CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Tivoli condannava il ricorrente alla pena di 500 euro di multa per avere occupato il terreno di [OSCURATO:PERSONA] con diversi autoveicoli 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il difensore il 21 ottobre 2021 aveva inviato una "pec" con richiesta di differimento dell'udienza di trattazione fissata per il giorno successivo, allegando le ragioni del suo legittimo impedimento, dovuto ad un concomitante impegno professionale; nonostante il difensore si fosse assicurato del pervenimento della e mali anche telefonando alla cancelleria, il giudice di pace di Tivoli aveva trattato la causa senza tenere in considerazione l'istanza. Tale violazione del diritto difesa produrrebbe la nullità della sentenza impugnata o la restituzione nel termine per partecipare all'udienza di trattazione. 2.2. Violazione di legge: mancherebbe la condizione di procedibilità in quanto la querela (a) non era mai stata formalmente acquisita del giudice procedente e dunque non è utilizzabile ai fini della decisione, (b) non era sottoscritta dalla presunta persona offesa, né vi era alcuna autenticazione da parte del difensore, (c) non indicava i poteri di rappresentanza che il querelante avrebbe con riguardo alla società Calcetíbur, titolare del terreno, (d) la firma relativa alla procura ai deposito sarebbe autenticata da un avvocato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcun mandato difensivo. 2.3. violazione di legge: l'unico testimone udito era tale [OSCURATO:PERSONA], che non era stato indicato nella lista del pubblico ministero e non rivestiva il ruolo di persona offesa, Inoltre lo stesso non risultava neanche compiutamente identificato. 2.4.violazione di legge e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza sarebbe carente in relazione all'accertamento di alcuni elementi di fatto decisivi e segnatamente in ordine all'accertamento della proprietà del terreno in capo alla società Calcetibur (soccombente nella causa civile intentata nei confronti del ricorrente) ed alla identificazione delle auto parcheggiate che sarebbero di proprietà dello Scoccini. Né sarebbe stato considerato che le auto sono dei beni rimovibili, e l'occupazione non può dirsi integrata se non dalla presenza di esseri umani. Mancherebbe infine anche la motivazione in ordine all'elemento soggettivo. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione: non risultava indicata la pena base, né la diminuzione applicata per la concesse attenuanti generiche, inoltre in motivazione la pena risultava quantificata in euro 400, mentre nel dispositivo la stessa era indicata in euro 500 di multa. 2.6. Con l'ultimo motivo si deduceva che il reato contestato, tenuto conto del tempo di consumazione indicato nel capo di imputazione (14 maggio 2013), sarebbe prescritto. 3. Il ricorso non si prospetta come manifestamente infondato Segnatamente il secondo motivo (relativo alle formalità di presentazione della querela, il quarto (relativo al difetto di correlazione tra dispositivo e motivazione) ed il quinto (in relativo alla identificazione degli elementi costitutivi del reato (numero di autovetture riferibili allo Scoccini, durata del parcheggio di tali autovetture) consentono di ritenere il ricorso "ammissibile". L'apertura del rapporto processuale impone di valutare se alla data odierna è decorso il termine di prescrizione. Sul punto il collegio rileva che la mancanza di elementi di prova in ordine alla "permanenza" della denunciata occupazione, unitamente alla natura "mobile" dei beni con la quale la stessa si assume agita (si tratta di autovetture) impone di identificare il dies a quo della prescrizione in quello indicato nel capo di imputazione, ovvero nel 14 maggio 2013: il che implica che il termine di prescrizione risulta interamente decorso il 14 novembre 2020. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato risulta estinto per decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il