CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17177-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Vigani in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; MINISTERO DELLAGIUSTIZIA; -in timati- avverso l'ordinanza emessa dal Presidente della Corte d'Appello di Trento, depositata il 22 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'I 1 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Trento, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, revocava l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, disposta in relazione a un giudizio civile. Annullata con rinvio la decisione resa in sede di opposizione, il Presidente della stessa Corte d'appello accoglieva l'opposizione proposta contro la revoca e compensava le spese di tutti i gradi di giudizio, in base al rilievo che l'interessato non aveva cooperato nel porre l'Ufficio in grado di verificare i presupposti dell'ammissione, sia a causa della mancata presentazione delle dichiarazione dei redditi negli anni di interesse, sia soprattutto in relazione alla natura pertinenziale di un terreno di proprietà dell'istante, affermata dall'interessato e negata dall'ufficio; egli aveva inoltre fatto riferimento a limiti reddituali inesatti, il tutto "a fronte di un dispiego di energie processuali, sia della giurisdizione di merito che di quella di legittimità, affatto parametrato al valore della controversia". La compensazione delle spese è oggetto dell'unico motivo di ricorso. L'Agenzia delle entrate si è costituita ai fini della partecipazione alla discussione orale che fosse eventualmente fissata. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è fondato. Viene in considerazione il seguente principio: "ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass.n. 3977/2020; n. 4696/2019). È stato chiarito che «in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente nitione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310/2017). Si chiarisce ancora che le "gravi ed eccezionali ragioni", che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale (Cass. n. 1950/2022), non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019; n. 2206/2019). Nel caso in esame le ragioni addotte dal giudice di merito, al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite, sono effettivamente illogiche, in quanto non sono coerenti con il contenuto della decisione, tenuto conto che: a) il giudice dell'opposizione ammette che la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali non incide sui presupposti dell'ammissione al patrocinio; b) quanto all'accertamento della natura pertinenziale del terreno, la supposta mancata cooperazione dell'interessato è circostanza priva di rilevanza a questi effetti, in presenza della statuizione finale del giudice dell'opposizione totalmente favorevole per l'istante; c) in quanto all'indicazione di un parametro reddituale erroneo, la stessa indicazione, in presenza di accoglimento integrale dell'opposizione, non introduce una ragione di soccombenza parziale, che ricorre quando la domanda sia stata accolta in parte e non quando la parte vittoriosa abbia avuto torto su singole eccezioni (vale il principio secondo cui "in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito": Cass. n. 18503/2014; cfr. n. 5373/2003; n. 10685/2019); in presenza del riscontro della fondatezza della pretesa, è infine del tutto improprio il riferimento alla sproporzione fra l'attività giudiziale dispiegata nel caso di specie e il valore della controversia, che si assume implicitamente tale da non giustificare un iter così complesso e articolato della controversia. Si impone pertanto la cassazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata; rinvia alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1'11 marzo 2022. DEPOSITATO