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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31446/2026

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e d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria in atti echiedendo il rigetto del ricorso;Letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 20 febbraio 2025, la Corte diAppello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha assoltol’imputato dai reati di bancarotta preferenziale di cui ai capi b) e d (comediversamente qualificati già dal Tribunale) perché il fatto non costituisce reato edal reato di bancarotta distrattiva di cui alla lett. c) perché il fatto non sussiste,confermando nel resto la decisione riguardo al reato di bancarotta distrattiva dicui al capo e) ed al reato di cui all’art. 220 in rel. all’art. 16 n. 3 Legge fall. di cuial capo a), lasciando immutata la pena, pur con esclusione dell’aggravantecontestata e tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.L'imputato, nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita nel giugno 2019, è stato, in particolare, ritenuto responsabile:del reato di cui agli artt. 16 e 220 Legge fall. per non avere adempiuto, almomento della dichiarazione di fallimento, all'obbligo di consegnare 862 fattureal curatore; del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione diuna parte della somma ricavata attraverso la vendita dell'autovettura DaciaDuster di proprietà della società fallita, pari all’importo di euro 3.500,00,titolo di debito della società nei confronti dell’imputato e collegata ad un suopregresso finanziamento quale socio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensorearticolato in più motivi.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento materiale del reato di cui agli artt. 220 e 16 Legge fall.Deduce che all'imputato non poteva essere rimproverato alcun comportamentonegligente in quanto aveva indicato dove si trovavano le fatture, precisando diavere sottoscritto un contratto di deposito per la tenuta delle scritture contabili eche si era trovato nell'impossibilità di recuperare materialmente le stesse dopo ladichiarazione di fallimento; in ogni caso, l'imputato aveva consegnato al curatorefallimentare tutte le scritture contabili necessarie per la ricostruzione dellevicende patrimoniali della società, per come ammesso dallo stesso curatore.2.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’elemento soggettivo del medesimo reato di cui agli artt. 220 e 16Legge fall.

Deduce che la sentenza impugnata avrebbe dato una interpretazionedel concetto di negligenza in contrasto con i parametri propri della colpa,configurandola come una forma di responsabilità oggettiva; non potrebberitenersi, inoltre, che la condotta ostativa del titolare del deposito rientri nelconcetto di prevedibilità idonea a sostenere un giudizio di colpevolezza.2.3.

Con terzo motive denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento materiale e psicologico del reato di bancarotta perdistrazione.

Deduce che il provento ottenuto dalla vendita dell'autovettura, pari acomplessivi euro 8.500, è stato corrisposto dalla società acquirente attraversodue bonifici; il primo dell'importo di euro 5.000 regolarmente registrato a titolodi cassa mentre il rimanente, di euro 3.500, registrato erroneamente comecredito, correlato alla voce ”finanziamento soci”; l'errore nella registrazione ditale ultimo importo non avrebbe comportato un danno per la società in quantonon era stata mai richiesta la restituzione di detto finanziamento, neppurevendita sarebbe, comunque, entrato nelle casse della società e le anomalie nellaregistrazione sarebbero frutto di un errore materiale commesso dal consulentecontabile; erroneamente sarebbe stata esclusa la buona fede dell'imputato senzavalorizzare quegli stessi elementi che avevano condotto la medesima Corte diappello ad assolvere l'imputato dai reati di bancarotta preferenziale di cui ai capib) e d); avrebbe dovuto escludersi la consapevolezza dell'incidenza dell'attodistrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori; se ilricorrente avesse voluto distrarre una somma così irrisoria non sarebbe statonecessario ricorrere a delle operazioni contabili complesse; l'imputato avevaagito nell'esclusivo intento di salvare la società tanto è vero che aveva stipulatodue fideiussioni personali ed intrapreso un progetto finalizzato alla ripresacommerciale della società, prima del dissesto; nella medesima prospettiva,aveva anche erogato diversi finanziamenti operando sempre con l'intenzione dimantenere in vita la società e non già per favorire se stesso come creditore.2.4.

Con quarto motivo denuncia violazione di legge (in particolare degli artt.81 cod. pen. e 597, comma 4, cod. proc.pen.) in relazione all’omessa riduzionedi pena conseguente all’intervenuta assoluzione in appello per i fatti di cui ai capib) e d) oltre che per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall'art. 219, comma 3, Legge fall.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per iscritto chiedendo ilrigetto del ricorso.Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla bancarotta distrattiva.

Èinfondato nel resto.1.È infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio dimotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.220 Legge fall., ritenuto dalla Corte d'appello in luogo dell'originaria fattispeciedi bancarotta fraudolenta documentale.Il reato previsto dagli artt. 220 e 16, comma secondo, n. 3, legge fall.sussiste qualora, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenzadichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all'ordine di deposito dei bilancie delle scritture contabili contenuto nella stessa sentenza, ancheindipendentemente da una espressa richiesta ovvero da un invito al deposito daparte degli organi della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 42618 del24/09/2004, Lubrano, Rv. 229903).

L’obbligo di deposito – la cuiinottemperanza è punibile anche a titolo di mera colpa- è, infatti, imposto dallalegge e rispetto ad esso non è configurabile l'inevitabilità dell'errore sulla leggepenale, quando l'agente svolga una attività in uno specifico settore rispetto allaquale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5,n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone, Rv. 240440, che richiama Corte cost. n. 364del 1988).La violazione dell'obbligo di deposito di tali scritture contabili costituiscefatto lesivo della disponibilità, in capo al fallimento, degli strumenti documentalinecessari per la ricostruzione delle vicende della fallita (Sez. 5, n. 12929del 14/02/2020, Rv. 278807 – 01).

Non è richiesto che da tale condotta derivil’impossibilità o anche una mera difficoltà di ricostruzione del patrimonio sociale,rappresentando proprio tale difficoltà la linea di confine fra la fattispecie di reatoin esame e quella strutturalmente simile, sotto molteplici aspetti, dellabancarotta documentale prevista dall’art. 216, comma primo, n. 2, Legge fall.,esclusa, nel caso in esame, già all’esito del giudizio di primo grado.

Lafattispecie è ricostruita in termini di reato proprio istantaneo, con effettieventualmente permanenti, consolidandosi l'omissione all'atto dell'inosservanza;la consegna postuma della contabilità non assume efficacia interruttiva di unacondotta permanente, bensì rileva in ordine ai profili circostanziali del fatto(Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, cit).Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente rilevatocome, ai fini dell'integrazione del reato, rilevi la mera inosservanza agli obblighidi legge e che sono irrilevanti le conseguenze derivanti dalla omissione in ordinealla ricostruzione del movimento degli affari.La motivazione è conforme al superiore insegnamento ermeneutico diquesta Corte, oltre che corretta e priva di vizi logici censurabili in questa sede.Le censure difensive, volte a contestare la configurabilità di una condotta idoneaad integrare la fattispecie di reato in contestazione, sono, pertanto, infondate.2.

È, altresì, infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce mancanzadi colpa sostenendo l'assenza di ogni profilo di negligenza, nella condottadell'imputato, e l'impossibilità di prevedere da parte del medesimo il rifiuto allarichiesta di consegna, opposto dal depositario delle scritture contabili.

La difesa,a tale proposito, si ricollega all'affermazione del curatore fallimentare di nonavere potuto ottenere materialmente le fatture per l’impossibilità di sostenere lespese legate al compenso richiesto dal depositario delle medesime scritture.La censura appare, tuttavia, priva di pregio avendo i giudici di meritocorrettamente collegato la soglia consumativa del reato al momento delladichiarazione di fallimento evidenziando che l'imputato avrebbe dovuto essere ingrado di consegnare la documentazione contabile al curatore, nel termine di tregiorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

La ricostruzione dei giudici dimerito appare, pertanto, ineccepibile nell’avere individuato, nel dipanarsi deglieventi, un profilo colposo nella condotta dell'imputato, non contraddetto dalleargomentazioni spese dalla difesa, in quanto il rifiuto opposto dal depositariodelle scritture al curatore fallimentare si configura come circostanza, postfactum, non direttamente influente ai fini della ricostruzione dell'elementosoggettivo del reato.

La sentenza impugnata ha evidenziato, in modo logico edimmune da vizi giuridici, che il ricorrente, e non altri, in virtù del ruoloimprenditoriale assunto e degli obblighi sul medesimo incombenti ai termini dilegge, avrebbe dovuto trovarsi nelle condizioni di assolvere il comando di legge,al momento della sentenza dichiarativa di fallimento.

La decisione impugnata ècorretta in diritto e le censure difensive non evidenziano profili di tenuta logicadella motivazione resa.3.

È fondato, invece, il terzo motivo con cui la difesa si duole della ritenutasussistenza del reato di bancarotta in relazione alla distrazione del proventoottenuto dalla vendita dell'autovettura sociale.

Dalla lettura delle sentenze dimerito e dalle stesse ammissioni dell'imputato risulta che la società ha vendutoun'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al prezzo complessivo di euro 8.500 pagato dallasocietà acquirente, attraverso due distinti bonifici, entrambi versati nelle cassedella società: il primo bonifico dell'importo di euro 5.000 è stato registrato infavore della società fallita, a titolo di cassa, mentre l'ulteriore bonifico di euro3.500 è stato registrato inserendo la voce credito verso soci ( in favoredell’imputato).

A fronte di tale incontestata ricostruzione dei fatti, la difesadeduce mancanza di prova della consapevolezza, da parte del ricorrente,dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento deicreditori; inoltre, non si sarebbe verificato alcun danno per la società in quanto ilricorrente non aveva intrapreso alcuna azione per il recupero della somma.3.1.La Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie contestataritenendo che l'artificio contabile abbia avuto come effetto pratico quello di fareemergere contabilmente un minore incasso nelle casse sociali oltre chel’iscrizione di un debito inesistente nei confronti dei soci (pag.12).Tale motivazione non appare, tuttavia, immune da criticità.Occorre, a tale proposito, considerare che la bancarotta per distrazione èun reato di pericolo concreto e di mera condotta e che, in tema di accertamentodel dolo, occorre procedere sulla base di una puntuale analisi della fattispecieconcreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi)"indici di fraudolenza" necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concretamessa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa: tali indici postulanouna disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizionepatrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui lacondotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata oltre che lanecessità di tenere conto del contesto in cui l'impresa ha operato, avutoriguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto adaltre imprese coinvolte nei fatti depauperativi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Rv. 270763, in motivazione).Anche la distrazione di beni di modesto valore può integrare il reato, seinserita in un contesto più ampio di spoliazione del patrimonio ecronologicamente vicina alla crisi o all’insolvenza.

Secondo l’insegnamento diquesta Corte, la consistenza economica del bene deve essere rapportata non giàalle dimensioni dell'impresa, ma all'incidenza (della relativa sottrazione) sugliinteressi dei creditori.

Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato dipericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamentesulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericoloreale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino altempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini dellaprova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'attodistrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad essoconsegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recaredanno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 - 01).3.2.

Sulla base di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata,complessivamente considerata, non appare adeguatamente argomentata edimmune da profili di intrinseca contraddittorietà.La Corte territoriale ha confermato il giudizio espresso dal Tribunale sullanatura distrattiva dell’operazione, e sulla sussistenza del dolo, argomentandodal carattere articolato della stessa ritenuta «non dissimile da altremovimentazioni anomale rilevate dal curatore» escludendo «del tuttoragionevolmente che siano stati commessi errori contabili in buona fede» (pag.12-13 della sentenza impugnata).Tuttavia, la valutazione resa rispetto a tale specifico segmentocomportamentale appare distonica rispetto al diverso approdo decisorio, e airelativi parametri valutativi utilizzati, in ordine alle condotte ascritte ai capi b) ed), consistite in prelievi, di somme ben più ingenti, effettuati dal ricorrente ecollegati a precedenti finanziamenti erogati in favore della società fallita,relativamente ai quali la Corte territoriale ha avanzato dubbi su una«consapevole volontà di recare pregiudizio ai creditori essendo invece intenzionedell’imputato mantenere in vita la società” ( pag.9) anche tenuto conto che, afronte di finanziamenti erogati per complessivi euro 53.589,41 sono statirecuperati importi minori di soli euro 9.304,66.Al lume di tale differente approccio nella ricostruzione e valutazione deifatti, appaiono cogliere nel segno le censure difensive su un percorsomotivazionale non esaustivo e con profili di illogicità, in quanto la conclusione inordine alla natura distrattiva dell’importo di euro 3.500 appare espressa senzaun’adeguata considerazione delle circostanze di contesto, valorizzate invecerispetto ad altre ipotesi distrattive contestate dall’accusa, e senza forniremotivazione adeguata in ordine ai rilievi difensivi sulla incidenza concreta di talecondotta- se rapportata al quadro complessivo fattuale emerso - ad integrare ilpericolo concreto richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarottadistrattiva contestata.4.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata,limitatamente alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera e), conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, conassorbimento del quarto motivo concernete censure attinenti la determinazionedel trattamento sanzionatorio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di bancarottadistrattiva di cui alla lettera e), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria in atti echiedendo il rigetto del ricorso;Letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadell’imputato, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 20 febbraio 2025, la Corte diAppello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha assoltol’imputato dai reati di bancarotta preferenziale di cui ai capi b) e d (comediversamente qualificati già dal Tribunale) perché il fatto non costituisce reato edal reato di bancarotta distrattiva di cui alla lett. c) perché il fatto non sussiste,confermando nel resto la decisione riguardo al reato di bancarotta distrattiva dicui al capo e) ed al reato di cui all’art. 220 in rel. all’art. 16 n. 3 Legge fall. di cuial capo a), lasciando immutata la pena, pur con esclusione dell’aggravantecontestata e tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.L'imputato, nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita nel giugno 2019, è stato, in particolare, ritenuto responsabile:del reato di cui agli artt. 16 e 220 Legge fall. per non avere adempiuto, almomento della dichiarazione di fallimento, all'obbligo di consegnare 862 fattureal curatore; del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione diuna parte della somma ricavata attraverso la vendita dell'autovettura DaciaDuster di proprietà della società fallita, pari all’importo di euro 3.500,00,titolo di debito della società nei confronti dell’imputato e collegata ad un suopregresso finanziamento quale socio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensorearticolato in più motivi.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento materiale del reato di cui agli artt. 220 e 16 Legge fall.Deduce che all'imputato non poteva essere rimproverato alcun comportamentonegligente in quanto aveva indicato dove si trovavano le fatture, precisando diavere sottoscritto un contratto di deposito per la tenuta delle scritture contabili eche si era trovato nell'impossibilità di recuperare materialmente le stesse dopo ladichiarazione di fallimento; in ogni caso, l'imputato aveva consegnato al curatorefallimentare tutte le scritture contabili necessarie per la ricostruzione dellevicende patrimoniali della società, per come ammesso dallo stesso curatore.2.2.Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’elemento soggettivo del medesimo reato di cui agli artt. 220 e 16Legge fall. Deduce che la sentenza impugnata avrebbe dato una interpretazionedel concetto di negligenza in contrasto con i parametri propri della colpa,configurandola come una forma di responsabilità oggettiva; non potrebberitenersi, inoltre, che la condotta ostativa del titolare del deposito rientri nelconcetto di prevedibilità idonea a sostenere un giudizio di colpevolezza.2.3. Con terzo motive denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento materiale e psicologico del reato di bancarotta perdistrazione. Deduce che il provento ottenuto dalla vendita dell'autovettura, pari acomplessivi euro 8.500, è stato corrisposto dalla società acquirente attraversodue bonifici; il primo dell'importo di euro 5.000 regolarmente registrato a titolodi cassa mentre il rimanente, di euro 3.500, registrato erroneamente comecredito, correlato alla voce ”finanziamento soci”; l'errore nella registrazione ditale ultimo importo non avrebbe comportato un danno per la società in quantonon era stata mai richiesta la restituzione di detto finanziamento, neppurevendita sarebbe, comunque, entrato nelle casse della società e le anomalie nellaregistrazione sarebbero frutto di un errore materiale commesso dal consulentecontabile; erroneamente sarebbe stata esclusa la buona fede dell'imputato senzavalorizzare quegli stessi elementi che avevano condotto la medesima Corte diappello ad assolvere l'imputato dai reati di bancarotta preferenziale di cui ai capib) e d); avrebbe dovuto escludersi la consapevolezza dell'incidenza dell'attodistrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori; se ilricorrente avesse voluto distrarre una somma così irrisoria non sarebbe statonecessario ricorrere a delle operazioni contabili complesse; l'imputato avevaagito nell'esclusivo intento di salvare la società tanto è vero che aveva stipulatodue fideiussioni personali ed intrapreso un progetto finalizzato alla ripresacommerciale della società, prima del dissesto; nella medesima prospettiva,aveva anche erogato diversi finanziamenti operando sempre con l'intenzione dimantenere in vita la società e non già per favorire se stesso come creditore.2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge (in particolare degli artt.81 cod. pen. e 597, comma 4, cod. proc.pen.) in relazione all’omessa riduzionedi pena conseguente all’intervenuta assoluzione in appello per i fatti di cui ai capib) e d) oltre che per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall'art. 219, comma 3, Legge fall.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per iscritto chiedendo ilrigetto del ricorso.Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla bancarotta distrattiva. Èinfondato nel resto.1.È infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio dimotivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.220 Legge fall., ritenuto dalla Corte d'appello in luogo dell'originaria fattispeciedi bancarotta fraudolenta documentale.Il reato previsto dagli artt. 220 e 16, comma secondo, n. 3, legge fall.sussiste qualora, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenzadichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all'ordine di deposito dei bilancie delle scritture contabili contenuto nella stessa sentenza, ancheindipendentemente da una espressa richiesta ovvero da un invito al deposito daparte degli organi della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 42618 del24/09/2004, Lubrano, Rv. 229903). L’obbligo di deposito – la cuiinottemperanza è punibile anche a titolo di mera colpa- è, infatti, imposto dallalegge e rispetto ad esso non è configurabile l'inevitabilità dell'errore sulla leggepenale, quando l'agente svolga una attività in uno specifico settore rispetto allaquale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5,n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone, Rv. 240440, che richiama Corte cost. n. 364del 1988).La violazione dell'obbligo di deposito di tali scritture contabili costituiscefatto lesivo della disponibilità, in capo al fallimento, degli strumenti documentalinecessari per la ricostruzione delle vicende della fallita (Sez. 5, n. 12929del 14/02/2020, Rv. 278807 – 01). Non è richiesto che da tale condotta derivil’impossibilità o anche una mera difficoltà di ricostruzione del patrimonio sociale,rappresentando proprio tale difficoltà la linea di confine fra la fattispecie di reatoin esame e quella strutturalmente simile, sotto molteplici aspetti, dellabancarotta documentale prevista dall’art. 216, comma primo, n. 2, Legge fall.,esclusa, nel caso in esame, già all’esito del giudizio di primo grado. Lafattispecie è ricostruita in termini di reato proprio istantaneo, con effettieventualmente permanenti, consolidandosi l'omissione all'atto dell'inosservanza;la consegna postuma della contabilità non assume efficacia interruttiva di unacondotta permanente, bensì rileva in ordine ai profili circostanziali del fatto(Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, cit).Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente rilevatocome, ai fini dell'integrazione del reato, rilevi la mera inosservanza agli obblighidi legge e che sono irrilevanti le conseguenze derivanti dalla omissione in ordinealla ricostruzione del movimento degli affari.La motivazione è conforme al superiore insegnamento ermeneutico diquesta Corte, oltre che corretta e priva di vizi logici censurabili in questa sede.Le censure difensive, volte a contestare la configurabilità di una condotta idoneaad integrare la fattispecie di reato in contestazione, sono, pertanto, infondate.2. È, altresì, infondato il secondo motivo con cui la difesa deduce mancanzadi colpa sostenendo l'assenza di ogni profilo di negligenza, nella condottadell'imputato, e l'impossibilità di prevedere da parte del medesimo il rifiuto allarichiesta di consegna, opposto dal depositario delle scritture contabili. La difesa,a tale proposito, si ricollega all'affermazione del curatore fallimentare di nonavere potuto ottenere materialmente le fatture per l’impossibilità di sostenere lespese legate al compenso richiesto dal depositario delle medesime scritture.La censura appare, tuttavia, priva di pregio avendo i giudici di meritocorrettamente collegato la soglia consumativa del reato al momento delladichiarazione di fallimento evidenziando che l'imputato avrebbe dovuto essere ingrado di consegnare la documentazione contabile al curatore, nel termine di tregiorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. La ricostruzione dei giudici dimerito appare, pertanto, ineccepibile nell’avere individuato, nel dipanarsi deglieventi, un profilo colposo nella condotta dell'imputato, non contraddetto dalleargomentazioni spese dalla difesa, in quanto il rifiuto opposto dal depositariodelle scritture al curatore fallimentare si configura come circostanza, postfactum, non direttamente influente ai fini della ricostruzione dell'elementosoggettivo del reato. La sentenza impugnata ha evidenziato, in modo logico edimmune da vizi giuridici, che il ricorrente, e non altri, in virtù del ruoloimprenditoriale assunto e degli obblighi sul medesimo incombenti ai termini dilegge, avrebbe dovuto trovarsi nelle condizioni di assolvere il comando di legge,al momento della sentenza dichiarativa di fallimento. La decisione impugnata ècorretta in diritto e le censure difensive non evidenziano profili di tenuta logicadella motivazione resa.3. È fondato, invece, il terzo motivo con cui la difesa si duole della ritenutasussistenza del reato di bancarotta in relazione alla distrazione del proventoottenuto dalla vendita dell'autovettura sociale. Dalla lettura delle sentenze dimerito e dalle stesse ammissioni dell'imputato risulta che la società ha vendutoun'autovettura [OSCURATO:PERSONA] al prezzo complessivo di euro 8.500 pagato dallasocietà acquirente, attraverso due distinti bonifici, entrambi versati nelle cassedella società: il primo bonifico dell'importo di euro 5.000 è stato registrato infavore della società fallita, a titolo di cassa, mentre l'ulteriore bonifico di euro3.500 è stato registrato inserendo la voce credito verso soci ( in favoredell’imputato). A fronte di tale incontestata ricostruzione dei fatti, la difesadeduce mancanza di prova della consapevolezza, da parte del ricorrente,dell'incidenza dell'atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento deicreditori; inoltre, non si sarebbe verificato alcun danno per la società in quanto ilricorrente non aveva intrapreso alcuna azione per il recupero della somma.3.1.La Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie contestataritenendo che l'artificio contabile abbia avuto come effetto pratico quello di fareemergere contabilmente un minore incasso nelle casse sociali oltre chel’iscrizione di un debito inesistente nei confronti dei soci (pag.12).Tale motivazione non appare, tuttavia, immune da criticità.Occorre, a tale proposito, considerare che la bancarotta per distrazione èun reato di pericolo concreto e di mera condotta e che, in tema di accertamentodel dolo, occorre procedere sulla base di una puntuale analisi della fattispecieconcreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi)"indici di fraudolenza" necessari a dar corpo alla prognosi postuma di concretamessa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa: tali indici postulanouna disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizionepatrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui lacondotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata oltre che lanecessità di tenere conto del contesto in cui l'impresa ha operato, avutoriguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto adaltre imprese coinvolte nei fatti depauperativi (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017,Rv. 270763, in motivazione).Anche la distrazione di beni di modesto valore può integrare il reato, seinserita in un contesto più ampio di spoliazione del patrimonio ecronologicamente vicina alla crisi o all’insolvenza. Secondo l’insegnamento diquesta Corte, la consistenza economica del bene deve essere rapportata non giàalle dimensioni dell'impresa, ma all'incidenza (della relativa sottrazione) sugliinteressi dei creditori. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato dipericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamentesulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericoloreale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino altempo che precede l'apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini dellaprova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'attodistrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad essoconsegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recaredanno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059 - 01).3.2. Sulla base di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata,complessivamente considerata, non appare adeguatamente argomentata edimmune da profili di intrinseca contraddittorietà.La Corte territoriale ha confermato il giudizio espresso dal Tribunale sullanatura distrattiva dell’operazione, e sulla sussistenza del dolo, argomentandodal carattere articolato della stessa ritenuta «non dissimile da altremovimentazioni anomale rilevate dal curatore» escludendo «del tuttoragionevolmente che siano stati commessi errori contabili in buona fede» (pag.12-13 della sentenza impugnata).Tuttavia, la valutazione resa rispetto a tale specifico segmentocomportamentale appare distonica rispetto al diverso approdo decisorio, e airelativi parametri valutativi utilizzati, in ordine alle condotte ascritte ai capi b) ed), consistite in prelievi, di somme ben più ingenti, effettuati dal ricorrente ecollegati a precedenti finanziamenti erogati in favore della società fallita,relativamente ai quali la Corte territoriale ha avanzato dubbi su una«consapevole volontà di recare pregiudizio ai creditori essendo invece intenzionedell’imputato mantenere in vita la società” ( pag.9) anche tenuto conto che, afronte di finanziamenti erogati per complessivi euro 53.589,41 sono statirecuperati importi minori di soli euro 9.304,66.Al lume di tale differente approccio nella ricostruzione e valutazione deifatti, appaiono cogliere nel segno le censure difensive su un percorsomotivazionale non esaustivo e con profili di illogicità, in quanto la conclusione inordine alla natura distrattiva dell’importo di euro 3.500 appare espressa senzaun’adeguata considerazione delle circostanze di contesto, valorizzate invecerispetto ad altre ipotesi distrattive contestate dall’accusa, e senza forniremotivazione adeguata in ordine ai rilievi difensivi sulla incidenza concreta di talecondotta- se rapportata al quadro complessivo fattuale emerso - ad integrare ilpericolo concreto richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarottadistrattiva contestata.4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata,limitatamente alla condotta di bancarotta distrattiva di cui alla lettera e), conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, conassorbimento del quarto motivo concernete censure attinenti la determinazionedel trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di bancarottadistrattiva di cui alla lettera e), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris