Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 34225/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 13 aprile 2022, la corte di appello sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Taranto del 9 luglio 2021, riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 8 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 6 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 7, mesi 4 di reclusione ed C 3.600,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 5, mesi 6 di reclusione ed C 1500,00 di multa in ordine ai reati di usura ed estorsione loro ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati; Lampasso lamentava vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducevano violazione di legge in ordine all'art. 62 bis cod.pen.; [OSCURATO:PERSONA] lamentava con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche; con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale quanto alla assenza di consenso dell'imputato al patteggiamento in appello. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono proposti per motivi non consentiti ovvero manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01).

Nel caso di specie tutti i motivi sulla omessa concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, frutto dell'accordo delle parti, sono pertanto inammissibili.

Quanto al secondo motivo avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso appare manifestamente infondato posto che la partecipazione personale dell'imputato all'udienza di trattazione dell'appello, nel corso della quale veniva depositata l'istanza di concordato con la specificazione delle pene richieste per ciascuno degli imputati, manifesta proprio il consenso dello stesso al concordato.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 17 giugno 2022 I [OSCURATO:PERSONA]. t g IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. lovanna Verga [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 13 aprile 2022, la corte di appello sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Taranto del 9 luglio 2021, riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 8 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 6 di reclusione ed C 4.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 7, mesi 4 di reclusione ed C 3.600,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 5, mesi 6 di reclusione ed C 1500,00 di multa in ordine ai reati di usura ed estorsione loro ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati; Lampasso lamentava vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducevano violazione di legge in ordine all'art. 62 bis cod.pen.; [OSCURATO:PERSONA] lamentava con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche; con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale quanto alla assenza di consenso dell'imputato al patteggiamento in appello. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono proposti per motivi non consentiti ovvero manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Nel caso di specie tutti i motivi sulla omessa concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, frutto dell'accordo delle parti, sono pertanto inammissibili. Quanto al secondo motivo avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso appare manifestamente infondato posto che la partecipazione personale dell'imputato all'udienza di trattazione dell'appello, nel corso della quale veniva depositata l'istanza di concordato con la specificazione delle pene richieste per ciascuno degli imputati, manifesta proprio il consenso dello stesso al concordato. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 I [OSCURATO:PERSONA]. t g IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. lovanna Verga [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34225/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris