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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 agosto 2019

Cassazione n. 32637/2021

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[OSCURATO:PERSONA] 33984/2019 Roma, 9 NOV, 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti CONTRORICORRENTI avverso: sentenza della Corte di Appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto — n. 300/2019 pubblicata in data 2.08.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 epe come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrentí P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

DEPOSITATO !N CA',ACELLE.RlA [OSCURATO:PERSONA] oggi, - NOV. 20 1 4 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 33984/2019 Roma, 9 NOV, 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti CONTRORICORRENTI avverso: sentenza della Corte di Appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto — n. 300/2019 pubblicata in data 2.08.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 epe come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrentí P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N CA',ACELLE.RlA [OSCURATO:PERSONA] oggi, - NOV. 20 1 4 Il
Decreto Cassazione n. 32637/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris