CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben sei anni) e l'assenza, in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Per converso, gli specifici elementi fattuali desunti dalle sentenze irrevocabili appaiono sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita. In questo senso depongono, oltre al dato cronologico, la diversa qualità dello stupefacente trattata e la diversità dei correi coinvolti. 2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito che ha correttamente rilevato come in mancanza della prova di una anticipata ideazione, sia pure in linea di massima, delle condotte delittuose è del tutto irrilevante il dato, enfatizzato dalla difesa, della loro collocazione "nell'orbita del contesto camorristico della famiglia di Gallo" nell'ambito del programma criminoso generico perseguito dal sodalizio, che nulla a che fare con la preordinazione delle risoluzioni criminose in capo all'agente che deve necessariamente avere maggiore specificità. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal - ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna idricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,