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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 14624/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S., per essersi sottratto agli accertamenti per le rilevazione del tasso alcolemico nel sangue.

Formula due motivi di impugnazione.

Con il primo si duole della falsa applicazione dell'art. 161 cod. proc. pen. in relazione al disposto dell'art. 1334 cod. civ., per avere la Corte rigettato l'eccezione con cui si faceva valere la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. effettuata presso lo studio del difensore di ufficio, ove l'interessato aveva eletto domicilio, secondo quanto riportato dal verbale delle operazioni, non sottoscritto dall'imputato, nonostante l'evidente invalidità dell'elezione per le compromesse condizioni del medesimo, che quando fu fermato dalle forze dell'ordine non riusciva a reggersi in piedi.

Assume che l'elezione di domicilio, in quanto espressione di una volontà personalissima, deve concretarsi in un atto consapevole, di cui sono noti gli effetti legali, mentre l'imputato in quell'occasione era privo dei requisiti di capacità per comprendere l'importanza processuale dell'atto.

Sicché non rileva quanto affermato dalla Corte, secondo la quale Medici avrebbe potuto modificare l'elezione di domicilio 'una volta smaltita la sbornia' essendogli stata consegnata brevi manu una copia del verbale, perché il medesimo, proprio in relazione alle condizioni fisiche al momento del controllo, ben avrebbe potuto non ricordare nulla nei giorni successivi.

L'assenza di valida elezione di domicilio comporta la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. pen..

Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione per avere il giudice di appello omesso di tenere in considerazione le condizioni fisiche in cui versava l'imputato al momento del controllo - essendo caduto almeno un paio di volte a terra- al fine di verificare la coscienza e consapevolezza del rifiuto opposto.

Il primo motivo è inammissibile.

Come correttamente osserva la Corte la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è avvenuta presso il domicilio indicato dal ricorrente in occasione del controllo, ed annotato dagli operanti sul verbale delle operazioni, mentre l'indicazione del luogo di elezione di domicilio, ove non gradita, anche perché non corrispondente al volere dell'interessato, ben poteva essere modificata successivamente dal medesimo, sicché, in assenza di modifiche, l'indicazione è da ritenersi valida, così come la notifica.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto introduce una richiesta di diversa valutazione del fatto in relazione alla capacità del ricorrente nel momento del controllo, non consentita in questa sede.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] il Pre 'dente [OSCURATO:PERSONA] MaCiampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S., per essersi sottratto agli accertamenti per le rilevazione del tasso alcolemico nel sangue. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole della falsa applicazione dell'art. 161 cod. proc. pen. in relazione al disposto dell'art. 1334 cod. civ., per avere la Corte rigettato l'eccezione con cui si faceva valere la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. effettuata presso lo studio del difensore di ufficio, ove l'interessato aveva eletto domicilio, secondo quanto riportato dal verbale delle operazioni, non sottoscritto dall'imputato, nonostante l'evidente invalidità dell'elezione per le compromesse condizioni del medesimo, che quando fu fermato dalle forze dell'ordine non riusciva a reggersi in piedi. Assume che l'elezione di domicilio, in quanto espressione di una volontà personalissima, deve concretarsi in un atto consapevole, di cui sono noti gli effetti legali, mentre l'imputato in quell'occasione era privo dei requisiti di capacità per comprendere l'importanza processuale dell'atto. Sicché non rileva quanto affermato dalla Corte, secondo la quale Medici avrebbe potuto modificare l'elezione di domicilio 'una volta smaltita la sbornia' essendogli stata consegnata brevi manu una copia del verbale, perché il medesimo, proprio in relazione alle condizioni fisiche al momento del controllo, ben avrebbe potuto non ricordare nulla nei giorni successivi. L'assenza di valida elezione di domicilio comporta la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. pen.. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione per avere il giudice di appello omesso di tenere in considerazione le condizioni fisiche in cui versava l'imputato al momento del controllo - essendo caduto almeno un paio di volte a terra- al fine di verificare la coscienza e consapevolezza del rifiuto opposto. Il primo motivo è inammissibile. Come correttamente osserva la Corte la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è avvenuta presso il domicilio indicato dal ricorrente in occasione del controllo, ed annotato dagli operanti sul verbale delle operazioni, mentre l'indicazione del luogo di elezione di domicilio, ove non gradita, anche perché non corrispondente al volere dell'interessato, ben poteva essere modificata successivamente dal medesimo, sicché, in assenza di modifiche, l'indicazione è da ritenersi valida, così come la notifica. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto introduce una richiesta di diversa valutazione del fatto in relazione alla capacità del ricorrente nel momento del controllo, non consentita in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] il Pre 'dente [OSCURATO:PERSONA] MaCiampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Ma
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