CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1-17429/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso, così come esplicitamente stimato dall'Ufficio spoglio sezionale, deve essere dichiarato inammissibile per la aspecificità dei motivi, meramente ripetitivi delle ragioni di gravame spese nel merito e tesi comunque ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione (della prova) di merito nell'accertamento della penale responsabilità. Né in proposito i motivi nuovi di doglianza sopravvenuti il 28 gennaio u.s. consentono di superare tale valutazione. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che il riconoscimento fotografico dell'imputato -oggi ricorrente- operato dalla persona offesa in dibattimento, per come supportato anche dalla successiva identificazione certa dell'imputato ad opera dei CC, che di lì a pochi minuti lo osservavano mentre si accompagnava e discuteva con i correi, rende piena contezza della corretta identificazione del concorrente nel tentativo di estorsione plurale. A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la contraddizione evidenziata rispetto al mancato riconoscimento fotografico da parte del fratello dell'offeso, pure presente ai fatti, non appare sussistere, trattandosi semplicemente della differente qualità che ha caratterizzato il ricordo di un teste rispetto all'altro; ma, come esposto in sentenza, la successiva identificazione di quello stesso soggetto in quel gruppo di agenti pochi minuti dopo i fatti conferma l'efficacia probatoria dell'atto di identificazione ed il contrasto segnalato non assume pertanto alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, ' Rv. 240763). i l ( 1-17429/2021 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il