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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43981/2022

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bilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, dopo avere accolto la richiesta di concordato della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quella di Bottiglieri, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Roma riducendo la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tre anni di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno, dichiarando inammissibile gli ulteriori motivi di impugnazione, e aveva confermato la sentenza per il resto.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dai rispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un univo motivo censurano la sentenza per difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.

Il primo rileva omessa motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato della pena in quanto la Corte distrettuale, che erroneamente non si era dichiarata incompetente (da leggersi incompatibile) rispetto alla decisione di merito, vi aveva provveduto solo nella stessa sentenza impugnata, peraltro mantenendo ferma la medesima qualificazione giuridica del fatto, così non consentendo alla difesa di reiterare una nuova proposta, come previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. (al pari di quanto avviene con il rito del patteggiamento) e fuoriuscendo dai limiti della valutazione sulla congruità della pena, fino a ritenere persino doverosa una pena più elevata di quella applicata dal giudice di primo grado.

In via subordinata il ricorso ha chiesto di investire le Sezioni unite della Corte di cassazione della questione relativa all'incompatibilità della Corte di appello che rigetta una proposta di concordato con rimessioni degli atti a diversa sezione e, in ulteriore subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sia per violazione dell'art. 3 Cost. rispetto alla disciplina prevista per il patteggiannento in primo grado; sia per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. allorché il provvedimento di rigetto non sia motivato e non sia consentito riproporre il concordato.

2.3. Con il secondo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha confermato l'insussistenza della lieve entità ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, con le successive conseguenze in termini sanzionatori per il Bottiglieri, nonostante la cocaina avesse un principio attivo di 50 g e le droghe leggere fossero in quantità modeste, il tutto peraltro utilizzato da tre diverse persone tanto da ridimensionare fortemente il dato ponderale.

Inoltre, il provvedimento impugnato aveva erroneamente enfatizzato l'organizzazione degli imputati e l'allarmante gravità dei fatti, in base ad affermazioni meramente assertive, che erano valse solo per la pena applicata al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

3. I motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

3.1. Il primo motivo di ricorso riguarda l'incompatibilità del Collegio della Corte di appello che ha emesso la pronuncia impugnata nonostante il rigetto della richiesta di concordato.

Va premesso che secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., analogamente a quanto già previsto in relazione alla norma previgente, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito (già Corte cost. n. 448 del 1995; nonché Sez. 3, n. 12061 del 19/02/2020, Guzzardi, Rv. 278769; Sez. 4, n. 26904 del 15/05/2019, Savioli, Rv. 276271).

Aldilà di detto pacifico orientamento, la censura non tiene conto che in astratto, pur in caso di rilevata inosservanza dell'art. 34 cod. proc. pen., l'assenza di una sanzione di nullità deducibile attraverso l'esperimento dei mezzi di impugnazione non soltanto non produce alcun effetto né sul processo né sulla decisione, ma impone alla parte di far valere la ritenuta inosservanza come motivo di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza del 24 febbraio 2022, appositamente fissata ex art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., risulta che dopo il rigetto dell'istanza di concordato da parte della Corte di appello le parti hanno concluso nel merito, senza che in quella sede il difensore del ricorrente avanzasse istanza di astensione al Collegio per incompatibilità, né ritenesse pregiudicante la decisione di rigetto già assunta in base all'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. tanto da riservarsi di presentare istanza di ricusazione del suo assistito o comunque formalizzando la relativa dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095).

Da ciò consegue che la questione di costituzionalità risulta non solo palesemente infondata, alla luce della sopra citata sentenza della Corte costituzionale che già si è pronunciata sul medesimo dubbio di legittimità, ma anche irrilevante in quanto l'eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa all'incompatibilità che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852).

3.2. Con riferimento al secondo profilo di ricorso, relativo alla mancata previsione dell'obbligo di motivazione del rigetto della richiesta di concordato in appello, si richiama il condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui qualora il giudice di appello non accolga la richiesta non deve esplicitarne le ragioni, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del giudizio, come appunto avvenuto nella specie.

D'altra parte è lo stesso testo delle disposizioni che disciplinano la materia (artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.) a prevedere che ove il giudice di appello non ritenga di accogliere la richiesta di concordato ordina la citazione dell'imputato ovvero dispone la prosecuzione del dibattimento e, dunque, non ha l'obbligo di motivare il rigetto nella fase anticipata in cui esso viene espresso (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Rv. 275581; Sez. 2, n. 8745 de122/11/2019, Avolese, Rv. 278527).

Questo, ovviamente, non esime il giudice dal motivare nella sentenza, come peraltro avvenuto nella specie.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e re iterativo.

4.1. Invero la Corte territoriale, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha ritenuto non configurabile la lieve entità nelle condotte contestate al ricorrente in forza degli elementi di fatto oggetto dell'accertamento: il quantitativo delle droghe sequestrate (320 dosi di cocaina e 1553 di marijuana); la purezza al 90% della cocaina custodita all'interno di una cassaforte (e non il 50% come indicato nel ricorso); la presenza di un'organizzazione a supporto dello spaccio (costituita da un'abitazione adibita a base delle attività e di un veicolo per recapitare le sostanze oltre che il cosiddetto corredo dello spacciatore); le risorse finanziarie per concedere credito e contare su canali di approvvigionamento.

Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo e in forza di una valutazione complessiva, l'assenza dei parametri rivelatori della lieve entità descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendosi privo di pregio l'argomento del ricorso volto alla parcellizzazione della complessiva gravità dei fatti attraverso la suddivisione della sostanza trovata in possesso degli imputati in base al loro numero.

4.2. Né, ai fini della quantificazione della pena applicata all'imputato, può valere l'argomento della diversa e più mite sanzione applicata ai concorrenti vista la condizione di recidivo specifico reiterato di Bottiglieri e considerato che correttamente il giudice di secondo grado, a fronte di un motivo di appello relativo alla misura della pena, aveva dato atto che la sentenza del Tribunale ne aveva applicata una inferiore a quella dovuta per legge in violazione degli artt. 69 e 81 cod. pen. 5.

Sulla base di dette considerazioni l'inammissibilità dei ricorsi determina la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, dopo avere accolto la richiesta di concordato della pena avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettato quella di Bottiglieri, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Roma riducendo la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a tre anni di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno, dichiarando inammissibile gli ulteriori motivi di impugnazione, e aveva confermato la sentenza per il resto. 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dai rispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un univo motivo censurano la sentenza per difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso. Il primo rileva omessa motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di concordato della pena in quanto la Corte distrettuale, che erroneamente non si era dichiarata incompetente (da leggersi incompatibile) rispetto alla decisione di merito, vi aveva provveduto solo nella stessa sentenza impugnata, peraltro mantenendo ferma la medesima qualificazione giuridica del fatto, così non consentendo alla difesa di reiterare una nuova proposta, come previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. (al pari di quanto avviene con il rito del patteggiamento) e fuoriuscendo dai limiti della valutazione sulla congruità della pena, fino a ritenere persino doverosa una pena più elevata di quella applicata dal giudice di primo grado. In via subordinata il ricorso ha chiesto di investire le Sezioni unite della Corte di cassazione della questione relativa all'incompatibilità della Corte di appello che rigetta una proposta di concordato con rimessioni degli atti a diversa sezione e, in ulteriore subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sia per violazione dell'art. 3 Cost. rispetto alla disciplina prevista per il patteggiannento in primo grado; sia per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. allorché il provvedimento di rigetto non sia motivato e non sia consentito riproporre il concordato. 2.3. Con il secondo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha confermato l'insussistenza della lieve entità ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, con le successive conseguenze in termini sanzionatori per il Bottiglieri, nonostante la cocaina avesse un principio attivo di 50 g e le droghe leggere fossero in quantità modeste, il tutto peraltro utilizzato da tre diverse persone tanto da ridimensionare fortemente il dato ponderale. Inoltre, il provvedimento impugnato aveva erroneamente enfatizzato l'organizzazione degli imputati e l'allarmante gravità dei fatti, in base ad affermazioni meramente assertive, che erano valse solo per la pena applicata al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 3. I motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. 3.1. Il primo motivo di ricorso riguarda l'incompatibilità del Collegio della Corte di appello che ha emesso la pronuncia impugnata nonostante il rigetto della richiesta di concordato. Va premesso che secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., analogamente a quanto già previsto in relazione alla norma previgente, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito (già Corte cost. n. 448 del 1995; nonché Sez. 3, n. 12061 del 19/02/2020, Guzzardi, Rv. 278769; Sez. 4, n. 26904 del 15/05/2019, Savioli, Rv. 276271). Aldilà di detto pacifico orientamento, la censura non tiene conto che in astratto, pur in caso di rilevata inosservanza dell'art. 34 cod. proc. pen., l'assenza di una sanzione di nullità deducibile attraverso l'esperimento dei mezzi di impugnazione non soltanto non produce alcun effetto né sul processo né sulla decisione, ma impone alla parte di far valere la ritenuta inosservanza come motivo di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza del 24 febbraio 2022, appositamente fissata ex art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., risulta che dopo il rigetto dell'istanza di concordato da parte della Corte di appello le parti hanno concluso nel merito, senza che in quella sede il difensore del ricorrente avanzasse istanza di astensione al Collegio per incompatibilità, né ritenesse pregiudicante la decisione di rigetto già assunta in base all'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. tanto da riservarsi di presentare istanza di ricusazione del suo assistito o comunque formalizzando la relativa dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095). Da ciò consegue che la questione di costituzionalità risulta non solo palesemente infondata, alla luce della sopra citata sentenza della Corte costituzionale che già si è pronunciata sul medesimo dubbio di legittimità, ma anche irrilevante in quanto l'eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa all'incompatibilità che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852). 3.2. Con riferimento al secondo profilo di ricorso, relativo alla mancata previsione dell'obbligo di motivazione del rigetto della richiesta di concordato in appello, si richiama il condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui qualora il giudice di appello non accolga la richiesta non deve esplicitarne le ragioni, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del giudizio, come appunto avvenuto nella specie. D'altra parte è lo stesso testo delle disposizioni che disciplinano la materia (artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.) a prevedere che ove il giudice di appello non ritenga di accogliere la richiesta di concordato ordina la citazione dell'imputato ovvero dispone la prosecuzione del dibattimento e, dunque, non ha l'obbligo di motivare il rigetto nella fase anticipata in cui esso viene espresso (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Rv. 275581; Sez. 2, n. 8745 de122/11/2019, Avolese, Rv. 278527). Questo, ovviamente, non esime il giudice dal motivare nella sentenza, come peraltro avvenuto nella specie. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e re iterativo. 4.1. Invero la Corte territoriale, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha ritenuto non configurabile la lieve entità nelle condotte contestate al ricorrente in forza degli elementi di fatto oggetto dell'accertamento: il quantitativo delle droghe sequestrate (320 dosi di cocaina e 1553 di marijuana); la purezza al 90% della cocaina custodita all'interno di una cassaforte (e non il 50% come indicato nel ricorso); la presenza di un'organizzazione a supporto dello spaccio (costituita da un'abitazione adibita a base delle attività e di un veicolo per recapitare le sostanze oltre che il cosiddetto corredo dello spacciatore); le risorse finanziarie per concedere credito e contare su canali di approvvigionamento. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo e in forza di una valutazione complessiva, l'assenza dei parametri rivelatori della lieve entità descritti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendosi privo di pregio l'argomento del ricorso volto alla parcellizzazione della complessiva gravità dei fatti attraverso la suddivisione della sostanza trovata in possesso degli imputati in base al loro numero. 4.2. Né, ai fini della quantificazione della pena applicata all'imputato, può valere l'argomento della diversa e più mite sanzione applicata ai concorrenti vista la condizione di recidivo specifico reiterato di Bottiglieri e considerato che correttamente il giudice di secondo grado, a fronte di un motivo di appello relativo alla misura della pena, aveva dato atto che la sentenza del Tribunale ne aveva applicata una inferiore a quella dovuta per legge in violazione degli artt. 69 e 81 cod. pen. 5. Sulla base di dette considerazioni l'inammissibilità dei ricorsi determina la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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