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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08781/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 12 aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 7, comma 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26, ha pronunciato condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia.

3. Il ricorso si articola in quattro motivi. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 593, secondo comma, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado quando invece la disposizione di legge richiamata prevede che la pubblica accusa non possa appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per essere stata tale norma ritenuta inapplicabile sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato dichiarato un delinquente abituale, professionale o per tendenza e lo stesso non avesse commesso più reati della stessa indole. 3.3 Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o illogica motivazione in relazione alla sussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo del dolo specifico, necessario affinché si possa configurare il reato di cui agli artt. 2 e 7, comma 2, d.l. 4 del 2019 convertito dalla

I. 26 del 2019. 3.4 Con il quarto motivo lamenta omessa, insufficiente o illogica motivazione in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. perché presentato oltre il termine di giorni quindici previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2.

La sentenza, con motivazione contestuale, è stata emessa nel giudizio di appello svoltosi senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23 -bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile nel caso concreto trattandosi di giudizio conseguente a impugnazione presentata il 6 maggio 2024), il 4 luglio 2025 ed è stata comunicata al difensore dell'imputato e al Procuratore generale il 4 luglio 2025 e all'imputato il 9 luglio 2025.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza in data 8 settembre 2025.

Pertanto, non risulta rispettato il termine di giorni quindici scadente il 24 luglio 2025.

Appare opportuno precisare che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di udienza camerale non partecipata, ove non è prevista la disciplina dell'assenza, non è applicabile l'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che prevede l'aumento dei termini per l'impugnazione di quindici giorni per il difensore dell'imputato assente (Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023, Calaselice, Rv. 285606 - 01; nello stesso senso in motivazione Sez. 2, n. 25981 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Terrusso, Rv. 288449-01).

6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 12 aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 7, comma 2, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, ha pronunciato condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia. 3. Il ricorso si articola in quattro motivi. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 593, secondo comma, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado quando invece la disposizione di legge richiamata prevede che la pubblica accusa non possa appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. per essere stata tale norma ritenuta inapplicabile sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato dichiarato un delinquente abituale, professionale o per tendenza e lo stesso non avesse commesso più reati della stessa indole. 3.3 Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o illogica motivazione in relazione alla sussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo del dolo specifico, necessario affinché si possa configurare il reato di cui agli artt. 2 e 7, comma 2, d.l. 4 del 2019 convertito dalla I. 26 del 2019. 3.4 Con il quarto motivo lamenta omessa, insufficiente o illogica motivazione in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. perché presentato oltre il termine di giorni quindici previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. La sentenza, con motivazione contestuale, è stata emessa nel giudizio di appello svoltosi senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23 -bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile nel caso concreto trattandosi di giudizio conseguente a impugnazione presentata il 6 maggio 2024), il 4 luglio 2025 ed è stata comunicata al difensore dell'imputato e al Procuratore generale il 4 luglio 2025 e all'imputato il 9 luglio 2025. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza in data 8 settembre 2025. Pertanto, non risulta rispettato il termine di giorni quindici scadente il 24 luglio 2025. Appare opportuno precisare che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di udienza camerale non partecipata, ove non è prevista la disciplina dell'assenza, non è applicabile l'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che prevede l'aumento dei termini per l'impugnazione di quindici giorni per il difensore dell'imputato assente (Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023, Calaselice, Rv. 285606 - 01; nello stesso senso in motivazione Sez. 2, n. 25981 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Terrusso, Rv. 288449-01). 6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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