CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17356/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza diSalerno ha ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza e, perl’effetto, ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso adAlessandra Cuomo ex art. 94 d.p.r. 309/1990 con effetto ex tunc;Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione con riferimento allarevoca della misura con effetto ex tunc;Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale diSorveglianza, facendo riferimento alle circostanze emerse in ordine al comportamentotenuto dalla ricorrente sin dall’inizio dell’esecuzione della misura e come questa si sia sin dasubito dimostrata “manipolativa”, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamentodella revoca della misura e di come l’effetto della stessa dovesse necessariamentedecorrere dall’inizio dell’esecuzione della stessa;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]