CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 27106/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/06/2026 emessa dalla Corte di appello di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha ordinato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Francia il 23 marzo 2026 in relazione alla sentenza con la quale il Tribunale di Caen il 17 novembre 2022 lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per plurimi furti commessi in diverse località della Francia nell'aprile del 2021. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza.Con un motivo unico di ricorso si adduce che il ricorrente ha dimorato in Francia per circa due anni, otto mesi dei quali in carcerazione preventiva poi venuta meno a seguito della espulsione dalla Francia e invio in Romania. Si assume che la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria della Francia si riferisce agli stessi fatti per i quali il ricorrente è stato sottoposto a carcerazione preventiva. Si rimarca che il ricorrente non ebbe notizia del procedimento conclusosi in absentia i147/11/2022 con la condanna a causa della quale è stata richiesta la consegna di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si rimarca che, poiché i reati sarebbero stati commessi in concorso con almeno un'altra persona sarebbe stato necessario specificare ex art. 6, comma 1, lett. e) legge 22 aprile n. 69 del 2005 il grado di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei furti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella sentenza impugnata si osserva che sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare che la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria francese si riferisce agli stessi fatti per i quali è stato in carcerazione preventiva in Francia per otto mesi. Invece, il ricorrente neanche ha saputo indicare per quali fatti sarebbe stato detenuto in carcerazione preventiva. Inoltre, la Corte d'appello ha considerato che la pena inflitta a Marcadoanatu è di un anno di reclusione e tale è anche la pena residua che egli deve scontare, sicché comunque può escludersi che la carcerazione preventiva alla quale egli si riferisce riguardi i reati per i quali si procede. 2. L'art. 6, comma 1, lett. e) legge n. 69 del 2005 prevede che il mandato di arresto europeo contenga la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. Nella fase precedente alla consegna, sono sufficienti a garantire il diritto di difesa le informazioni inserite nel mandato di arresto europeo riguardanti la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze, del momento e del luogo della sua commissione, nonché del grado di partecipazione della persona ricercata (Corte di Giustizia U.E., sent. 28 gennaio 2021, C-649/19, IR; Sez. 6, n. 13274 del 03/04/2025, Rv. 287965) Il «grado di partecipazione del ricercato» — evocativo della differente disciplina che il reato associativo e il concorso di persone presentano in altri sistemi penali europei non va inteso come intensità del coinvolgimento del soggetto nel reato, perché questo profilo non rileva nell'ordinamento nazionale, caratterizzato dalla pari responsabilità dei concorrenti (Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023, Rv. 285356).Pertanto, nel caso in esame, l'assenza di più precise indicazioni sulle modalità di coinvolgimento della ricorrente nei fatti di reato oggetto del mandato non incide sulla completezza dello stesso e sulla possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di verificare l'esistenza dei presupposti per la consegna (provenienza dell'atto da un'autorità giudiziaria, doppia punibilità dei fatti, ne bis idem, extraterritorialità et cetera). 3. Da quanto procede deriva che il ricorso è infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M P.Q.MIL i 7 LA. ;.I CANCELLIERE attldb"