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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38516/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale di il giorno 18 giugno 202t aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte genovese nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di escludere la ricorrenza dell'applicata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha correttamente argomentato circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 99 cod. pen., con valutazione non manifestamente illogica, dando rilievo ai plurimi precedenti penali di varia natura che gravano sul prevenuto oltre che del lungo arco temporale in cui si è svolta l'attività dì spaccio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore il Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 luglio 2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il Tribunale di il giorno 18 giugno 202t aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la decisione della Corte genovese nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di escludere la ricorrenza dell'applicata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha correttamente argomentato circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 99 cod. pen., con valutazione non manifestamente illogica, dando rilievo ai plurimi precedenti penali di varia natura che gravano sul prevenuto oltre che del lungo arco temporale in cui si è svolta l'attività dì spaccio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore il Pr
Sentenza Cassazione n. 38516/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris