Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:733
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑61/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionale e comunitario denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]
– Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 40-41,
51-53, 57-62)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007‑1),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e la
[OSCURATO:PERSONA] GmbH.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 11 dicembre 2008 (procedimento R 1049/2007‑1) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG.