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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 12262/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 3232/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]_A SODANO, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 267, presso lo studio dell'avvo.to [OSCURATO:PERSONA] che rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — e [OSCURATO:PERSONA]; U12_, - intimato - avverso la sentenza n. 4515/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTR1. 3232/2018 - \ dunanza del 17/02/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 15/11/2017, la Corte d'appello di Napoli, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pa- gamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle somme alla stessa dovute a titolo di canoni non corrisposti in relazione a un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in comproprietà al 50% tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], ceduto in godimento alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava socio di maggioranza; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - pre- messa l'inefficacia del contratto di locazione stipulato nel 2014 da Ni- cola Sodano con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., siccome concluso senza (e comun- que in contrasto con) la volontà della sorella, [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, in assenza di alcuna concreta utilità o vantaggio per la stessa (quale condizione dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina della negotiorum gestio) - ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato come il rapporto contrattuale tra le parti avesse trovato le proprie fonti di disciplina, dapprima, nell'originario contratto concluso nel 1995 da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA]. (in presenza dei presupposti per l'applicazione della ge- stione d'affari) e, in seguito, in quello successivamente stipulato nel 1999 da [OSCURATO:PERSONA] con la medesima società (ancora una volta in costanza di una valida negotiorum gestio), individuando, sulla base di tali parametri, gli importi dovuti (sia pure pro-quota) dalla società con- duttrice in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canoni non corrisposti (pro-quota) dal giugno 2012 in poi, tenuto conto, tanto degli adegua- menti medio tempore spontaneamente riconosciuti dalla società con- duttrice, quanto dell'inopponibilità, alla Sodano, del dedotto paga- mento, da parte della società conduttrice, dal giugno 2012, dell'intero importo dei canoni dovuti nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri .; 4, la pluriennale consuetudine, mai contraddetta dalle parti, circa il paga- mento degli importi dovuti a [OSCURATO:PERSONA] nelle relative mani; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], indicato come legale rappresentante della società ricorrente (autore della corrispondente procura ad litem), pur non es- sendo stato indicato come parte (in proprio) nell'intestazione del ri- corso, deve ritenersi in ogni caso parte dell'odierno giudizio in quanto destinatario della notificazione del ricorso; in tale qualità di parte (in proprio), [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre è stata depositata memoria dalla società ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] (da ritenere inammissibile, quanto a quest'ultimo, non essendosi lo stesso regolarmente costituito in giudizio); considerato che, al con l'unico motivcyimpugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1705, 2031, co. 2, e 2032 c.c., nonché per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell'utiliter coeptum in relazione al contratto di locazione con- cluso da [OSCURATO:PERSONA] con la società conduttrice nel 2014, avendo le parti, in tale ultima sede, previsto un canone di locazione inferiore a quello stabilito dalle precedenti pattuizioni in considerazione del credito maturato in favore della società conduttrice per le migliorie apportate all'immobile locato, né avendo la Sodano manifestato alcun esplicito divieto alla stipula di un nuovo contratto di locazione per l'immobile de quo;Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sotto altro profilo, la società ricorrente si duole dell'avvenuto rico- noscimento, da parte del giudice d'appello, della legittimazione della Sodano a rivendicare il pagamento di canoni relativi a contratti di loca- zione - quelli conclusi dal solo [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 e nel 2014 - che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai espressamente ratificato; da ultimo, la società ricorrente si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non satisfattivo e liberatorio il pagamento operato dalla società conduttrice a partire dal luglio 2012 in favore del solo [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio di cui all'art. 1292 c.c. in tema di obbligazioni solidali, in assenza di alcuna espressa convenzione tra le parti circa le modalità di esecuzione del pagamento dei canoni dovuti da parte della conduttrice; il ricorso, nelle sue diverse articolazioni, deve dirsi complessiva- mente infondato; dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della censura avanzata dalla società ricorrente in relazione al punto concernente l'av- venuta esclusione, da parte del giudice a quo, del requisito dell'utiliter coeptum in relazione alla conclusione, nel 2014, da parte del Sodano e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di un nuovo contratto di locazione; osserva il Collegio come, con la doglianza in esame, la ricorrente - !ungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richia- mate - si sia limitata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sen- tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme ri- chiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta- zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, la censura così formulata deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuri- dicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non po- tendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti ; varrà peraltro sottolineare (sempre ai fini del rilievo dell'inammis- sibilità della censura in esame) come la questione relativa all'avvenuta riduzione del canone, nel 2014, in ragione del preteso riconoscimento Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]/litri del credito della società conduttrice per le migliorie apportate all'im- mobile locato, non comparendo in nessun luogo della sentenza d'ap- pello, avrebbe dovuto essere confortata, in questa sede, attraverso la produzione della documentazione sostanziale e processuale destinata, tanto a dar conto dell'effettività di tale riconoscimento di credito in fa- vore della società conduttrice (nel contratto concluso nel 2014), quanto della rituale e tempestiva introduzione di tale questione di fatto nel corso del processo, pena la relativa considerazione alla stregua di un'inammissibile questione nuova (cfr. ex plurimis, Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); parimenti inammissibile, sotto il profilo della rivalutazione del me- rito della causa, deve ritenersi la censura concernente la pretesa erro- neità del riconoscimento della ratifica (tacita) operata da [OSCURATO:PERSONA]- dano del contratto di locazione del 1999 (in relazione al quale la corte territoriale ha espressamente dato atto dell'avvenuta incontestata per- cezione, da parte della comproprietaria, di tutti i canoni fino al 2012), nonché la censura concernente la pretesa erroneità della negata rati- fica della Sodano in relazione al contratto di locazione del 2014 (in relazione al quale la corte territoriale ha specificato, tanto l'estremo della mancanza del presupposto dell'utilter coeptum, quanto l'opposi- zione sul punto sollevata dalla Sodano): anche in relazione a tali do- glianze, infatti, la società ricorrente si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prero- gative della Corte di cassazione; da ultimo, deve ritenersi manifestamente infondata la censura con- cernente l'erronea applicazione dell'art. 1292 c.c., in materia di obbli- gazioni solidali (con riguardo al carattere asseritamente satisfattivo del pagamento dei canoni dopo il 2012 pretesamente avvenuto per intero nelle sole mani di [OSCURATO:PERSONA]), avendo la corte territoriale avuto Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cura di sottolineare come la consolidata consuetudine dei rapporti tra le parti (secondo cui la società conduttrice aveva per anni assunto l'im- pegno di corrispondere il pagamento della quota di canone spettante alla Sodano nelle relative mani) avrebbe imposto la formalizzazione di un'eventuale autorizzazione espressa dell'interessata (nel senso dell'accettazione di una diversa conformazione delle modalità di esecu- zione dell'adempimento in contrasto con i propri interessi): si tratta di una lettura dei rapporti delle parti che, valorizzando gli usi intercorsi in sede esecutiva, rende concreta e cogente l'incidenza del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c., con la con- seguente correttezza dell'interpretazione delle norme in concreto ap- plicate dalla corte territoriale; ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., della somma equitativamente deter- minata nell'importo di euro 5.500,00, attesa l'irragionevole implausibi- lità degli argomenti difensivi proposti in questa sede dalla società ri- corrente, con particolare riguardo all'insistita riproposizione, anche in questa sede, di temi legati all'esercizio della discrezionalità propria del giudice di merito, come tali sottratti alle prerogative del giudice di le- gittimità; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronun- ciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo (da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario), oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistata- rio, nonché al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 5.500,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c..

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 17/2/2022.

Il residente l F r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 3232/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]_A SODANO, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 267, presso lo studio dell'avvo.to [OSCURATO:PERSONA] che rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — e [OSCURATO:PERSONA]; U12_, - intimato - avverso la sentenza n. 4515/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTR1. 3232/2018 - \ dunanza del 17/02/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 15/11/2017, la Corte d'appello di Napoli, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pa- gamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle somme alla stessa dovute a titolo di canoni non corrisposti in relazione a un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in comproprietà al 50% tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], ceduto in godimento alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava socio di maggioranza; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - pre- messa l'inefficacia del contratto di locazione stipulato nel 2014 da Ni- cola Sodano con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., siccome concluso senza (e comun- que in contrasto con) la volontà della sorella, [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, in assenza di alcuna concreta utilità o vantaggio per la stessa (quale condizione dirimente ai fini dell'applicazione della disciplina della negotiorum gestio) - ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato come il rapporto contrattuale tra le parti avesse trovato le proprie fonti di disciplina, dapprima, nell'originario contratto concluso nel 1995 da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA]. (in presenza dei presupposti per l'applicazione della ge- stione d'affari) e, in seguito, in quello successivamente stipulato nel 1999 da [OSCURATO:PERSONA] con la medesima società (ancora una volta in costanza di una valida negotiorum gestio), individuando, sulla base di tali parametri, gli importi dovuti (sia pure pro-quota) dalla società con- duttrice in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di canoni non corrisposti (pro-quota) dal giugno 2012 in poi, tenuto conto, tanto degli adegua- menti medio tempore spontaneamente riconosciuti dalla società con- duttrice, quanto dell'inopponibilità, alla Sodano, del dedotto paga- mento, da parte della società conduttrice, dal giugno 2012, dell'intero importo dei canoni dovuti nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri .; 4, la pluriennale consuetudine, mai contraddetta dalle parti, circa il paga- mento degli importi dovuti a [OSCURATO:PERSONA] nelle relative mani; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA], indicato come legale rappresentante della società ricorrente (autore della corrispondente procura ad litem), pur non es- sendo stato indicato come parte (in proprio) nell'intestazione del ri- corso, deve ritenersi in ogni caso parte dell'odierno giudizio in quanto destinatario della notificazione del ricorso; in tale qualità di parte (in proprio), [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre è stata depositata memoria dalla società ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] (da ritenere inammissibile, quanto a quest'ultimo, non essendosi lo stesso regolarmente costituito in giudizio); considerato che, al con l'unico motivcyimpugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1705, 2031, co. 2, e 2032 c.c., nonché per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell'utiliter coeptum in relazione al contratto di locazione con- cluso da [OSCURATO:PERSONA] con la società conduttrice nel 2014, avendo le parti, in tale ultima sede, previsto un canone di locazione inferiore a quello stabilito dalle precedenti pattuizioni in considerazione del credito maturato in favore della società conduttrice per le migliorie apportate all'immobile locato, né avendo la Sodano manifestato alcun esplicito divieto alla stipula di un nuovo contratto di locazione per l'immobile de quo;Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sotto altro profilo, la società ricorrente si duole dell'avvenuto rico- noscimento, da parte del giudice d'appello, della legittimazione della Sodano a rivendicare il pagamento di canoni relativi a contratti di loca- zione - quelli conclusi dal solo [OSCURATO:PERSONA] nel 1999 e nel 2014 - che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai espressamente ratificato; da ultimo, la società ricorrente si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non satisfattivo e liberatorio il pagamento operato dalla società conduttrice a partire dal luglio 2012 in favore del solo [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio di cui all'art. 1292 c.c. in tema di obbligazioni solidali, in assenza di alcuna espressa convenzione tra le parti circa le modalità di esecuzione del pagamento dei canoni dovuti da parte della conduttrice; il ricorso, nelle sue diverse articolazioni, deve dirsi complessiva- mente infondato; dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità della censura avanzata dalla società ricorrente in relazione al punto concernente l'av- venuta esclusione, da parte del giudice a quo, del requisito dell'utiliter coeptum in relazione alla conclusione, nel 2014, da parte del Sodano e della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di un nuovo contratto di locazione; osserva il Collegio come, con la doglianza in esame, la ricorrente - !ungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richia- mate - si sia limitata ad allegare un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sen- tenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme ri- chiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta- zione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epi- grafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò posto, la censura così formulata deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuri- dicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non po- tendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti ; varrà peraltro sottolineare (sempre ai fini del rilievo dell'inammis- sibilità della censura in esame) come la questione relativa all'avvenuta riduzione del canone, nel 2014, in ragione del preteso riconoscimento Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]/litri del credito della società conduttrice per le migliorie apportate all'im- mobile locato, non comparendo in nessun luogo della sentenza d'ap- pello, avrebbe dovuto essere confortata, in questa sede, attraverso la produzione della documentazione sostanziale e processuale destinata, tanto a dar conto dell'effettività di tale riconoscimento di credito in fa- vore della società conduttrice (nel contratto concluso nel 2014), quanto della rituale e tempestiva introduzione di tale questione di fatto nel corso del processo, pena la relativa considerazione alla stregua di un'inammissibile questione nuova (cfr. ex plurimis, Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); parimenti inammissibile, sotto il profilo della rivalutazione del me- rito della causa, deve ritenersi la censura concernente la pretesa erro- neità del riconoscimento della ratifica (tacita) operata da [OSCURATO:PERSONA]- dano del contratto di locazione del 1999 (in relazione al quale la corte territoriale ha espressamente dato atto dell'avvenuta incontestata per- cezione, da parte della comproprietaria, di tutti i canoni fino al 2012), nonché la censura concernente la pretesa erroneità della negata rati- fica della Sodano in relazione al contratto di locazione del 2014 (in relazione al quale la corte territoriale ha specificato, tanto l'estremo della mancanza del presupposto dell'utilter coeptum, quanto l'opposi- zione sul punto sollevata dalla Sodano): anche in relazione a tali do- glianze, infatti, la società ricorrente si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prero- gative della Corte di cassazione; da ultimo, deve ritenersi manifestamente infondata la censura con- cernente l'erronea applicazione dell'art. 1292 c.c., in materia di obbli- gazioni solidali (con riguardo al carattere asseritamente satisfattivo del pagamento dei canoni dopo il 2012 pretesamente avvenuto per intero nelle sole mani di [OSCURATO:PERSONA]), avendo la corte territoriale avuto Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cura di sottolineare come la consolidata consuetudine dei rapporti tra le parti (secondo cui la società conduttrice aveva per anni assunto l'im- pegno di corrispondere il pagamento della quota di canone spettante alla Sodano nelle relative mani) avrebbe imposto la formalizzazione di un'eventuale autorizzazione espressa dell'interessata (nel senso dell'accettazione di una diversa conformazione delle modalità di esecu- zione dell'adempimento in contrasto con i propri interessi): si tratta di una lettura dei rapporti delle parti che, valorizzando gli usi intercorsi in sede esecutiva, rende concreta e cogente l'incidenza del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ex art. 1375 c.c., con la con- seguente correttezza dell'interpretazione delle norme in concreto ap- plicate dalla corte territoriale; ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., della somma equitativamente deter- minata nell'importo di euro 5.500,00, attesa l'irragionevole implausibi- lità degli argomenti difensivi proposti in questa sede dalla società ri- corrente, con particolare riguardo all'insistita riproposizione, anche in questa sede, di temi legati all'esercizio della discrezionalità propria del giudice di merito, come tali sottratti alle prerogative del giudice di le- gittimità; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la com- plessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronun- ciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo (da distrarsi in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario), oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 3232/2018 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistata- rio, nonché al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 5.500,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 17/2/2022. Il residente l F r
Sentenza Cassazione n. 12262/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris