione in questo procedimento.

È necessario passare ad esaminare questi argomenti giuridici espressi in termini generali in connessione con i motivi di ricorso, in cui tali argomenti sono espressi in forma concreta.

Per una migliore comprensione delle argomentazioni delle parti è opportuno, tuttavia, accennare brevemente alle loro osservazioni preliminari.

53. I ricorrenti nel presente procedimento sostengono che la causa in esame sarebbe stata concepita come causa pilota per un gruppo di cause di produttori SLOM del 1983, che presentavano la caratteristica che ad essi, in un primo momento, sulla base del regolamento n. 1639/91, era stato attribuito un quantitativo specifico di riferimento che però era stato loro successivamente revocato.

La sua finalità consisterebbe nell’accertare se quest’ultima circostanza possa influire in qualche modo sui diritti di indennizzo dei produttori del 1983 nei confronti della Comunità.

Essi sostanzialmente fanno valere che ai produttori SLOM-II competerebbe un indennizzo allo stesso modo ed alle stesse condizioni che ai produttori SLOM-I.

54. I ricorrenti contestano ora, in sostanza, come essi asseriscono, con le presenti impugnazioni, che il Tribunale di primo grado, in ordine alle richieste di indennizzo, abbia impostato le sentenze impugnate non sul problema della revoca dei quantitativi specifici di riferimento, bensì sulla questione se i produttori avessero chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza degli impegni di non commercializzazione da essi assunti.

Essi avvertono che ciò potrebbe porre in discussione anche i diritti di indennizzo di quei produttori del 1983 che avevano ottenuto un quantitativo specifico di riferimento in via definitiva ed il cui diritto ad indennizzo era già stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA].

55. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio rilevano al contrario, essenzialmente, che nei procedimenti in esame si tratterebbe di produttori del 1983 che non avevano ottenuto alcun quantitativo di riferimento definitivo e ritengono corretta la posizione assunta dal Tribunale nelle sentenze impugnate secondo cui il diritto ad indennizzo di tali produttori presupporrebbe la ripresa della produzione di latte o una manifestazione di intenzioni in questo senso.

56. Poiché in questa discussione i ricorrenti contestano fondamentalmente il fatto che con le sentenze impugnate non si sia deciso della posizione giuridica del «gruppo-obiettivo» di produttori avvertiti delle progettate cause modello predisposte, si deve prima di tutto ricordare che il Tribunale non doveva decidere a priori, nell’ambito dell’azione di risarcimento danni in oggetto ai sensi dell’art. 235 CE in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE, con riguardo ad un gruppo di produttori interessati dagli atti comunitari controversi, costituito secondo qualsivoglia criterio, bensì sulla questione se nei confronti di ciascun ricorrente fossero soddisfatti i presupposti per una responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Per questa ragione non è da escludere che le sentenze, in conclusione, non riguardino esattamente quel gruppo per il quale i procedimenti dovevano servire come modello, senza che, tuttavia, ciò possa essere fondamentalmente imputato al Tribunale.

57. Si deve, inoltre, constatare che anche nel procedimento di impugnazione non si possono «convertire» oggetto o portata delle cause in esame nell’accertamento dei diritti all’indennizzo di un determinato gruppo di produttori SLOM.

È, a questo punto, il caso di ricordare che la Corte di giustizia, in un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, non affronta l’intera controversia, e non deve trattare l’intera controversia e decidere nuovamente sul ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ma che, al contrario, le competenze della Corte di giustizia in sede di impugnazione sono limitate al controllo della sentenza del Tribunale, nell’ambito dei motivi di ricorso fatti valere per errore di diritto (41) .

B – I singoli motivi di ricorso

58. I ricorrenti fondano il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado in entrambe le cause, rispettivamente, su cinque motivi (42) .

Conformemente alle parti delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui tali motivi si riferiscono, è opportuno esaminare, innanzi tutto, il primo motivo di ricorso, subito dopo il terzo motivo di ricorso, poi il secondo ed il quarto motivo di ricorso congiuntamente ed in conclusione il quinto motivo di ricorso.

1. Sul primo motivo di ricorso

a) Argomenti essenziali delle parti

59. Con il loro primo motivo di ricorso, che consta di sette parti, i ricorrenti fanno essenzialmente valere che il Tribunale avrebbe interpretato in modo inesatto la sentenza [OSCURATO:PERSONA], ai punti 43-45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e 42-44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe tratto da essa conclusioni errate con riferimento ai diritti di risarcimento dei danni dei produttori del 1983.

Essi contestano in particolare un’interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo cui avrebbero diritto a risarcimento danni non tutti i produttori del 1983, bensì soltanto i produttori del 1983 che dimostrano di non aver potuto riprendere immediatamente la produzione per particolari motivi.

60. Contro una simile interpretazione, essi sostengono che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe a tutti i produttori del 1983 (43) e che, in contrasto con l’opinione del Tribunale, niente lascerebbe intendere che la Corte di giustizia abbia voluto limitare l’abrogazione del regolamento n. 857/84 ai casi in cui i produttori SLOM interessati, dopo la scadenza dei loro obblighi di non commercializzazione, abbiano potuto riprendere la produzione di latte nel corso dell’anno di riferimento 1983.

Del resto, la Corte di giustizia, già nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], come risulta chiaramente considerando contestualmente anche le conclusioni relative (44) , avrebbe respinto l’argomento secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riprendere la produzione nel periodo di tempo tra la scadenza del suo impegno di non commercializzazione e l’introduzione del regime dei prelievi.

Dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e dalle conclusioni dell’avvocato generale ad essa relative non deriverebbe, inoltre, che la Corte di giustizia in questa decisione sia partita dalla considerazione delle particolari circostanze del caso, quali esplicitamente menzionate e poste dal Tribunale a fondamento della sua interpretazione.

61. I ricorrenti asseriscono, inoltre, che né il regolamento n. 1639/91, né il regolamento n. 2187/93 conterrebbero condizioni aggiuntive per il diritto di risarcimento, come il Tribunale avrebbe dichiarato nelle sentenze impugnate, e che anche il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sempre riconosciuto che i produttori del 1983 e del 1984 avevano, alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in pari misura, diritti di risarcimento.

Le sentenze impugnate si risolverebbero così, in ultima analisi, in una violazione di numerosi principi giuridici generali, come quelli dell’uguaglianza, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento nei confronti dei produttori del 1983.

Il Tribunale avrebbe, oltre a ciò, disconosciuto il carattere della causa [OSCURATO:PERSONA] come causa pilota, avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di tutti i produttori del 1983.

Tentando di limitare il significato di tale sentenza più di dieci anni dopo la sua emanazione, alla luce della situazione di fatto di allora, il Tribunale avrebbe disconosciuto anche la funzione giurisprudenziale della Corte di giustizia.

62. Inoltre, il Tribunale avrebbe imposto una condizione ulteriore, non conciliabile con i principi esposti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, nel pretendere dai produttori 1983 la dimostrazione di concrete misure per la ripresa della produzione di latte dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione.

Per i produttori del 1984, di cui trattava nella detta sentenza, la Corte di giustizia non avrebbe collegato il diritto di risarcimento ad un presupposto di questo genere.

63. Da ultimo, i ricorrenti affermano che il Tribunale contraddirebbe, nelle sentenze impugnate, anche la propria sentenza nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (45) , che si rivelerebbe di diretto interesse nella causa in esame, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] era non solo un produttore SLOM-III, ma anche un produttore del 1983.

In questa sentenza, il Tribunale, in contrasto con le sentenze impugnate, avrebbe respinto la tesi sostenuta dalle istituzioni, secondo cui il ricorrente avrebbe potuto ottenere un quantitativo di riferimento, se avesse ripreso la produzione di latte nel 1983.

64. Il Consiglio critica dettagliatamente i diversi argomenti dei ricorrenti.

Al riguardo, esso sottolinea in particolare che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] concernerebbe la validità del regolamento n. 857/84, mentre nelle cause in esame si tratterebbe della responsabilità extracontrattuale della Comunità, che, in generale, come il Tribunale avrebbe giustamente sostenuto, dipenderebbe da una serie di presupposti.

Dalla sola sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si potrebbe dedurre immediatamente, a suo avviso, una responsabilità della Comunità.

In ogni caso non vi sarebbe alcuna contraddizione tra la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e le sentenze impugnate.

Tanto meno esse sarebbero in contrasto con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]

II. Il Tribunale avrebbe infatti applicato senza aggiunte, alle cause in esame, il criterio della Corte di giustizia, secondo cui il ricorrente avrebbe chiaramente manifestato la propria intenzione di riprendere la produzione.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si sarebbe verificato alcuno svantaggio dei produttori del 1983 rispetto ai produttori del 1984, di cui si trattava nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]

II. Non si tratta di un diverso trattamento tra i produttori del 1983 e i produttori del 1984, bensì di un diverso trattamento tra quei produttori che avevano intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione e quelli che non avevano tale intenzione.

65. Diversamente dal Consiglio, la

[OSCURATO:PERSONA]

non ha trattato separatamente i primi tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] concorda con la posizione del Consiglio nei limiti in cui entrambe le istituzioni respingono le censure mosse dai ricorrenti in quanto infondate o irrilevanti e sostengono, essenzialmente, che il Tribunale ha giustamente interpretato le sentenze su cui si è basato nelle sentenze impugnate ed ha correttamente fissato i presupposti per il diritto al risarcimento dei danni.

Entrambe le istituzioni mettono ripetutamente in rilievo, per quanto riguarda le sentenze richiamate dai ricorrenti, che si deve distinguere tra le sentenze che concernono la validità delle disposizioni nel contesto della normativa sui prelievi e le sentenze che hanno ad oggetto le pretese risarcitorie dei produttori interessati.

66. A parere della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui si tratta della validità del regolamento n. 857/84 – e dunque, in particolare, dell’attribuzione di un quantitativo di riferimento – non sarebbe determinante ai fini della questione del risarcimento dei danni, di cui qui si tratta.

Neppure sarebbe decisiva, rispetto alle cause in esame, la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] respinge la censura secondo cui il Tribunale avrebbe applicato nelle sentenze impugnate, per la responsabilità nei confronti dei produttori del 1983, un criterio di giudizio più rigoroso che per la responsabilità nei confronti dei produttori del 1984 nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]

II. [OSCURATO:PERSONA] è, come il Consiglio, dell’opinione che la situazione dei produttori del 1983 si differenzia da quella dei produttori del 1984 per il fatto che i primi avrebbero realmente potuto riprendere la produzione di latte dopo la scadere dell’impegno di non commercializzazione, tanto più che il sistema dei prelievi non sarebbe stato ancora in vigore.

b) Valutazione

67. In primo luogo va ricordato – ed a ciò ha giustamente fatto riferimento il Tribunale al punto 39 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 38 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] – che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per la sua attività legislativa è collegata all’esistenza di diversi presupposti, in quanto è necessario che sussista l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, che si sia verificato un danno effettivo e che tra l’atto ed il danno asserito sussista un nesso di causalità (46) .

68. Non è differente la soluzione per quanto riguarda la responsabilità della Comunità per danni che produttori SLOM hanno eventualmente subito a seguito del regolamento n. 857/84, nelle sue differenti versioni.

69. Già da questo si può desumere, in contrasto con la premessa da cui i ricorrenti palesemente prendono le mosse, che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], con la quale la Corte di giustizia ha deciso, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, soltanto sulla validità dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nella sua versione modificata dal regolamento n. 764/89, non possono dedursi senza altre condizioni diritti di risarcimento per i produttori del 1983 o per altri produttori SLOM.

Allo stesso modo, neppure le invalidità accertate nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] o Pastätter implicano direttamente una responsabilità della Comunità.

70. Nell’accertamento dell’illiceità di un atto giuridico della Comunità tali sentenze coincidono, tuttavia, con una delle condizioni del diritto della responsabilità e possono pertanto costituire il punto di partenza per pretese di risarcimento nei confronti della Comunità.

71. Così, la Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, sulla base delle sue dichiarazioni nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I e [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il regolamento n. 857/84, nella versione integrata dal regolamento n. 1371/84, è stato emanato in violazione del principio del legittimo affidamento, è pervenuta alla conclusione che la Comunità deve risarcire i danni che i produttori hanno subito a causa dell’applicazione di detti regolamenti.

In proposito, la Corte di giustizia ha affermato, tra l’altro, che il principio del legittimo affidamento costituisce una norma giuridica di rango superiore che tutela i singoli e che – come richiesto da una costante giurisprudenza per quanto riguarda la responsabilità della Comunità con riferimento a norme giuridiche, la cui emanazione presuppone decisioni di politica economica – sussiste una violazione sufficientemente grave di tale principio giuridico (47) .

72. Come, pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato al punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 39 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori SLOM, che hanno subito un danno per il fatto che, a norma del regolamento n. 857/84, era loro impedita la consegna di latte, poggia su di una violazione del principio del legittimo affidamento.

73. In questo contesto debbono essere considerate le contestate affermazioni del Tribunale in relazione alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Esse riguardano la portata del principio del legittimo affidamento con riferimento ai produttori del 1983 e, con ciò, la condizione dell’illiceità del comportamento della Comunità.

i) Il principio del legittimo affidamento ed il significato della ripresa della produzione di latte

74. Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, si deve in primo luogo constatare che la Corte di giustizia si è già più volte pronunciata in merito alla sua portata, in sentenze che riguardano i produttori SLOM.

A tale giurisprudenza ha del resto fatto riferimento anche il Tribunale ai punti 41 e 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché 40 e 41 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

75. Ai sensi di essa, è valida la regola generale secondo cui è possibile far valere il principio del legittimo affidamento contro una normativa comunitaria, soltanto in quanto la Comunità stessa abbia precostituito una situazione giuridica tale da far sorgere un legittimo affidamento (48) .

76. Applicato alla situazione dei produttori SLOM, il principio del legittimo affidamento comporta, pertanto, che un simile produttore possa fare affidamento sul fatto che, alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell’essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (49) .

Egli può, in altri termini, confidare nella limitazione temporale dell’impegno di non commercializzazione assunto.

77. Per contro, non contrasta con il principio del legittimo affidamento il fatto che un produttore, dopo l’introduzione di una normativa come quella sui prelievi supplementari, sia sottoposto a limitazioni per il fatto di non aver smerciato latte, in un determinato periodo precedente all’entrata in vigore di tale normativa, per motivi che non hanno nulla a che vedere con l’impegno di non commercializzazione o con quello di riconversione (50) .

78. Da ciò risulta, così, che, per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, l’elemento più importante da accertare sono i motivi per cui il produttore SLOM interessato non ha smerciato latte – o ne ha smerciato solo una modesta quantità – e non ha, pertanto, ottenuto un quantitativo di riferimento.

Il produttore può, dunque, invocare la violazione del suo legittimo affidamento nella limitazione temporale dell’impegno di non commercializzazione assunto soltanto qualora il motivo dell’assenza di una produzione di riferimento dipenda proprio dal fatto di avere sottoscritto un tale impegno.

79. Qualora la produzione venga trascurata dopo la scadenza dell’obbligo per altri motivi, il produttore interessato non potrà più invocare il principio del legittimo affidamento.

80. Ciò riguarda, in particolare, il caso in cui un produttore SLOM, per sua libera determinazione, non abbia ripreso la produzione di latte dopo lo scadere dell’impegno di non commercializzazione.

In questo senso, la Corte di giustizia ha affermato, nella sentenza Kühn, che non è in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento «che, nell’ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore possa vedersi soggetto a restrizioni, per non aver smerciato il latte, o per averlo smerciato in quantità ridotte, durante un periodo determinato precedente l’entrata in vigore di siffatto regime, in seguito a decisione liberamente presa, senza esservi stato indotto da un atto comunitario» (51) .

81. Come ulteriore motivo, per il quale la ripresa della produzione potrebbe essere tralasciata, e che non ha niente a che vedere con l’impegno di riconversione o di non commercializzazione, potrebbe essere menzionata ad esempio un’incapacità lavorativa (52) .

82. In tutti questi casi i produttori SLOM si trovano nella medesima situazione di qualsiasi altro operatore economico, che non ha consegnato latte nel corso del periodo di riferimento e che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adeguamento al mutare della situazione economica, non può confidare sul fatto che non sarà soggetto a restrizioni dovute ad eventuali disposizioni rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (53) .

83. Tali produttori SLOM debbono accettare il fatto di non poter ottenere un quantitativo di riferimento, qualora riprendano, in futuro, la produzione.

84. Alla luce di questa giurisprudenza, debbono ora essere esaminate le argomentazioni del Tribunale sulla base della sentenza

[OSCURATO:PERSONA].

ii) Le affermazioni del Tribunale, in base alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], sulla questione del legittimo affidamento

85. In primo luogo, il Tribunale ha giustamente affermato, al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe che la Comunità avrebbe violato il principio del legittimo affidamento escludendo automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori del 1983 ed in particolare quelli che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi con il loro impegno.

86. Ciò risulta infatti dalla soluzione resa dalla Corte di giustizia alla prima questione pregiudiziale (54) nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], in particolare in relazione al punto 13 di tale sentenza, che il Tribunale ha riportato testualmente.

87. Peraltro, come il Tribunale ha poi affermato al punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la sentenza [OSCURATO:PERSONA] deve essere effettivamente considerata alla luce della situazione di fatto che stava alla base della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, e cioè nel senso che la normativa contestata in tale controversia viola il principio del legittimo affidamento soltanto riguardo, ovvero soltanto in relazione, a quei produttori del 1983 che in adempimento di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77 – e non per altri motivi – non hanno consegnato latte nel corso dell’intero anno di riferimento, o di una parte di esso.

Con le affermazioni sulla concreta situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale dimostra che il caso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è proprio quello di un produttore del 1983 che non ha fornito latte nel corso dell’anno di riferimento per motivi connessi con l’impegno assunto.

88. Tali affermazioni del Tribunale concernenti la sentenza [OSCURATO:PERSONA] potrebbero così, del resto, essere intese come replica agli argomenti dei ricorrenti (di allora), sintetizzati al punto 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e al punto 33 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe irrilevante per quali motivi il ricorrente, nella controversia in ordine alla quale è stata pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe ripreso la produzione di latte.

89. Al punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si può, pertanto, riscontrare alcun errore di diritto.

90. Da ultimo, il Tribunale è pervenuto, al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], alla dichiarazione fondamentale per l’applicabilità del principio del legittimo affidamento alla situazione dei produttori del 1983, contro cui si indirizza principalmente il primo motivo di ricorso.

A detta del Tribunale, i produttori del 1983 possono fondare le loro domande di risarcimento danni sulla violazione del principio del legittimo affidamento soltanto qualora dimostrino che i motivi, per i quali essi non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento dipendono dal fatto che essi avevano sospeso la produzione per un periodo determinato e che non era loro possibile per motivi di organizzazione riprenderla immediatamente.

91. Coma già si desume dalle mie argomentazioni esposte in precedenza, questa dichiarazione corrisponde al significato che la Corte di giustizia ha attribuito al principio del legittimo affidamento in una sua giurisprudenza costante – nonché nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] – secondo la quale i produttori SLOM non possono invocare tale principio se nel corso del periodo di riferimento, per una volontaria, anche se solo temporanea, cessazione della produzione di latte, non hanno effettuato consegne di latte.

92. A questo proposito, a ragione si deve esigere, sulla base del principio del legittimo affidamento, che i produttori del 1983, che non hanno ripreso la produzione di latte dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione, dimostrino che la mancata ripresa della produzione è connessa con il loro impegno o che, in altri termini, essi, anche qualora non abbiano effettivamente ripreso la produzione di latte, avevano almeno l’intenzione di farlo.

93. In contrasto con la tesi sostenuta dai ricorrenti, neppure questo, come il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno giustamente asserito, contraddice la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II ed il criterio che la Corte di giustizia ha con essa fissato per i produttori del 1984.

Da una parte si deve, cioè, osservare che gli impegni di non commercializzazione dei produttori del 1984 si contrapponevano a quelli dei produttori del 1983 nel corso del complessivo periodo di riferimento e che i produttori del 1984, in questo periodo, sin dall’inizio, in base a tali impegni, non potevano quindi produrre latte.

D’altra parte, la Corte di giustizia, anche nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, ha verificato se i produttori avessero intenzione di riprendere la produzione di latte o se l’avessero volontariamente interrotta (55) .

94. Esaminerò del resto, con maggior precisione, la questione dell’interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II nell’ambito dell’analisi del terzo motivo di ricorso.

95. A seguito delle considerazioni che precedono, si deve riconoscere che il Tribunale, nelle sentenze impugnate, ha correttamente interpretato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e, su tale base, ha espresso giuste considerazioni con riferimento al principio del legittimo affidamento.

Di conseguenza, il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

2. Sul terzo motivo di ricorso

a) Argomenti essenziali delle parti

96. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti fanno essenzialmente valere che il Tribunale avrebbe a torto dedotto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che i produttori, il cui obbligo terminava prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84, dovevano aver ricominciato la produzione o, almeno, aver adottato misure in questa direzione.

97. Essi sostengono che, nel punto 23 della citata sentenza, richiamato dal Tribunale, la Corte di giustizia avrebbe semplicemente constatato che i produttori SLOM interessati avevano manifestato in maniera sufficientemente chiara la loro intenzione di riprendere la produzione di latte; da ciò non si potrebbe desumere un elenco esauriente dei modi possibili di manifestare tale intenzione.

Del resto, la Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, non avrebbe affrontato in alcun modo la situazione particolare dei produttori del 1983.

98. Sulla base dei passi della sentenza citati dal Tribunale e sulla base delle relative conclusioni, inoltre, si potrebbe fondare soltanto la concezione contraria a quella del Tribunale.

In ogni caso non se ne dovrebbe dedurre che, nel caso di una mancata ripresa della produzione di latte prima del 1° aprile 1984 sussista una presunzione – salvo prova contraria – che il produttore interessato abbia definitivamente cessato la produzione di latte.

99. Il Consiglio sostiene, al contrario, che il Tribunale, nelle sentenze impugnate, non avrebbe stabilito una presunzione giuridica a questo proposito, ma avrebbe soltanto applicato la regola civilistica generale, secondo cui incombe alla persona, che avanza una pretesa di risarcimento, l’onere di dimostrare l’esistenza del fondamento della pretesa.

Come il Tribunale avrebbe a buon diritto dichiarato, al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, sarebbe soggetta alla condizione che i produttori manifestino chiaramente la loro intenzione di riprendere la produzione.

100. Il Consiglio sottolinea, inoltre, che la situazione dei ricorrenti nelle cause in esame non sarebbe al riguardo paragonabile a quella dei ricorrenti nella causa [OSCURATO:PERSONA] II, in quanto ai primi, fondamentalmente, dal punto di vista giuridico, non sarebbe stato impedito di riprendere la produzione del latte dopo lo scadere dei loro impegni di non commercializzazione.

Nel complesso, il Tribunale avrebbe giustamente fatto riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II ed alle relative conclusioni. 101.

[OSCURATO:PERSONA]

è essenzialmente d’accordo con il Tribunale sul fatto che, conformemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II – che sarebbe l’unica sentenza della Corte di giustizia, pronunciata finora, riguardante la responsabilità della Comunità nei confronti di produttori SLOM – i produttori dovrebbero manifestare chiaramente la loro intenzione di riprendere la produzione del latte dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione.

Il produttore, il cui obbligo di non commercializzazione sia scaduto nel 1983 e che non abbia ripreso la produzione o non abbia adottato misure in tal senso, non può vantare, in linea di principio, alcun diritto di risarcimento.

b) Valutazione

102. Come ho esposto nel contesto dell’analisi del primo motivo di ricorso, è importante, in collegamento con il presupposto della responsabilità costituito dall’illiceità, in quanto consistente nella violazione del principio del legittimo affidamento, stabilire per quale motivo la produzione sia stata trascurata nel corso del periodo di riferimento e per quale motivo non sia, pertanto, stato attribuito alcun quantitativo di riferimento.

Una simile questione si pone, tuttavia, anche alla luce della condizione della causalità.

103. Di conseguenza è, cioè, necessario che tra la mancata attribuzione di un quantitativo di riferimento sulla base del regolamento n. 857/84 ed il preteso danno sotto forma di perdita di introiti da forniture di latte sussista un rapporto di causalità sufficientemente diretto (56) .

104. Se un partecipante allo SLOM, dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione, non produce latte per una libera cessazione della produzione, il danno asserito sarà da ricondurre a tale cessazione e non al fatto che il legislatore comunitario non ha preso in considerazione la situazione dei produttori SLOM nel regolamento n. 857/84 non prevedendo l’attribuzione di un quantitativo di riferimento a detti produttori.

105. Conformemente a ciò infatti, la Corte di giustizia, cui il Tribunale ha giustamente fatto riferimento, ha dichiarato, al punto 23 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, che i ricorrenti «hanno così adeguatamente manifestato la loro intenzione di riprendere la loro attività di produttori di latte, sicché il lucro cessante per le mancate consegne di latte non può considerarsi come la conseguenza della cessazione della produzione di latte liberamente decisa dai ricorrenti».

106. La Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, ha affermato l’esistenza del necessario nesso di causalità tra il comportamento illecito controverso e la perdita di introiti da consegne di latte, dunque sulla base della circostanza che i produttori del 1984 abbiano manifestato in modo idoneo la loro intenzione di riprendere la produzione del latte.

107. Pertanto, il Tribunale ha potuto dichiarare a buon diritto, sulla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II e delle relative conclusioni, contro la tesi dei ricorrenti, che i produttori il cui obbligo cessava prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84, debbono aver ricominciato la produzione o, almeno, aver adottato misure in questa direzione, quali investimenti, riparazioni o conservazione dell’attrezzatura necessaria per la produzione.

108. Qualora il produttore, dunque, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, non effettui almeno preparativi – in ordine ai quali l’elencazione da parte del Tribunale di relative misure vale, come risulta già dalla sua formulazione, soltanto a titolo esemplificativo –, allo scopo di riprendere la produzione di latte, sebbene la ripresa sia possibile, per lo meno temporaneamente, si può ritenere che tale produttore non abbia prodotto latte volontariamente e non per il fatto che ciò gli sia stato impedito da una normativa comunitaria.

109. Il Tribunale, al riguardo, ha soltanto trasposto il requisito fissato dalla Corte di giustizia nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, con riferimento ai produttori del 1984, secondo cui deve risultare l’intenzione del produttore di riprendere la sua attività dopo lo scadere dell’impegno di non commercializzazione, alla situazione dei produttori del 1983, i quali, diversamente dai produttori del 1984, addirittura subito dopo la scadenza dei loro impegni – senza che ciò venisse loro precluso dalla normativa sui prelievi – avevano la possibilità di produrre latte.

110. Da ciò consegue che il Tribunale, al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente interpretato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II e su questa base non ha tratto conclusioni errate in diritto con riferimento ai presupposti della responsabilità della Comunità verso i produttori del 1983.

Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato.

3. Sul secondo e sul quarto motivo di ricorso

a) Argomenti essenziali delle parti

111. Con il secondo ed il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti contestano le affermazioni del Tribunale figuranti al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

112. Nell’ambito del secondo motivo di ricorso essi contestano il fatto che il Tribunale ha eccepito loro di non avere ripreso interamente la produzione di latte dopo la scadenza dell’anno di riferimento, quindi nel periodo di tempo tra il 31 dicembre 1983 ed il 1° aprile 1984.

Dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II deriverebbe che i produttori del 1983 possono chiedere di essere indennizzati alle stesse condizioni dei produttori del 1984.

113. I ricorrenti fanno riferimento in questo contesto al fatto che i produttori, che hanno ripreso in questo periodo la produzione di latte, non avrebbero, in ogni caso, più potuto costituirsi un normale quantitativo di riferimento e, al massimo, avrebbero potuto ancora essere presi in considerazione, ai sensi delle disposizioni facoltative del regolamento n. 857/84, per l’attribuzione di un (limitato) quantitativo di riferimento.

La Corte di giustizia avrebbe però già dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I che l’esistenza di questa possibilità teorica non farebbe venir meno l’illiceità della normativa comunitaria (57) .

Gli argomenti delle istituzioni comunitarie diretti in questo senso sarebbero stati anche successivamente respinti nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (58)

, [OSCURATO:PERSONA] II

(59) , nonché [OSCURATO:PERSONA] ed Heusmans (60) .

Alla luce di questa giurisprudenza, la controversa censura del Tribunale, secondo cui essi non avrebbero ripreso la produzione del latte, non sarebbe sostenibile.

114. A parere del Consiglio , il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, in quanto al riguardo nelle sentenze impugnate non si trattava di stabilire se i ricorrenti, in caso di ripresa della produzione, avrebbero potuto ottenere una quantitativo di riferimento sulla base delle disposizioni opzionali del regolamento n. 857/84, bensì se essi effettivamente avessero intenzione di riprendere la produzione.

115. Nell’ambito del quarto motivo di ricorso i ricorrenti fanno valere poi, essenzialmente, che il Tribunale, al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], avrebbe a torto imposto loro l’onere della prova consistente nel dimostrare che essi avevano intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione e che ciò era loro impedito dall’entrata in vigore del regolamento n. 857/84.

116. I ricorrenti asseriscono che una simile inversione dell’onere della prova non può essere collegata al semplice fatto che essi al 1° aprile 1984 non avevano ripreso la produzione di latte.

Questa circostanza non muterebbe in nulla, come essi sottolineano nuovamente, i diritti dei produttori del 1983 di ottenere un quantitativo di riferimento oppure un indennizzo per il periodo che si estende fino all’attribuzione di un quantitativo di riferimento.

Il controverso obbligo probatorio porrebbe i ricorrenti retroattivamente a confronto con gli effetti dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 e sarebbe anche problematico alla luce del fatto che le circostanze rilevanti sono risalenti nel tempo.

Prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 non sarebbe stato possibile per i produttori SLOM interessati prevedere che essi avrebbero perso definitivamente il diritto ad un quantitativo specifico di riferimento, o al risarcimento danni, qualora non avessero ripreso in seguito la produzione del latte.

117. Per giunta i ricorrenti sostengono che il contestato obbligo probatorio sarebbe in contraddizione rispetto a quanto esposto dal Tribunale al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i produttori dovrebbero dimostrare che per la ripresa della produzione del latte hanno «adottato misure (...) come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell’attrezzatura necessaria per detta produzione».

118. Il Consiglio e la

[OSCURATO:PERSONA]

contestano la tesi dei ricorrenti, secondo cui nella censurata affermazione del Tribunale si dovrebbe riconoscere un’inversione dell’onere della prova.

Si tratterebbe piuttosto dell’applicazione di regole probatorie generali.

A maggior ragione perché i ricorrenti non avrebbero effettivamente ripreso la produzione del latte, il Tribunale sarebbe giustamente partito dal presupposto che essi dovessero dimostrare un’intenzione corrispondente.

Tale esigenza corrisponderebbe all’orientamento espresso nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II.

119. Oltre a questo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe definito l’obbligo probatorio al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e rispettivamente al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] in accordo sostanziale con le sue affermazioni contenute al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], pur ampliandole leggermente.

b) Valutazione

120. Come già si evince dalle mie considerazioni relative al primo ed al terzo motivo di ricorso, il Tribunale aveva ogni ragione nel considerare, tanto sulla base del significato del principio del legittimo affidamento, sulla cui violazione si basa la responsabilità della Comunità per il danno in ogni caso derivante ai produttori SLOM dal regolamento n. 857/84, quanto in base a considerazioni relative al nesso di causalità, che soltanto i produttori del 1983 che avevano chiaramente l’intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione venivano in considerazione per un risarcimento danni.

Ciò viene dichiarato dal Tribunale al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

121. Qualora un produttore del 1983, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, avesse effettivamente ripreso la produzione di latte – cosa che gli era impedita dal regolamento n. 857/84 soltanto a partire dal 1° aprile 1984 – sarebbe risultato evidente che egli non aveva mancato di presentare, o di presentare in misura sufficiente, una produzione di riferimento, perché, comunque, avrebbe liberamente abbandonato la produzione del latte.

122. Qualora, al contrario, – e questo è quanto viene considerato dal Tribunale nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – un produttore del 1983 non abbia, in effetti, ripreso la produzione del latte dopo lo scadere del suo impegno di non commercializzazione, dovrebbe almeno essere dimostrabile una corrispondente intenzione.

123. Come il Consiglio ha giustamente sostenuto, in tale contesto non si tratta di stabilire se i produttori del 1983, con la ripresa della produzione in conformità alle disposizioni del regolamento n. 857/84, avrebbero potuto ancora costituirsi un (normale) quantitativo di riferimento, bensì di accertare se essi abbiano volontariamente cessato la produzione di latte.

124. I passi delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I (61)

, [OSCURATO:PERSONA]

(62) e [OSCURATO:PERSONA] II (63) , richiamati dai ricorrenti non risultano qui pertinenti, poiché riguardano una questione completamente diversa, e cioè quella se il regime dei prelievi, ovvero il regolamento n. 857/84, effettivamente garantisca (in ogni caso) l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM, oppure no.

125. Inoltre, non vedo alcun errore di diritto neppure dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova, nel quale il Tribunale possa essere incorso per aver preteso dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la dimostrazione dell’intenzione di riprendere la produzione del latte.

A mio avviso, tale obbligo probatorio corrisponde, infatti, alla costante giurisprudenza secondo cui incombe al richiedente dimostrare l’esistenza dei diversi presupposti di una responsabilità extracontrattuale della Comunità (64) .

126. Da ultimo, va anche respinta la censura secondo cui esisterebbero contraddizioni in relazione alla formulazione dell’obbligo probatorio al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Gli interventi ivi menzionati non sono cioè nient’altro che concreti punti d’appoggio per l’esistenza della richiesta intenzione di riprendere la produzione.

127. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fondamento delle loro pretese ad un risarcimento danni, avrebbero dovuto dimostrare l’intenzione di riprendere la produzione di latte.

Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono, pertanto, infondati.

4. Sul quinto motivo di ricorso

a) Argomenti essenziali delle parti

128. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti fanno essenzialmente valere che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le circostanze di fatto ed i mezzi di prova rilevanti, con i quali essi avrebbero dimostrato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte, ed avrebbe quindi violato l’obbligo di motivazione.

Essi ritengono di aver sufficientemente dimostrato che non avevano definitivamente abbandonato la produzione nel 1983 e che sarebbero stati in grado di riprenderla.

129. I ricorrenti muovono due censure contro la motivazione delle sentenze impugnate, in particolare contro i punti 14 e 49 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché 14 e 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

130. Da un lato, essi contestano essenzialmente il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato nel modo dovuto la loro rispettiva dichiarazione giurata, come le ulteriori indicazioni fornite dal loro avvocato nel corso della trattazione orale o avrebbe operato accertamenti di fatto erronei su questa base.

La dichiarazione giurata del sig. [OSCURATO:PERSONA] proverebbe – insieme alle indicazioni dell’avvocato – che egli nell’autunno del 1983 avrebbe di nuovo seminato erba, al fine di riprendere la produzione di latte.

Con la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] verrebbe dimostrato che egli, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, avrebbe effettuato la riconversione ad allevamento di mucche da latte e da carne – cioè di mucche idonee anche alla produzione di latte – che egli disponeva di mucche di questo tipo in numero sufficiente e che aveva munto le sue mucche anche nella primavera del 1983.

131. In secondo luogo, i ricorrenti sostengono essenzialmente che l’affermazione del Tribunale secondo cui essi non avrebbero dimostrato di aver preso contatto con le autorità nazionali per ottenere, nel 1984, al momento dell’entrata in vigore del sistema delle quote latte, un quantitativo di riferimento, sarebbe imprecisa e non corrisponderebbe alla realtà.

Essi fanno riferimento, a questo proposito, alle dichiarazioni da essi rese dinanzi al Tribunale sotto giuramento, nonché ai documenti scritti depositati presso il Tribunale dal loro avvocato.

132. Il Consiglio considera il quinto motivo di ricorso irricevibile, e in subordine, infondato.

A suo avviso, la prova che i ricorrenti pretendono di aver fornito – e cioè che essi non avrebbero definitivamente rinunciato alla produzione e che sarebbero stati in grado di riprendere la produzione di latte – sarebbe semplicemente, alla luce dei presupposti individuati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, senz’altro inidonea a fondare un diritto di risarcimento danni.

Esso sostiene poi che il Tribunale ha adeguatamente considerato gli argomenti ed i documenti dei ricorrenti, in particolare le dichiarazioni rese sotto giuramento, e ha operato corretti accertamenti di fatto. 133.

[OSCURATO:PERSONA]

condivide questo punto di vista e constata, in particolare, che le censure dei ricorrenti si appuntano essenzialmente sul fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le loro dichiarazioni giurate come prova sufficiente.

Ciò rientrerebbe, tuttavia, nella campo della valutazione delle prove che non è soggetta a controllo nel procedimento di impugnazione.

b) Valutazione

134. Con gli argomenti addotti nel contesto di questo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono fondamentalmente di avere assai bene dimostrato, contro il parere del Tribunale, che avevano intenzione di riprendere la produzione di latte dopo lo scadere dei loro impegni di non commercializzazione.

135. Pertanto, essi attaccano in realtà l’accertamento e la valutazione di fatto, che il Tribunale, ai punti 49 e segg. della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e 48 e segg. della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha operato ai fini della soluzione della questione se i ricorrenti, rispettivamente, avessero l’intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione e fossero stati in questo impediti dall’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 (65) .

Inoltre, essi contestano gli accertamenti di fatto del Tribunale contenuti nel punto 14 delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

136. Al riguardo si deve ricordare, con la [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti.

La valutazione dei fatti non rappresenta, in quanto i mezzi di prova presentati al Tribunale non siano falsati, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (66) .

137. Le censure dei ricorrenti non contemplano del resto neanche la contestazione – e anche ciò non è chiaro – nei confronti del Tribunale, di aver falsato i mezzi di prova ad esso presentati.

138. Il quinto motivo di ricorso è pertanto da respingere in quanto irricevibile.

VII – Spese

139. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione conformemente all’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese.

Qualora tutti i rispettivi motivi di ricorso siano respinti conformemente alle mie proposte in quanto infondati o siano dichiarati irricevibili, le spese dovranno essere poste a carico dei ricorrenti.

VIII –

Conclusione

140. In conclusione, propongo che la Corte di giustizia voglia: – respingere i ricorsi in esame, nonché – condannare i ricorrenti alle spese. 1 – Lingua originale: il tedesco. 2 – Sentenza 31 gennaio 2001, causa T-533/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑203). 3 – Sentenza 31 gennaio 2001, causa T-73/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑223). 4 – Dall’olandese « sl achten en om schakelen» («macellazione e riconversione»). 5 – Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). 6 – Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). 7 – Cit. alla nota

5. 8 – GU L 90, pag.

10. 9 – Cit. alla nota

6. 10 – Sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2321). 11 – Sentenza 28 aprile 1988, causa 170/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2355). 12 – Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11). 13 – GU L 84, pag.

2. 14 – Ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), nella versione del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), la richiesta di assegnazione di un quantitativo specifico di riferimento «è presentata dal produttore interessato all’autorità competente designata dallo Stato membro (...) a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell’accettazione (...) della sua domanda di concessione del premio». 15 – Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-189/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-4539). 16 – Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag.

I-4585). 17 – GU L 150, pag.

35. 18 – Sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag.

I-6285). 19 – GU L 187, pag.

8. 20 – Sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑3061). 21 – GU C 198, pag.

4. 22 – GU L 196, pag.

6. 23 – Ed esattamente, come si dichiara all’art. 2 di tale regolamento, a norma dell’art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, in forza del regolamento n. 764/89, il 29 marzo 1991 o, in forza del regolamento n. 1639/91, il 1° luglio 1993. 24 – Sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C-104/89 e C-37/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑203). 25 – Ibidem, punto

7. 26 –

V. punti 14-17 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2) e punti 14-16 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 27 –

V. sentenze nelle cause T-533/93 (cit. alla nota 2), punti 24, 29 e segg., e T-73/94 (cit. alla nota 3), punti 23, 28 e segg. 28 –

V. punti 31 e segg. nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 30 e segg. nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 29 – Punti 39 e 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 38 e 39 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 30 – Punto 41 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 31 – Punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 41 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 32 – Punti 43 e 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 42 e 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 33 – Punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 34 – Punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 35 – Punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 36 –

V. punti 50-55 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 49-52 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 37 – Punto 54 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 53 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 38 – V., in proposito, anche la distinzione della Corte di giustizia tra regime SLOM-I, SLOM-II e SLOM-III, nella sentenza 25 maggio 2000, causa C-273/98, Schlebusch (Racc. pag.

I‑3889, punti 5-11). 39 – V., al riguardo, le mie osservazioni nei precedenti paragrafi 17 e segg. 40 –

V. supra, paragrafo 21 e nota 29; potevano pertanto essere fondamentalmente presi in considerazione per l’indennizzo sia i produttori SLOM-I sia i produttori SLOM-II, ma non i produttori SLOM-III. 41 – V., tra le altre, sentenze 10 aprile 2003, causa C-217/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (Racc. pag.

I-3701, punto 37); 27 giugno 2002, causa C-274/00 P, Simon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-5999, punto 39), nonché 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-1981, punto 29). 42 – I motivi di ricorso fatti valere e gli argomenti delle parti sono ─- salvo alcune eccezioni prevalentemente nel contesto del quinto motivo di ricorso, che sono da ricondurre a differenze nella situazione di fatto origine delle controversie ─ in entrambe le cause in esame ampiamente simili. 43 – I ricorrenti corroborano quest’argomento anche con la sentenza della Corte 22 ottobre 1992, causa C‑85/90, Dowling (Racc. pag.

I-5305, punto 25). 44 – Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs 2 ottobre 1990, causa C-189/89 (sentenza cit. alla nota 15), paragrafi 25 e

31. 45 – Sentenza del Tribunale di primo grado 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T‑202/94, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-2247, punti 94 e 97). 46 – V., in particolare, sentenze della Corte 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-5251, punto 11); 1° giugno 1994, causa C-136/92 P (cit. alla nota 41), punto 42, nonché 8 dicembre 1987, causa 50/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4833, punto 7). 47 –

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] II (cit. alla nota 20), punti 12-17 e 22. 48 –

V. sentenze 6 marzo 2003, causa C-14/01, Niemann (Racc. pag.

I-2279, punto 56); 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a. (Racc. pag.

I-569, punto 20), nonché 10 gennaio 1992, causa C‑177/90, Kühn (Racc. pag.

I-35, punto 14). 49 – V., tra le altre, sentenze [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10), punto 24; [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 13, nonché Wehrs (cit. alla nota 18), punto

8. 50 – V., tra le altre, sentenze [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10), punto 23, e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto

12. 51 – Sentenza nella causa C-177/90 (cit. alla nota 48), punto

15. 52 – V., in proposito, sentenza Dowling (cit. alla nota 43), punto

20. 53 – V., tra le altre, sentenze 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Racc. pag.

I-6983, punto 52), nonché [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10), punto 23, e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto

12. 54 – V., in proposito, punti 15 e 17 della sentenza. 55 –

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] II (cit. alla nota 20), punto

23. 56 – V., ad esempio, sentenza 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (Racc. pag. 3091, punto 21). 57 – Ai punti 15-19 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10). 58 – Al punto 14 della sentenza, nonché ai paragrafi 25 e 28-30 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs (sentenza cit. alla nota 15). 59 – Ai punti 17, 24 e 25 (cit. alla nota 20). 60 – Ai punti 94 e 97 (cit. alla nota 45). 61 – Punti 15-19 (cit. alla nota 10). 62 – Punto 14 (cit. alla nota 15). 63 – Punti 17, 24 e 25 (cit. alla nota 20). 64 – V., tra le altre, sentenza nella causa C-257/98 P (cit. alla nota 46), punto

63. 65 – Il Tribunale ha infatti stabilito in precedenza questo criterio al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

V., in proposito, le mie osservazioni sul quarto motivo di ricorso. 66 – V., in particolare, sentenze 5 giugno 2003, causa C-121/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag.

I-5539, punto 35); 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-4261, punto 27); 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, EIB/Hautem (Racc. pag.

I-6733, punto 44), nonché 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt (Racc. pag.

I-10173, punto 40).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-HACKL presentate il 18 settembre 2003 (1) Cause riunite C-162/01 P e C-163/01 P E. [OSCURATO:PERSONA] (causa C-162/01 P) contro Consiglio dell'Unione europea e [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee nonché B. [OSCURATO:PERSONA] (causa C-163/01 P) contro Consiglio dell'Unione europea e [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Domanda di risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Quote latte – Regolamento (CEE) n. 857/84 – Quantitativo di riferimento – Produttori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione – Legittimo affidamento – Illegittimità – Nesso di causalità» I – Introduzione 1. I due ricorsi in esame, riuniti in vista di una comune decisione, sono diretti contro le sentenze del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2001, cause T-533/93 (2) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]») e T-73/94 (3) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), con cui il Tribunale di primo grado ha respinto le domande di risarcimento danni presentate dai produttori olandesi di latte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tali ricorsi fanno parte di tutto un complesso di controversie, che, in termini generali, riguardano la posizione dei cosiddetti produttori SLOM (4) nel contesto del sistema delle quote latte e quindi prendono in esame la situazione dei produttori che, in base al regolamento (CEE) n. 1078/77 (5) , avevano sottoscritto l’impegno di non commercializzare latte o prodotti lattiero-caseari per un periodo di cinque anni (in prosieguo: «impegno di non commercializzazione»), oppure di riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni (in prosieguo: «impegno di riconversione»). 3. Questa problematica scaturisce dal fatto che, con l’introduzione, dal 1° aprile 1984, del sistema delle quote latte – nell’ambito del quale era prevista la fissazione di determinati quantitativi di riferimento allo scopo di contenere la sovrapproduzione del latte, nonché l’applicazione di un prelievo sui quantitativi di latte consegnati in eccesso – non si è tenuto conto della situazione dei produttori SLOM. Infatti, il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, nel testo originale (6) , attraverso il quale era stato disciplinato dettagliatamente il calcolo dei quantitativi di riferimento, stabiliva che detti quantitativi venissero fissati sulla base delle consegne di latte per un anno di riferimento, che coincideva, come poi è emerso, in tutto o in parte, con il periodo di validità degli impegni di non commercializzazione sottoscritti dai produttori SLOM. In conclusione, ciò ha condotto al risultato che tali produttori di latte – in assenza di una produzione di latte nell’anno di riferimento – sono stati esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento e, per questo motivo, non hanno potuto produrre latte, o meglio non hanno potuto produrre alcun quantitativo di latte esente da prelievo. 4. La situazione pregiudizievole che ne risultava per i produttori SLOM, che si è parzialmente protratta con le successive «misure riparatrici» del legislatore comunitario, arricchendosi di ulteriori aspetti giuridici, impegna da ormai più di un decennio, sotto molteplici punti di vista, gli organi giurisdizionali comunitari e si è ripercossa anche nell’emanazione di una serie di atti di diritto derivato. Tali sentenze e norme di diritto derivato, che hanno ad oggetto, in parte – e questa distinzione va tenuta presente proprio nelle cause in esame – la (validità della) normativa rispetto all’attribuzione di quantitativi di riferimento in quanto tali, in parte il risarcimento dei danni derivati ai produttori SLOM da detta normativa, costituiscono il contesto giuridico, che dovrà essere descritto in prosieguo con maggior precisione, nel quale si inseriscono le presenti controversie. 5. I ricorsi in oggetto sollevano, in particolare, la questione se il Tribunale di primo grado abbia a ragione dichiarato, nelle sentenze impugnate, alla luce della giurisprudenza in materia, che la responsabilità della Comunità dipende dalla circostanza che i produttori abbiano chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione. II – Contesto giuridico A – In ordine alla partecipazione dei produttori SLOM al sistema delle quote latte 6. Il Consiglio ha emanato nel 1977, di fronte ad un eccesso di produzione di latte nella Comunità, il regolamento n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (7) . Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio di un obbligo di non commercializzazione o di riconversione per un periodo di cinque anni. 7. Nonostante numerosi produttori avessero assunto simili obblighi di non commercializzazione, la situazione di sovrapproduzione persisteva anche nel 1983. Il Consiglio ha adottato quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8) ed il regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9) . Con questi regolamenti è stato introdotto, a partire dal 1° aprile 1984, un sistema di prelievi supplementari sul latte (in prosieguo: la «normativa sui prelievi»), a norma del quale ciascun produttore poteva commercializzare soltanto un quantitativo di latte corrispondente alla quota di latte a lui attribuita (in prosieguo: il «quantitativo di riferimento»); in caso contrario avrebbe dovuto essere pagato un prelievo supplementare. Il quantitativo di riferimento corrispondeva alla quantità di latte prodotta in un anno di riferimento: per il Regno dei [OSCURATO:PERSONA], il 1983. 8. Tutti i produttori che in tale anno non avevano prodotto latte a causa dell’obbligo di non commercializzazione da essi assunto nel quadro del regolamento n. 1078/77, non avevano, per questa ragione, potuto ottenere alcun quantitativo di riferimento e, pertanto, non avevano neppure potuto commercializzare quantitativi di latte esenti da prelievo supplementare. 9. Con sentenze 28 aprile 1988, nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (10) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I») e [OSCURATO:PERSONA] (11) , la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 1371/84 (12) , invalido per violazione del principio del legittimo affidamento «in quanto non contempla l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in adempimento di un obbligo assunto sulla base del regolamento (...) 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno effettuato cessioni di latte durante l’anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato». 10. Il Consiglio ha quindi emanato il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (13) . Questo regolamento ha inserito nel regolamento n. 857/84 un art. 3 bis. Tale norma ha reso possibile attribuire, a determinate condizioni, ai produttori di latte che in adempimento dell’impegno di non commercializzazione non avevano consegnato latte nell’anno di riferimento, ed erano pertanto rimasti esclusi dal sistema delle quote latte fino a quel momento, un quantitativo specifico di riferimento (art. 3 bis, n. 1) pari al 60% del quantitativo di latte (art. 3 bis, n. 2) venduto o consegnato dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente la sottoscrizione dell’impegno di non commercializzazione o di riconversione (in prosieguo: la «produzione di riferimento»). 11. In conformità al n. 1 dell’inserito art. 3 bis, questa disciplina riguarda, tuttavia, soltanto il produttore «il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell’impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell’anno successivo». 12. Tale produttore ottiene provvisoriamente, dietro richiesta, un quantitativo specifico di riferimento, qualora, tra l’altro, «dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell’azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto e l’autorità competente riconosca valida tale dimostrazione» [art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n. 857/84, nella versione modificata dal regolamento n. 764/89]. 13. Ai sensi del n. 3 dell’inserito art. 3 bis, il quantitativo specifico di riferimento viene definitivamente attribuito al produttore se egli può provare all’autorità competente, entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che esse hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all’80% del quantitativo provvisorio di riferimento. In caso contrario il quantitativo provvisorio di riferimento torna totalmente alla riserva comunitaria (14) . 14. Con sentenza 11 dicembre 1990, causa [OSCURATO:PERSONA] (15) , l’art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, nella versione del regolamento n. 764/89, è stato dichiarato invalido per violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto «esclude dall’assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi dello stesso articolo i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in adempimento di un impegno assunto a norma del regolamento (...) 17 maggio 1977, n. 1078, scade prima del 31 dicembre 1983 o, eventualmente, prima del 30 settembre 1983». In questa sentenza, così come nella sentenza, in pari data, nella causa Pastätter (16) , la Corte di giustizia ha dichiarato, inoltre, nullo il n. 2 dello stesso articolo con riferimento alla limitazione, in esso prevista, del quantitativo specifico di riferimento al 60% della produzione di riferimento. 15. Il Consiglio ha successivamente adottato il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento n. 857/84 (17) , con il quale sono state abrogate le condizioni dichiarate invalide, di modo che potesse essere attribuito ai produttori in questione un quantitativo specifico di riferimento. 16. Da ultimo, la Corte di giustizia, nella sua sentenza nella causa Wehrs (18) ha dichiarato invalida la cosiddetta «norma anticumulo», enunciata all’art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento 857/84, nella versione del regolamento n. 764/89. Ai sensi di questa disciplina già contenuta nell’art. 3 bis, n. 1, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, nella versione del regolamento 1639/91, i produttori SLOM, che in base all’art. 2 del regolamento n. 857/84 avevano già ottenuto (per un’altra impresa) un quantitativo di riferimento, erano esclusi dall’attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento. 17. In seguito a tale sentenza, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (19) . In conformità a questo regolamento, entrato in vigore il 1° agosto 1993, i produttori che avevano sottoscritto un impegno di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento n. 1078/77 e che – in forza della norma anticumulo – fino a quel momento erano stati esclusi dall’attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento, potevano ottenere, oltre al quantitativo di riferimento originario, tale quantitativo specifico di riferimento. B – In ordine al risarcimento dei danni subiti a causa del sistema comunitario delle quote latte 18. Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (20) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] II»), la Corte di giustizia ha condannato la Comunità al risarcimento dei danni che determinati produttori avevano subito a causa del regolamento 857/84, in quanto tale regolamento non prevedeva l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori «che in esecuzione di un impegno assunto in base al regolamento (CEE) (...) 17 maggio 1977, n. 1078, non hanno consegnato latte durante l’anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato». La Corte di giustizia ha incaricato le parti di concordare gli importi da pagare, o, altrimenti, di farle pervenire le rispettive richieste quantificate. 19. In relazione a questa sentenza, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno pubblicato, il 5 agosto 1992, la comunicazione 92/C 198/04 (21) . Dopo aver fatto riferimento agli effetti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II ed allo scopo di assicurare la sua piena attuazione, le istituzioni hanno espresso la loro volontà di adottare le modalità pratiche per l’indennizzo dei produttori interessati. 20. Allo scopo di trasporre la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, il Consiglio ha poi adottato il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un’offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (22) . Con tale regolamento si è offerto ai produttori, cui era stato definitivamente attribuito un quantitativo specifico di riferimento (23) , un indennizzo forfettario a risarcimento di tutti i danni da essi subiti a seguito della normativa oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II. 21. Con sentenza 27 gennaio 2000, nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (24) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] III»), la Corte di giustizia ha, in conclusione, deciso in via definitiva sull’ammontare del risarcimento da corrispondere ai ricorrenti in tali cause, che non si erano avvalsi della summenzionata offerta di indennizzo (25) . III – Fatti 22. Dalle sentenze impugnate (26) risulta la seguente situazione di fatto. 23. I ricorrenti, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono produttori di latte dei [OSCURATO:PERSONA] che hanno sottoscritto impegni di non commercializzazione nel contesto del regolamento n. 1078/77, con scadenza rispettivamente il 20 aprile 1983, per l’uno, e il 23 dicembre 1983, per l’altro. 24. Al termine dell’impegno di non commercializzazione, i ricorrenti non hanno più ripreso la produzione di latte. Tuttavia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha continuato l’allevamento di bovini da ingrasso che aveva intrapreso in vigenza di tale impegno. 25. Dopo l’adozione del regolamento n. 1639/91, i ricorrenti hanno sollecitato la concessione di un quantitativo di riferimento provvisorio, che è stato accordato al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1991 ed al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 1991. 26. In seguito a controlli condotti dall’[OSCURATO:PERSONA], che avevano ad oggetto le modalità della ripresa della produzione di latte da parte dei ricorrenti, i quantitativi di riferimento provvisori ad essi attribuiti venivano loro revocati, con decisione del 19 aprile 1993 (nel caso [OSCURATO:PERSONA]) e del 4 maggio 1993 (nel caso [OSCURATO:PERSONA]). IV – Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenze impugnate 27. Con atti introduttivi depositati rispettivamente il 30 settembre 1993 ed il 14 febbraio 1994 nella cancelleria del Tribunale, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «ricorrenti») – sulla base degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato (ora artt. 235 e 288, secondo comma, CE) – hanno proposto ricorso contro il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «convenuti»), allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni ad essi derivanti dal fatto che, sulla base del regolamento n. 857/84, nella versione integrata dal regolamento n. 1371/84, era stato loro impedito di smerciare latte. 28. I ricorrenti chiedevano un indennizzo per il periodo che va dal 1° aprile 1984, momento dell’entrata in vigore della disciplina sui prelievi, che li avrebbe esclusi dall’attribuzione di una quantitativo di riferimento e, di conseguenza, dalla produzione di latte, sino alla ripresa della produzione di latte, più esattamente fino alla concessione del quantitativo di riferimento provvisorio sulla base del regolamento n. 1639/91 (27) . 29. A fondamento della loro richiesta, i ricorrenti sostenevano (28) , tra l’altro, che i convenuti avevano asserito a torto che non sussisteva alcun diritto ad indennizzo, in quanto i ricorrenti non avevano ripreso la produzione di latte dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione. I ricorrenti adducevano, inoltre, alcuni motivi per i quali non avevano potuto riprendere la produzione di latte dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione, nel 1983. Inoltre, citando a sostegno la sentenza [OSCURATO:PERSONA], essi contestavano la tesi dei convenuti, secondo cui i produttori SLOM, il cui periodo di non commercializzazione terminava nel 1983 e che non avevano ripreso la produzione di latte prima del 1° aprile 1984, non avrebbero avuto diritto ad alcun indennizzo. Essi affermavano che i motivi per i quali il ricorrente nella causa [OSCURATO:PERSONA] non aveva ripreso la produzione di latte, sarebbero stati irrilevanti per la decisione della Corte di giustizia nella causa [OSCURATO:PERSONA]. 30. Con due ordinanze del 31 agosto 1994, il Tribunale di primo grado ha sospeso i procedimenti nelle cause T-533/93 e T-73/94 sino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] III. 31. Con due ordinanze dell’11 marzo 1999 il Tribunale ha disposto la ripresa dei procedimenti. 32. Con le sentenze impugnate, emesse il 31 gennaio 2001, il Tribunale ha respinto i ricorsi. Esso ha addotto come motivazione, essenzialmente, quanto segue. 33. Dopo aver fatto riferimento ai presupposti generali della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la responsabilità della Comunità per danni che un produttore di latte abbia subito per il fatto che gli è stata impedita la consegna di latte in forza del regolamento n. 857/84, si fonda sulla violazione del principio del legittimo affidamento (29) . 34. Il Tribunale ha poi affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il richiamo a questo principio è possibile soltanto in quanto la Comunità stessa abbia precostituito una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (30) . Riferito ad un operatore economico, che ha concluso un accordo di non commercializzazione, ciò significherebbe che egli dovrebbe poter fare affidamento sul fatto che «alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell’essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla regolamentazione comunitaria (sentenze [OSCURATO:PERSONA] I, punto 24, e [OSCURATO:PERSONA], punto 13)». Per contro, «il principio della tutela del legittimo affidamento non vieta che, nell’ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore possa vedersi soggetto a restrizioni, per non aver smerciato il latte, o per averlo smerciato in quantità ridotte, durante un periodo determinato precedente l’entrata in vigore di siffatto regime, in seguito a decisione liberamente presa, senza esservi stato indotto da un atto comunitario (sentenza Kühn, punto 15)» (31) . 35. Il Tribunale è passato quindi (32) a considerare la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], nei seguenti termini: «43 Inoltre, dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che la Comunità non poteva, senza violare il principio del legittimo affidamento, escludere automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione erano terminati nel 1983, in particolare quelli che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi al loro impegno. Al punto 13 di tale sentenza la Corte ha pertanto dichiarato: [I]l legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall’applicazione [delle disposizioni relative alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico] quei produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione. Per contro, il principio del legittimo affidamento, secondo l’interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, osta a che siffatta data limite sia fissata in modo tale da escludere dall’applicazione [delle dette disposizioni] anche i produttori che non hanno fornito latte durante tutto l’anno di riferimento, o parte dello stesso, in conseguenza dell’adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77. 44 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale sentenza può essere letta solo alla luce dei fatti all’origine della controversia sottoposta al giudice nazionale. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un agricoltore che alla scadenza del suo impegno, il 31 marzo 1983, non era in grado di riprendere immediatamente la produzione di latte perché non disponeva del capitale necessario per ricostituire la sua mandria lattiera. In sostituzione, egli ha comprato alcune vitelle da latte, che ha allevato egli stesso per riprendere la produzione con dodici mucche nel maggio o nel giugno 1984 (...). Inoltre, dalla relazione d’udienza risulta che durante il periodo di interruzione della produzione di latte il ricorrente aveva effettuato lavori di manutenzione sugli immobili e sui macchinari destinati a detta produzione (...)». 36. Il Tribunale ha dedotto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] «che i produttori il cui impegno è terminato nel 1983 possono fondare utilmente il loro ricorso per risarcimento sulla violazione del principio del legittimo affidamento solo se dimostrano che le ragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di detta produzione, riprenderla immediatamente» (33) . 37. Esso ha poi rafforzato questa affermazione nel prosieguo, facendo riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II (34) : «Inoltre, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, e più precisamente dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l’intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Infatti, perché l’illegittimità che ha condotto alla dichiarazione di invalidità dei regolamenti all’origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte. Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, adottato misure in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell’attrezzatura necessaria per detta produzione (v., in proposito, le conclusioni rese dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] II, Racc. pag. I-3094, paragrafo 30)». 38. Nel rafforzare la necessità di una chiara manifestazione di intenzioni in ordine alla ripresa della produzione di latte, il Tribunale ha collegato nel modo seguente tale presupposto alla situazione dei ricorrenti (35) : «48 Dato che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte fra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, il 20 aprile 1983, e quella dell’entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984, egli deve provare, perché la sua domanda di risarcimento possa essere fondata, che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell’impossibilità di farlo a causa dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84». 39. Conformemente a ciò, il Tribunale ha compiuto, rispettivamente, una verifica dell’esistenza di una corrispondente manifestazione di intenzioni: – Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (al punto 49): «49 Ora, risulta, anzitutto, che alla data dell’entrata in vigore del regime delle quote latte il ricorrente non aveva ripreso la produzione di latte, sebbene il suo impegno di non commercializzazione fosse terminato oltre undici mesi prima di tale data. In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito la prova dei contatti che avrebbe avuto con le autorità nazionali al fine di ottenere un quantitativo di riferimento nel 1984, al momento dell’entrata in vigore del regime delle quote latte. Infine, non ha provato di aver fatto altri passi che possano dimostrare la sua intenzione di riprendere la produzione di latte al termine del suo impegno. Occorre in proposito osservare che buoni d’acquisto di sementi d’erba parzialmente datati agosto 1983 non sono sufficienti a dimostrare tale intenzione». – Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (al punto 48): «48 A tale riguardo occorre rilevare che il ricorrente, pur avendo avuto mucche, a suo dire, idonee alla produzione di carne e di latte, non ha ripreso la produzione di latte dopo la scadenza del suo impegno. In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito la prova dei contatti che avrebbe avuto con le autorità nazionali al fine di ottenere un quantitativo di riferimento nel 1984, al momento dell’entrata in vigore del regime delle quote latte. Infine, non ha provato di aver fatto altri passi che possano dimostrare la sua intenzione di riprendere la produzione di latte al termine del suo impegno». 40. Il Tribunale ha affermato, inoltre, che dal dato di fatto dell’ottenimento di un quantitativo di riferimento provvisorio, ai sensi del regolamento n. 1639/91, non derivava, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, alcun diritto di indennizzo nei confronti della Comunità; tale dato di fatto non avrebbe costituito, di per sé, alcuna prova che i ricorrenti avessero intenzione di riprendere la produzione di latte al termine del loro impegno di non commercializzazione (36) . 41. Per questi motivi il Tribunale è pervenuto, alla fine, senza considerare necessario un ulteriore esame, alla conclusione che la Comunità non era responsabile nei confronti dei ricorrenti in base all’applicazione del regolamento n. 857/84 (37) . V – Ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado 42. Contro le sentenze del Tribunale, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, il 31 aprile 2001, ciascuno sulla base di cinque motivi di ricorso. Essi chiedono, rispettivamente, che la Corte voglia: – annullare la sentenza; – rinviare la causa al Tribunale di primo grado; – condannare il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese in entrambi i gradi di giudizio. 43. Il Consiglio chiede che la Corte voglia, in entrambe le cause: – dichiarare il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado parzialmente irricevibile e, in ogni caso, infondato in toto; – condannare il ricorrente alle spese. 44. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, in entrambe le cause: – dichiarare infondato il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado; – condannare il ricorrente alle spese del procedimento. 45. Con ordinanza del Presidente del 20 giugno 2003 le due cause sono state riunite in vista di una comune decisione. VI – Analisi giuridica A – Osservazioni preliminari 1. I diversi gruppi di produttori interessati 46. Si deve in primo luogo osservare, come sfondo delle cause in esame, che, a causa dell’elevato numero di produttori SLOM interessati, numerosi ricorsi dello stesso genere sono stati depositati nella cancelleria del Tribunale di primo grado e che essi, in un secondo momento, per motivi di economia processuale, sono stati raggruppati in base a molteplici caratteristiche ed affinità in procedimenti modello. 47. Infatti, è possibile distinguere tra molteplici categorie di produttori SLOM diversamente interessati sulla base dell’interazione delle differenti normative e «normative riparatrici», nel contesto dell’attribuzione di un quantitativo di riferimento e a seconda delle possibilità di indennizzo offerte dalla giurisprudenza e dal legislatore comunitario. Alcune di queste distinzioni appartengono palesemente già all’elemento terminologico fisso delle istanze e delle parti che hanno affrontato la problematica SLOM, e pertanto è necessario a questo punto fare riferimento ad alcune di queste categorizzazioni per la comprensione della trattazione che segue e degli argomenti delle parti (38) . 48. In primo luogo è possibile identificare un gruppo di produttori SLOM il cui impegno di non commercializzazione scadeva dopo il 31 dicembre 1983 ed ai quali, pertanto, era possibile attribuire un quantitativo specifico di riferimento già sulla base del regolamento 20 marzo 1989, n. 764, con cui era stato per la prima volta modificato il controverso calcolo del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 857/84. Rientrano tra questi cosiddetti produttori SLOM-I, in particolare, i produttori SLOM del 1984, quindi produttori il cui obbligo di non commercializzazione scadeva nel corso del 1984. 49. Dai produttori SLOM-I si differenziano quei produttori SLOM che sono venuti in considerazione per l’attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento soltanto dopo l’ulteriore modifica del regolamento n. 857/84 avvenuta con il regolamento n. 1639/91. Costituiscono un sottogruppo di questa categoria comunemente definita come produttori SLOM-II i produttori SLOM del 1983, quindi produttori i cui accordi di non commercializzazione erano scaduti nel corso dell’anno di riferimento 1983 e che, per questo, non hanno potuto essere presi in considerazione per un’attribuzione sulla base del regolamento n. 764/89. 50. Le parti, da ultimo, si richiamano nelle loro osservazioni anche ai produttori SLOM-III, cioè, essenzialmente, a quei produttori che, poiché ricadevano nella previsione della disciplina anticumulo (39) avevano potuto ottenere un quantitativo specifico di riferimento soltanto grazie al regolamento n. 2055/93. 51. Per il resto, si deve tenere presente che l’offerta di indennizzo ai sensi del regolamento n. 2187/93 era indirizzata a tutti i produttori cui era stato definitivamente attribuito, sulla base di uno dei summenzionati regolamenti, un quantitativo specifico di riferimento (40) . 2. L’oggetto delle cause in esame 52. Le parti interessate dalle cause in esame hanno introduttivamente formulato dichiarazioni sulla questione dell’oggetto di queste cause, ovvero sulla questione relativa a quali categorie di produttori SLOM saranno oggetto di decisione in questo procedimento. È necessario passare ad esaminare questi argomenti giuridici espressi in termini generali in connessione con i motivi di ricorso, in cui tali argomenti sono espressi in forma concreta. Per una migliore comprensione delle argomentazioni delle parti è opportuno, tuttavia, accennare brevemente alle loro osservazioni preliminari. 53. I ricorrenti nel presente procedimento sostengono che la causa in esame sarebbe stata concepita come causa pilota per un gruppo di cause di produttori SLOM del 1983, che presentavano la caratteristica che ad essi, in un primo momento, sulla base del regolamento n. 1639/91, era stato attribuito un quantitativo specifico di riferimento che però era stato loro successivamente revocato. La sua finalità consisterebbe nell’accertare se quest’ultima circostanza possa influire in qualche modo sui diritti di indennizzo dei produttori del 1983 nei confronti della Comunità. Essi sostanzialmente fanno valere che ai produttori SLOM-II competerebbe un indennizzo allo stesso modo ed alle stesse condizioni che ai produttori SLOM-I. 54. I ricorrenti contestano ora, in sostanza, come essi asseriscono, con le presenti impugnazioni, che il Tribunale di primo grado, in ordine alle richieste di indennizzo, abbia impostato le sentenze impugnate non sul problema della revoca dei quantitativi specifici di riferimento, bensì sulla questione se i produttori avessero chiaramente manifestato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte dopo la scadenza degli impegni di non commercializzazione da essi assunti. Essi avvertono che ciò potrebbe porre in discussione anche i diritti di indennizzo di quei produttori del 1983 che avevano ottenuto un quantitativo specifico di riferimento in via definitiva ed il cui diritto ad indennizzo era già stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 55. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio rilevano al contrario, essenzialmente, che nei procedimenti in esame si tratterebbe di produttori del 1983 che non avevano ottenuto alcun quantitativo di riferimento definitivo e ritengono corretta la posizione assunta dal Tribunale nelle sentenze impugnate secondo cui il diritto ad indennizzo di tali produttori presupporrebbe la ripresa della produzione di latte o una manifestazione di intenzioni in questo senso. 56. Poiché in questa discussione i ricorrenti contestano fondamentalmente il fatto che con le sentenze impugnate non si sia deciso della posizione giuridica del «gruppo-obiettivo» di produttori avvertiti delle progettate cause modello predisposte, si deve prima di tutto ricordare che il Tribunale non doveva decidere a priori, nell’ambito dell’azione di risarcimento danni in oggetto ai sensi dell’art. 235 CE in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE, con riguardo ad un gruppo di produttori interessati dagli atti comunitari controversi, costituito secondo qualsivoglia criterio, bensì sulla questione se nei confronti di ciascun ricorrente fossero soddisfatti i presupposti per una responsabilità extracontrattuale della Comunità. Per questa ragione non è da escludere che le sentenze, in conclusione, non riguardino esattamente quel gruppo per il quale i procedimenti dovevano servire come modello, senza che, tuttavia, ciò possa essere fondamentalmente imputato al Tribunale. 57. Si deve, inoltre, constatare che anche nel procedimento di impugnazione non si possono «convertire» oggetto o portata delle cause in esame nell’accertamento dei diritti all’indennizzo di un determinato gruppo di produttori SLOM. È, a questo punto, il caso di ricordare che la Corte di giustizia, in un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, non affronta l’intera controversia, e non deve trattare l’intera controversia e decidere nuovamente sul ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ma che, al contrario, le competenze della Corte di giustizia in sede di impugnazione sono limitate al controllo della sentenza del Tribunale, nell’ambito dei motivi di ricorso fatti valere per errore di diritto (41) . B – I singoli motivi di ricorso 58. I ricorrenti fondano il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado in entrambe le cause, rispettivamente, su cinque motivi (42) . Conformemente alle parti delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui tali motivi si riferiscono, è opportuno esaminare, innanzi tutto, il primo motivo di ricorso, subito dopo il terzo motivo di ricorso, poi il secondo ed il quarto motivo di ricorso congiuntamente ed in conclusione il quinto motivo di ricorso. 1. Sul primo motivo di ricorso a) Argomenti essenziali delle parti 59. Con il loro primo motivo di ricorso, che consta di sette parti, i ricorrenti fanno essenzialmente valere che il Tribunale avrebbe interpretato in modo inesatto la sentenza [OSCURATO:PERSONA], ai punti 43-45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e 42-44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe tratto da essa conclusioni errate con riferimento ai diritti di risarcimento dei danni dei produttori del 1983. Essi contestano in particolare un’interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo cui avrebbero diritto a risarcimento danni non tutti i produttori del 1983, bensì soltanto i produttori del 1983 che dimostrano di non aver potuto riprendere immediatamente la produzione per particolari motivi. 60. Contro una simile interpretazione, essi sostengono che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe a tutti i produttori del 1983 (43) e che, in contrasto con l’opinione del Tribunale, niente lascerebbe intendere che la Corte di giustizia abbia voluto limitare l’abrogazione del regolamento n. 857/84 ai casi in cui i produttori SLOM interessati, dopo la scadenza dei loro obblighi di non commercializzazione, abbiano potuto riprendere la produzione di latte nel corso dell’anno di riferimento 1983. Del resto, la Corte di giustizia, già nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], come risulta chiaramente considerando contestualmente anche le conclusioni relative (44) , avrebbe respinto l’argomento secondo cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riprendere la produzione nel periodo di tempo tra la scadenza del suo impegno di non commercializzazione e l’introduzione del regime dei prelievi. Dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e dalle conclusioni dell’avvocato generale ad essa relative non deriverebbe, inoltre, che la Corte di giustizia in questa decisione sia partita dalla considerazione delle particolari circostanze del caso, quali esplicitamente menzionate e poste dal Tribunale a fondamento della sua interpretazione. 61. I ricorrenti asseriscono, inoltre, che né il regolamento n. 1639/91, né il regolamento n. 2187/93 conterrebbero condizioni aggiuntive per il diritto di risarcimento, come il Tribunale avrebbe dichiarato nelle sentenze impugnate, e che anche il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sempre riconosciuto che i produttori del 1983 e del 1984 avevano, alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in pari misura, diritti di risarcimento. Le sentenze impugnate si risolverebbero così, in ultima analisi, in una violazione di numerosi principi giuridici generali, come quelli dell’uguaglianza, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento nei confronti dei produttori del 1983. Il Tribunale avrebbe, oltre a ciò, disconosciuto il carattere della causa [OSCURATO:PERSONA] come causa pilota, avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di tutti i produttori del 1983. Tentando di limitare il significato di tale sentenza più di dieci anni dopo la sua emanazione, alla luce della situazione di fatto di allora, il Tribunale avrebbe disconosciuto anche la funzione giurisprudenziale della Corte di giustizia. 62. Inoltre, il Tribunale avrebbe imposto una condizione ulteriore, non conciliabile con i principi esposti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, nel pretendere dai produttori 1983 la dimostrazione di concrete misure per la ripresa della produzione di latte dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione. Per i produttori del 1984, di cui trattava nella detta sentenza, la Corte di giustizia non avrebbe collegato il diritto di risarcimento ad un presupposto di questo genere. 63. Da ultimo, i ricorrenti affermano che il Tribunale contraddirebbe, nelle sentenze impugnate, anche la propria sentenza nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (45) , che si rivelerebbe di diretto interesse nella causa in esame, in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] era non solo un produttore SLOM-III, ma anche un produttore del 1983. In questa sentenza, il Tribunale, in contrasto con le sentenze impugnate, avrebbe respinto la tesi sostenuta dalle istituzioni, secondo cui il ricorrente avrebbe potuto ottenere un quantitativo di riferimento, se avesse ripreso la produzione di latte nel 1983. 64. Il Consiglio critica dettagliatamente i diversi argomenti dei ricorrenti. Al riguardo, esso sottolinea in particolare che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] concernerebbe la validità del regolamento n. 857/84, mentre nelle cause in esame si tratterebbe della responsabilità extracontrattuale della Comunità, che, in generale, come il Tribunale avrebbe giustamente sostenuto, dipenderebbe da una serie di presupposti. Dalla sola sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si potrebbe dedurre immediatamente, a suo avviso, una responsabilità della Comunità. In ogni caso non vi sarebbe alcuna contraddizione tra la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e le sentenze impugnate. Tanto meno esse sarebbero in contrasto con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II. Il Tribunale avrebbe infatti applicato senza aggiunte, alle cause in esame, il criterio della Corte di giustizia, secondo cui il ricorrente avrebbe chiaramente manifestato la propria intenzione di riprendere la produzione. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si sarebbe verificato alcuno svantaggio dei produttori del 1983 rispetto ai produttori del 1984, di cui si trattava nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II. Non si tratta di un diverso trattamento tra i produttori del 1983 e i produttori del 1984, bensì di un diverso trattamento tra quei produttori che avevano intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione e quelli che non avevano tale intenzione. 65. Diversamente dal Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] non ha trattato separatamente i primi tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] concorda con la posizione del Consiglio nei limiti in cui entrambe le istituzioni respingono le censure mosse dai ricorrenti in quanto infondate o irrilevanti e sostengono, essenzialmente, che il Tribunale ha giustamente interpretato le sentenze su cui si è basato nelle sentenze impugnate ed ha correttamente fissato i presupposti per il diritto al risarcimento dei danni. Entrambe le istituzioni mettono ripetutamente in rilievo, per quanto riguarda le sentenze richiamate dai ricorrenti, che si deve distinguere tra le sentenze che concernono la validità delle disposizioni nel contesto della normativa sui prelievi e le sentenze che hanno ad oggetto le pretese risarcitorie dei produttori interessati. 66. A parere della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui si tratta della validità del regolamento n. 857/84 – e dunque, in particolare, dell’attribuzione di un quantitativo di riferimento – non sarebbe determinante ai fini della questione del risarcimento dei danni, di cui qui si tratta. Neppure sarebbe decisiva, rispetto alle cause in esame, la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] respinge la censura secondo cui il Tribunale avrebbe applicato nelle sentenze impugnate, per la responsabilità nei confronti dei produttori del 1983, un criterio di giudizio più rigoroso che per la responsabilità nei confronti dei produttori del 1984 nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II. [OSCURATO:PERSONA] è, come il Consiglio, dell’opinione che la situazione dei produttori del 1983 si differenzia da quella dei produttori del 1984 per il fatto che i primi avrebbero realmente potuto riprendere la produzione di latte dopo la scadere dell’impegno di non commercializzazione, tanto più che il sistema dei prelievi non sarebbe stato ancora in vigore. b) Valutazione 67. In primo luogo va ricordato – ed a ciò ha giustamente fatto riferimento il Tribunale al punto 39 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 38 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] – che, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della Comunità per la sua attività legislativa è collegata all’esistenza di diversi presupposti, in quanto è necessario che sussista l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, che si sia verificato un danno effettivo e che tra l’atto ed il danno asserito sussista un nesso di causalità (46) . 68. Non è differente la soluzione per quanto riguarda la responsabilità della Comunità per danni che produttori SLOM hanno eventualmente subito a seguito del regolamento n. 857/84, nelle sue differenti versioni. 69. Già da questo si può desumere, in contrasto con la premessa da cui i ricorrenti palesemente prendono le mosse, che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], con la quale la Corte di giustizia ha deciso, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, soltanto sulla validità dell’art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nella sua versione modificata dal regolamento n. 764/89, non possono dedursi senza altre condizioni diritti di risarcimento per i produttori del 1983 o per altri produttori SLOM. Allo stesso modo, neppure le invalidità accertate nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] o Pastätter implicano direttamente una responsabilità della Comunità. 70. Nell’accertamento dell’illiceità di un atto giuridico della Comunità tali sentenze coincidono, tuttavia, con una delle condizioni del diritto della responsabilità e possono pertanto costituire il punto di partenza per pretese di risarcimento nei confronti della Comunità. 71. Così, la Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, sulla base delle sue dichiarazioni nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I e [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il regolamento n. 857/84, nella versione integrata dal regolamento n. 1371/84, è stato emanato in violazione del principio del legittimo affidamento, è pervenuta alla conclusione che la Comunità deve risarcire i danni che i produttori hanno subito a causa dell’applicazione di detti regolamenti. In proposito, la Corte di giustizia ha affermato, tra l’altro, che il principio del legittimo affidamento costituisce una norma giuridica di rango superiore che tutela i singoli e che – come richiesto da una costante giurisprudenza per quanto riguarda la responsabilità della Comunità con riferimento a norme giuridiche, la cui emanazione presuppone decisioni di politica economica – sussiste una violazione sufficientemente grave di tale principio giuridico (47) . 72. Come, pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato al punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 39 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori SLOM, che hanno subito un danno per il fatto che, a norma del regolamento n. 857/84, era loro impedita la consegna di latte, poggia su di una violazione del principio del legittimo affidamento. 73. In questo contesto debbono essere considerate le contestate affermazioni del Tribunale in relazione alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Esse riguardano la portata del principio del legittimo affidamento con riferimento ai produttori del 1983 e, con ciò, la condizione dell’illiceità del comportamento della Comunità. i) Il principio del legittimo affidamento ed il significato della ripresa della produzione di latte 74. Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, si deve in primo luogo constatare che la Corte di giustizia si è già più volte pronunciata in merito alla sua portata, in sentenze che riguardano i produttori SLOM. A tale giurisprudenza ha del resto fatto riferimento anche il Tribunale ai punti 41 e 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché 40 e 41 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 75. Ai sensi di essa, è valida la regola generale secondo cui è possibile far valere il principio del legittimo affidamento contro una normativa comunitaria, soltanto in quanto la Comunità stessa abbia precostituito una situazione giuridica tale da far sorgere un legittimo affidamento (48) . 76. Applicato alla situazione dei produttori SLOM, il principio del legittimo affidamento comporta, pertanto, che un simile produttore possa fare affidamento sul fatto che, alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell’essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (49) . Egli può, in altri termini, confidare nella limitazione temporale dell’impegno di non commercializzazione assunto. 77. Per contro, non contrasta con il principio del legittimo affidamento il fatto che un produttore, dopo l’introduzione di una normativa come quella sui prelievi supplementari, sia sottoposto a limitazioni per il fatto di non aver smerciato latte, in un determinato periodo precedente all’entrata in vigore di tale normativa, per motivi che non hanno nulla a che vedere con l’impegno di non commercializzazione o con quello di riconversione (50) . 78. Da ciò risulta, così, che, per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, l’elemento più importante da accertare sono i motivi per cui il produttore SLOM interessato non ha smerciato latte – o ne ha smerciato solo una modesta quantità – e non ha, pertanto, ottenuto un quantitativo di riferimento. Il produttore può, dunque, invocare la violazione del suo legittimo affidamento nella limitazione temporale dell’impegno di non commercializzazione assunto soltanto qualora il motivo dell’assenza di una produzione di riferimento dipenda proprio dal fatto di avere sottoscritto un tale impegno. 79. Qualora la produzione venga trascurata dopo la scadenza dell’obbligo per altri motivi, il produttore interessato non potrà più invocare il principio del legittimo affidamento. 80. Ciò riguarda, in particolare, il caso in cui un produttore SLOM, per sua libera determinazione, non abbia ripreso la produzione di latte dopo lo scadere dell’impegno di non commercializzazione. In questo senso, la Corte di giustizia ha affermato, nella sentenza Kühn, che non è in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento «che, nell’ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore possa vedersi soggetto a restrizioni, per non aver smerciato il latte, o per averlo smerciato in quantità ridotte, durante un periodo determinato precedente l’entrata in vigore di siffatto regime, in seguito a decisione liberamente presa, senza esservi stato indotto da un atto comunitario» (51) . 81. Come ulteriore motivo, per il quale la ripresa della produzione potrebbe essere tralasciata, e che non ha niente a che vedere con l’impegno di riconversione o di non commercializzazione, potrebbe essere menzionata ad esempio un’incapacità lavorativa (52) . 82. In tutti questi casi i produttori SLOM si trovano nella medesima situazione di qualsiasi altro operatore economico, che non ha consegnato latte nel corso del periodo di riferimento e che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adeguamento al mutare della situazione economica, non può confidare sul fatto che non sarà soggetto a restrizioni dovute ad eventuali disposizioni rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (53) . 83. Tali produttori SLOM debbono accettare il fatto di non poter ottenere un quantitativo di riferimento, qualora riprendano, in futuro, la produzione. 84. Alla luce di questa giurisprudenza, debbono ora essere esaminate le argomentazioni del Tribunale sulla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. ii) Le affermazioni del Tribunale, in base alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], sulla questione del legittimo affidamento 85. In primo luogo, il Tribunale ha giustamente affermato, al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] deriverebbe che la Comunità avrebbe violato il principio del legittimo affidamento escludendo automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori del 1983 ed in particolare quelli che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi con il loro impegno. 86. Ciò risulta infatti dalla soluzione resa dalla Corte di giustizia alla prima questione pregiudiziale (54) nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], in particolare in relazione al punto 13 di tale sentenza, che il Tribunale ha riportato testualmente. 87. Peraltro, come il Tribunale ha poi affermato al punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la sentenza [OSCURATO:PERSONA] deve essere effettivamente considerata alla luce della situazione di fatto che stava alla base della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, e cioè nel senso che la normativa contestata in tale controversia viola il principio del legittimo affidamento soltanto riguardo, ovvero soltanto in relazione, a quei produttori del 1983 che in adempimento di un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77 – e non per altri motivi – non hanno consegnato latte nel corso dell’intero anno di riferimento, o di una parte di esso. Con le affermazioni sulla concreta situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale dimostra che il caso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è proprio quello di un produttore del 1983 che non ha fornito latte nel corso dell’anno di riferimento per motivi connessi con l’impegno assunto. 88. Tali affermazioni del Tribunale concernenti la sentenza [OSCURATO:PERSONA] potrebbero così, del resto, essere intese come replica agli argomenti dei ricorrenti (di allora), sintetizzati al punto 34 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e al punto 33 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe irrilevante per quali motivi il ricorrente, nella controversia in ordine alla quale è stata pronunciata la sentenza [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe ripreso la produzione di latte. 89. Al punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si può, pertanto, riscontrare alcun errore di diritto. 90. Da ultimo, il Tribunale è pervenuto, al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], alla dichiarazione fondamentale per l’applicabilità del principio del legittimo affidamento alla situazione dei produttori del 1983, contro cui si indirizza principalmente il primo motivo di ricorso. A detta del Tribunale, i produttori del 1983 possono fondare le loro domande di risarcimento danni sulla violazione del principio del legittimo affidamento soltanto qualora dimostrino che i motivi, per i quali essi non hanno ripreso la produzione di latte nell’anno di riferimento dipendono dal fatto che essi avevano sospeso la produzione per un periodo determinato e che non era loro possibile per motivi di organizzazione riprenderla immediatamente. 91. Coma già si desume dalle mie argomentazioni esposte in precedenza, questa dichiarazione corrisponde al significato che la Corte di giustizia ha attribuito al principio del legittimo affidamento in una sua giurisprudenza costante – nonché nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] – secondo la quale i produttori SLOM non possono invocare tale principio se nel corso del periodo di riferimento, per una volontaria, anche se solo temporanea, cessazione della produzione di latte, non hanno effettuato consegne di latte. 92. A questo proposito, a ragione si deve esigere, sulla base del principio del legittimo affidamento, che i produttori del 1983, che non hanno ripreso la produzione di latte dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione, dimostrino che la mancata ripresa della produzione è connessa con il loro impegno o che, in altri termini, essi, anche qualora non abbiano effettivamente ripreso la produzione di latte, avevano almeno l’intenzione di farlo. 93. In contrasto con la tesi sostenuta dai ricorrenti, neppure questo, come il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno giustamente asserito, contraddice la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II ed il criterio che la Corte di giustizia ha con essa fissato per i produttori del 1984. Da una parte si deve, cioè, osservare che gli impegni di non commercializzazione dei produttori del 1984 si contrapponevano a quelli dei produttori del 1983 nel corso del complessivo periodo di riferimento e che i produttori del 1984, in questo periodo, sin dall’inizio, in base a tali impegni, non potevano quindi produrre latte. D’altra parte, la Corte di giustizia, anche nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, ha verificato se i produttori avessero intenzione di riprendere la produzione di latte o se l’avessero volontariamente interrotta (55) . 94. Esaminerò del resto, con maggior precisione, la questione dell’interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II nell’ambito dell’analisi del terzo motivo di ricorso. 95. A seguito delle considerazioni che precedono, si deve riconoscere che il Tribunale, nelle sentenze impugnate, ha correttamente interpretato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e, su tale base, ha espresso giuste considerazioni con riferimento al principio del legittimo affidamento. Di conseguenza, il primo motivo di ricorso dev’essere respinto in quanto infondato. 2. Sul terzo motivo di ricorso a) Argomenti essenziali delle parti 96. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti fanno essenzialmente valere che il Tribunale avrebbe a torto dedotto dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che i produttori, il cui obbligo terminava prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84, dovevano aver ricominciato la produzione o, almeno, aver adottato misure in questa direzione. 97. Essi sostengono che, nel punto 23 della citata sentenza, richiamato dal Tribunale, la Corte di giustizia avrebbe semplicemente constatato che i produttori SLOM interessati avevano manifestato in maniera sufficientemente chiara la loro intenzione di riprendere la produzione di latte; da ciò non si potrebbe desumere un elenco esauriente dei modi possibili di manifestare tale intenzione. Del resto, la Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, non avrebbe affrontato in alcun modo la situazione particolare dei produttori del 1983. 98. Sulla base dei passi della sentenza citati dal Tribunale e sulla base delle relative conclusioni, inoltre, si potrebbe fondare soltanto la concezione contraria a quella del Tribunale. In ogni caso non se ne dovrebbe dedurre che, nel caso di una mancata ripresa della produzione di latte prima del 1° aprile 1984 sussista una presunzione – salvo prova contraria – che il produttore interessato abbia definitivamente cessato la produzione di latte. 99. Il Consiglio sostiene, al contrario, che il Tribunale, nelle sentenze impugnate, non avrebbe stabilito una presunzione giuridica a questo proposito, ma avrebbe soltanto applicato la regola civilistica generale, secondo cui incombe alla persona, che avanza una pretesa di risarcimento, l’onere di dimostrare l’esistenza del fondamento della pretesa. Come il Tribunale avrebbe a buon diritto dichiarato, al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, sarebbe soggetta alla condizione che i produttori manifestino chiaramente la loro intenzione di riprendere la produzione. 100. Il Consiglio sottolinea, inoltre, che la situazione dei ricorrenti nelle cause in esame non sarebbe al riguardo paragonabile a quella dei ricorrenti nella causa [OSCURATO:PERSONA] II, in quanto ai primi, fondamentalmente, dal punto di vista giuridico, non sarebbe stato impedito di riprendere la produzione del latte dopo lo scadere dei loro impegni di non commercializzazione. Nel complesso, il Tribunale avrebbe giustamente fatto riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II ed alle relative conclusioni. 101. [OSCURATO:PERSONA] è essenzialmente d’accordo con il Tribunale sul fatto che, conformemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II – che sarebbe l’unica sentenza della Corte di giustizia, pronunciata finora, riguardante la responsabilità della Comunità nei confronti di produttori SLOM – i produttori dovrebbero manifestare chiaramente la loro intenzione di riprendere la produzione del latte dopo la scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Il produttore, il cui obbligo di non commercializzazione sia scaduto nel 1983 e che non abbia ripreso la produzione o non abbia adottato misure in tal senso, non può vantare, in linea di principio, alcun diritto di risarcimento. b) Valutazione 102. Come ho esposto nel contesto dell’analisi del primo motivo di ricorso, è importante, in collegamento con il presupposto della responsabilità costituito dall’illiceità, in quanto consistente nella violazione del principio del legittimo affidamento, stabilire per quale motivo la produzione sia stata trascurata nel corso del periodo di riferimento e per quale motivo non sia, pertanto, stato attribuito alcun quantitativo di riferimento. Una simile questione si pone, tuttavia, anche alla luce della condizione della causalità. 103. Di conseguenza è, cioè, necessario che tra la mancata attribuzione di un quantitativo di riferimento sulla base del regolamento n. 857/84 ed il preteso danno sotto forma di perdita di introiti da forniture di latte sussista un rapporto di causalità sufficientemente diretto (56) . 104. Se un partecipante allo SLOM, dopo la scadenza dell’impegno di non commercializzazione, non produce latte per una libera cessazione della produzione, il danno asserito sarà da ricondurre a tale cessazione e non al fatto che il legislatore comunitario non ha preso in considerazione la situazione dei produttori SLOM nel regolamento n. 857/84 non prevedendo l’attribuzione di un quantitativo di riferimento a detti produttori. 105. Conformemente a ciò infatti, la Corte di giustizia, cui il Tribunale ha giustamente fatto riferimento, ha dichiarato, al punto 23 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, che i ricorrenti «hanno così adeguatamente manifestato la loro intenzione di riprendere la loro attività di produttori di latte, sicché il lucro cessante per le mancate consegne di latte non può considerarsi come la conseguenza della cessazione della produzione di latte liberamente decisa dai ricorrenti». 106. La Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, ha affermato l’esistenza del necessario nesso di causalità tra il comportamento illecito controverso e la perdita di introiti da consegne di latte, dunque sulla base della circostanza che i produttori del 1984 abbiano manifestato in modo idoneo la loro intenzione di riprendere la produzione del latte. 107. Pertanto, il Tribunale ha potuto dichiarare a buon diritto, sulla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II e delle relative conclusioni, contro la tesi dei ricorrenti, che i produttori il cui obbligo cessava prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84, debbono aver ricominciato la produzione o, almeno, aver adottato misure in questa direzione, quali investimenti, riparazioni o conservazione dell’attrezzatura necessaria per la produzione. 108. Qualora il produttore, dunque, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, non effettui almeno preparativi – in ordine ai quali l’elencazione da parte del Tribunale di relative misure vale, come risulta già dalla sua formulazione, soltanto a titolo esemplificativo –, allo scopo di riprendere la produzione di latte, sebbene la ripresa sia possibile, per lo meno temporaneamente, si può ritenere che tale produttore non abbia prodotto latte volontariamente e non per il fatto che ciò gli sia stato impedito da una normativa comunitaria. 109. Il Tribunale, al riguardo, ha soltanto trasposto il requisito fissato dalla Corte di giustizia nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, con riferimento ai produttori del 1984, secondo cui deve risultare l’intenzione del produttore di riprendere la sua attività dopo lo scadere dell’impegno di non commercializzazione, alla situazione dei produttori del 1983, i quali, diversamente dai produttori del 1984, addirittura subito dopo la scadenza dei loro impegni – senza che ciò venisse loro precluso dalla normativa sui prelievi – avevano la possibilità di produrre latte. 110. Da ciò consegue che il Tribunale, al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente interpretato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II e su questa base non ha tratto conclusioni errate in diritto con riferimento ai presupposti della responsabilità della Comunità verso i produttori del 1983. Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato. 3. Sul secondo e sul quarto motivo di ricorso a) Argomenti essenziali delle parti 111. Con il secondo ed il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti contestano le affermazioni del Tribunale figuranti al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 112. Nell’ambito del secondo motivo di ricorso essi contestano il fatto che il Tribunale ha eccepito loro di non avere ripreso interamente la produzione di latte dopo la scadenza dell’anno di riferimento, quindi nel periodo di tempo tra il 31 dicembre 1983 ed il 1° aprile 1984. Dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II deriverebbe che i produttori del 1983 possono chiedere di essere indennizzati alle stesse condizioni dei produttori del 1984. 113. I ricorrenti fanno riferimento in questo contesto al fatto che i produttori, che hanno ripreso in questo periodo la produzione di latte, non avrebbero, in ogni caso, più potuto costituirsi un normale quantitativo di riferimento e, al massimo, avrebbero potuto ancora essere presi in considerazione, ai sensi delle disposizioni facoltative del regolamento n. 857/84, per l’attribuzione di un (limitato) quantitativo di riferimento. La Corte di giustizia avrebbe però già dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I che l’esistenza di questa possibilità teorica non farebbe venir meno l’illiceità della normativa comunitaria (57) . Gli argomenti delle istituzioni comunitarie diretti in questo senso sarebbero stati anche successivamente respinti nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (58) , [OSCURATO:PERSONA] II (59) , nonché [OSCURATO:PERSONA] ed Heusmans (60) . Alla luce di questa giurisprudenza, la controversa censura del Tribunale, secondo cui essi non avrebbero ripreso la produzione del latte, non sarebbe sostenibile. 114. A parere del Consiglio , il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, in quanto al riguardo nelle sentenze impugnate non si trattava di stabilire se i ricorrenti, in caso di ripresa della produzione, avrebbero potuto ottenere una quantitativo di riferimento sulla base delle disposizioni opzionali del regolamento n. 857/84, bensì se essi effettivamente avessero intenzione di riprendere la produzione. 115. Nell’ambito del quarto motivo di ricorso i ricorrenti fanno valere poi, essenzialmente, che il Tribunale, al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], avrebbe a torto imposto loro l’onere della prova consistente nel dimostrare che essi avevano intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione e che ciò era loro impedito dall’entrata in vigore del regolamento n. 857/84. 116. I ricorrenti asseriscono che una simile inversione dell’onere della prova non può essere collegata al semplice fatto che essi al 1° aprile 1984 non avevano ripreso la produzione di latte. Questa circostanza non muterebbe in nulla, come essi sottolineano nuovamente, i diritti dei produttori del 1983 di ottenere un quantitativo di riferimento oppure un indennizzo per il periodo che si estende fino all’attribuzione di un quantitativo di riferimento. Il controverso obbligo probatorio porrebbe i ricorrenti retroattivamente a confronto con gli effetti dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 e sarebbe anche problematico alla luce del fatto che le circostanze rilevanti sono risalenti nel tempo. Prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 non sarebbe stato possibile per i produttori SLOM interessati prevedere che essi avrebbero perso definitivamente il diritto ad un quantitativo specifico di riferimento, o al risarcimento danni, qualora non avessero ripreso in seguito la produzione del latte. 117. Per giunta i ricorrenti sostengono che il contestato obbligo probatorio sarebbe in contraddizione rispetto a quanto esposto dal Tribunale al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i produttori dovrebbero dimostrare che per la ripresa della produzione del latte hanno «adottato misure (...) come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell’attrezzatura necessaria per detta produzione». 118. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la tesi dei ricorrenti, secondo cui nella censurata affermazione del Tribunale si dovrebbe riconoscere un’inversione dell’onere della prova. Si tratterebbe piuttosto dell’applicazione di regole probatorie generali. A maggior ragione perché i ricorrenti non avrebbero effettivamente ripreso la produzione del latte, il Tribunale sarebbe giustamente partito dal presupposto che essi dovessero dimostrare un’intenzione corrispondente. Tale esigenza corrisponderebbe all’orientamento espresso nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II. 119. Oltre a questo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe definito l’obbligo probatorio al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e rispettivamente al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] in accordo sostanziale con le sue affermazioni contenute al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], pur ampliandole leggermente. b) Valutazione 120. Come già si evince dalle mie considerazioni relative al primo ed al terzo motivo di ricorso, il Tribunale aveva ogni ragione nel considerare, tanto sulla base del significato del principio del legittimo affidamento, sulla cui violazione si basa la responsabilità della Comunità per il danno in ogni caso derivante ai produttori SLOM dal regolamento n. 857/84, quanto in base a considerazioni relative al nesso di causalità, che soltanto i produttori del 1983 che avevano chiaramente l’intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione venivano in considerazione per un risarcimento danni. Ciò viene dichiarato dal Tribunale al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 121. Qualora un produttore del 1983, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, avesse effettivamente ripreso la produzione di latte – cosa che gli era impedita dal regolamento n. 857/84 soltanto a partire dal 1° aprile 1984 – sarebbe risultato evidente che egli non aveva mancato di presentare, o di presentare in misura sufficiente, una produzione di riferimento, perché, comunque, avrebbe liberamente abbandonato la produzione del latte. 122. Qualora, al contrario, – e questo è quanto viene considerato dal Tribunale nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – un produttore del 1983 non abbia, in effetti, ripreso la produzione del latte dopo lo scadere del suo impegno di non commercializzazione, dovrebbe almeno essere dimostrabile una corrispondente intenzione. 123. Come il Consiglio ha giustamente sostenuto, in tale contesto non si tratta di stabilire se i produttori del 1983, con la ripresa della produzione in conformità alle disposizioni del regolamento n. 857/84, avrebbero potuto ancora costituirsi un (normale) quantitativo di riferimento, bensì di accertare se essi abbiano volontariamente cessato la produzione di latte. 124. I passi delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I (61) , [OSCURATO:PERSONA] (62) e [OSCURATO:PERSONA] II (63) , richiamati dai ricorrenti non risultano qui pertinenti, poiché riguardano una questione completamente diversa, e cioè quella se il regime dei prelievi, ovvero il regolamento n. 857/84, effettivamente garantisca (in ogni caso) l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM, oppure no. 125. Inoltre, non vedo alcun errore di diritto neppure dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova, nel quale il Tribunale possa essere incorso per aver preteso dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la dimostrazione dell’intenzione di riprendere la produzione del latte. A mio avviso, tale obbligo probatorio corrisponde, infatti, alla costante giurisprudenza secondo cui incombe al richiedente dimostrare l’esistenza dei diversi presupposti di una responsabilità extracontrattuale della Comunità (64) . 126. Da ultimo, va anche respinta la censura secondo cui esisterebbero contraddizioni in relazione alla formulazione dell’obbligo probatorio al punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Gli interventi ivi menzionati non sono cioè nient’altro che concreti punti d’appoggio per l’esistenza della richiesta intenzione di riprendere la produzione. 127. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare che i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fondamento delle loro pretese ad un risarcimento danni, avrebbero dovuto dimostrare l’intenzione di riprendere la produzione di latte. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso sono, pertanto, infondati. 4. Sul quinto motivo di ricorso a) Argomenti essenziali delle parti 128. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti fanno essenzialmente valere che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le circostanze di fatto ed i mezzi di prova rilevanti, con i quali essi avrebbero dimostrato la loro intenzione di riprendere la produzione di latte, ed avrebbe quindi violato l’obbligo di motivazione. Essi ritengono di aver sufficientemente dimostrato che non avevano definitivamente abbandonato la produzione nel 1983 e che sarebbero stati in grado di riprenderla. 129. I ricorrenti muovono due censure contro la motivazione delle sentenze impugnate, in particolare contro i punti 14 e 49 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché 14 e 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 130. Da un lato, essi contestano essenzialmente il fatto che il Tribunale non avrebbe considerato nel modo dovuto la loro rispettiva dichiarazione giurata, come le ulteriori indicazioni fornite dal loro avvocato nel corso della trattazione orale o avrebbe operato accertamenti di fatto erronei su questa base. La dichiarazione giurata del sig. [OSCURATO:PERSONA] proverebbe – insieme alle indicazioni dell’avvocato – che egli nell’autunno del 1983 avrebbe di nuovo seminato erba, al fine di riprendere la produzione di latte. Con la dichiarazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] verrebbe dimostrato che egli, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, avrebbe effettuato la riconversione ad allevamento di mucche da latte e da carne – cioè di mucche idonee anche alla produzione di latte – che egli disponeva di mucche di questo tipo in numero sufficiente e che aveva munto le sue mucche anche nella primavera del 1983. 131. In secondo luogo, i ricorrenti sostengono essenzialmente che l’affermazione del Tribunale secondo cui essi non avrebbero dimostrato di aver preso contatto con le autorità nazionali per ottenere, nel 1984, al momento dell’entrata in vigore del sistema delle quote latte, un quantitativo di riferimento, sarebbe imprecisa e non corrisponderebbe alla realtà. Essi fanno riferimento, a questo proposito, alle dichiarazioni da essi rese dinanzi al Tribunale sotto giuramento, nonché ai documenti scritti depositati presso il Tribunale dal loro avvocato. 132. Il Consiglio considera il quinto motivo di ricorso irricevibile, e in subordine, infondato. A suo avviso, la prova che i ricorrenti pretendono di aver fornito – e cioè che essi non avrebbero definitivamente rinunciato alla produzione e che sarebbero stati in grado di riprendere la produzione di latte – sarebbe semplicemente, alla luce dei presupposti individuati nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, senz’altro inidonea a fondare un diritto di risarcimento danni. Esso sostiene poi che il Tribunale ha adeguatamente considerato gli argomenti ed i documenti dei ricorrenti, in particolare le dichiarazioni rese sotto giuramento, e ha operato corretti accertamenti di fatto. 133. [OSCURATO:PERSONA] condivide questo punto di vista e constata, in particolare, che le censure dei ricorrenti si appuntano essenzialmente sul fatto che il Tribunale non avrebbe considerato le loro dichiarazioni giurate come prova sufficiente. Ciò rientrerebbe, tuttavia, nella campo della valutazione delle prove che non è soggetta a controllo nel procedimento di impugnazione. b) Valutazione 134. Con gli argomenti addotti nel contesto di questo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono fondamentalmente di avere assai bene dimostrato, contro il parere del Tribunale, che avevano intenzione di riprendere la produzione di latte dopo lo scadere dei loro impegni di non commercializzazione. 135. Pertanto, essi attaccano in realtà l’accertamento e la valutazione di fatto, che il Tribunale, ai punti 49 e segg. della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e 48 e segg. della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha operato ai fini della soluzione della questione se i ricorrenti, rispettivamente, avessero l’intenzione di riprendere la produzione dopo la scadenza dei loro impegni di non commercializzazione e fossero stati in questo impediti dall’entrata in vigore del regolamento n. 857/84 (65) . Inoltre, essi contestano gli accertamenti di fatto del Tribunale contenuti nel punto 14 delle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 136. Al riguardo si deve ricordare, con la [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non rappresenta, in quanto i mezzi di prova presentati al Tribunale non siano falsati, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (66) . 137. Le censure dei ricorrenti non contemplano del resto neanche la contestazione – e anche ciò non è chiaro – nei confronti del Tribunale, di aver falsato i mezzi di prova ad esso presentati. 138. Il quinto motivo di ricorso è pertanto da respingere in quanto irricevibile. VII – Spese 139. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione conformemente all’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Qualora tutti i rispettivi motivi di ricorso siano respinti conformemente alle mie proposte in quanto infondati o siano dichiarati irricevibili, le spese dovranno essere poste a carico dei ricorrenti. VIII – Conclusione 140. In conclusione, propongo che la Corte di giustizia voglia: – respingere i ricorsi in esame, nonché – condannare i ricorrenti alle spese. 1 – Lingua originale: il tedesco. 2 – Sentenza 31 gennaio 2001, causa T-533/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑203). 3 – Sentenza 31 gennaio 2001, causa T-73/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑223). 4 – Dall’olandese « sl achten en om schakelen» («macellazione e riconversione»). 5 – Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). 6 – Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). 7 – Cit. alla nota 5. 8 – GU L 90, pag. 10. 9 – Cit. alla nota 6. 10 – Sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2321). 11 – Sentenza 28 aprile 1988, causa 170/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2355). 12 – Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11). 13 – GU L 84, pag. 2. 14 – Ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), nella versione del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), la richiesta di assegnazione di un quantitativo specifico di riferimento «è presentata dal produttore interessato all’autorità competente designata dallo Stato membro (...) a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell’accettazione (...) della sua domanda di concessione del premio». 15 – Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-189/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4539). 16 – Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585). 17 – GU L 150, pag. 35. 18 – Sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag. I-6285). 19 – GU L 187, pag. 8. 20 – Sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3061). 21 – GU C 198, pag. 4. 22 – GU L 196, pag. 6. 23 – Ed esattamente, come si dichiara all’art. 2 di tale regolamento, a norma dell’art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, in forza del regolamento n. 764/89, il 29 marzo 1991 o, in forza del regolamento n. 1639/91, il 1° luglio 1993. 24 – Sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C-104/89 e C-37/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑203). 25 – Ibidem, punto 7. 26 – V. punti 14-17 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2) e punti 14-16 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 27 – V. sentenze nelle cause T-533/93 (cit. alla nota 2), punti 24, 29 e segg., e T-73/94 (cit. alla nota 3), punti 23, 28 e segg. 28 – V. punti 31 e segg. nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 30 e segg. nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 29 – Punti 39 e 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 38 e 39 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 30 – Punto 41 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 31 – Punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 41 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 32 – Punti 43 e 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 42 e 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 33 – Punto 43 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 44 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 34 – Punto 46 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 45 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 35 – Punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 36 – V. punti 50-55 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punti 49-52 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 37 – Punto 54 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 2), e punto 53 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 3). 38 – V., in proposito, anche la distinzione della Corte di giustizia tra regime SLOM-I, SLOM-II e SLOM-III, nella sentenza 25 maggio 2000, causa C-273/98, Schlebusch (Racc. pag. I‑3889, punti 5-11). 39 – V., al riguardo, le mie osservazioni nei precedenti paragrafi 17 e segg. 40 – V. supra, paragrafo 21 e nota 29; potevano pertanto essere fondamentalmente presi in considerazione per l’indennizzo sia i produttori SLOM-I sia i produttori SLOM-II, ma non i produttori SLOM-III. 41 – V., tra le altre, sentenze 10 aprile 2003, causa C-217/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (Racc. pag. I-3701, punto 37); 27 giugno 2002, causa C-274/00 P, Simon/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5999, punto 39), nonché 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1981, punto 29). 42 – I motivi di ricorso fatti valere e gli argomenti delle parti sono ─- salvo alcune eccezioni prevalentemente nel contesto del quinto motivo di ricorso, che sono da ricondurre a differenze nella situazione di fatto origine delle controversie ─ in entrambe le cause in esame ampiamente simili. 43 – I ricorrenti corroborano quest’argomento anche con la sentenza della Corte 22 ottobre 1992, causa C‑85/90, Dowling (Racc. pag. I-5305, punto 25). 44 – Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs 2 ottobre 1990, causa C-189/89 (sentenza cit. alla nota 15), paragrafi 25 e 31. 45 – Sentenza del Tribunale di primo grado 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T‑202/94, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-2247, punti 94 e 97). 46 – V., in particolare, sentenze della Corte 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5251, punto 11); 1° giugno 1994, causa C-136/92 P (cit. alla nota 41), punto 42, nonché 8 dicembre 1987, causa 50/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4833, punto 7). 47 – V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] II (cit. alla nota 20), punti 12-17 e 22. 48 – V. sentenze 6 marzo 2003, causa C-14/01, Niemann (Racc. pag. I-2279, punto 56); 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a. (Racc. pag. I-569, punto 20), nonché 10 gennaio 1992, causa C‑177/90, Kühn (Racc. pag. I-35, punto 14). 49 – V., tra le altre, sentenze [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10), punto 24; [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 13, nonché Wehrs (cit. alla nota 18), punto 8. 50 – V., tra le altre, sentenze [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10), punto 23, e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 12. 51 – Sentenza nella causa C-177/90 (cit. alla nota 48), punto 15. 52 – V., in proposito, sentenza Dowling (cit. alla nota 43), punto 20. 53 – V., tra le altre, sentenze 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (Racc. pag. I-6983, punto 52), nonché [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10), punto 23, e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 11), punto 12. 54 – V., in proposito, punti 15 e 17 della sentenza. 55 – V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] II (cit. alla nota 20), punto 23. 56 – V., ad esempio, sentenza 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (Racc. pag. 3091, punto 21). 57 – Ai punti 15-19 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (cit. alla nota 10). 58 – Al punto 14 della sentenza, nonché ai paragrafi 25 e 28-30 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs (sentenza cit. alla nota 15). 59 – Ai punti 17, 24 e 25 (cit. alla nota 20). 60 – Ai punti 94 e 97 (cit. alla nota 45). 61 – Punti 15-19 (cit. alla nota 10). 62 – Punto 14 (cit. alla nota 15). 63 – Punti 17, 24 e 25 (cit. alla nota 20). 64 – V., tra le altre, sentenza nella causa C-257/98 P (cit. alla nota 46), punto 63. 65 – Il Tribunale ha infatti stabilito in precedenza questo criterio al punto 48 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed al punto 47 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. V., in proposito, le mie osservazioni sul quarto motivo di ricorso. 66 – V., in particolare, sentenze 5 giugno 2003, causa C-121/01 P, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. I-5539, punto 35); 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4261, punto 27); 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, EIB/Hautem (Racc. pag. I-6733, punto 44), nonché 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt (Racc. pag. I-10173, punto 40).
Sentenza Corte di giustizia UE/2003 — Fons Iuris — Fons Iuris