CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 44315/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione: all'omesso riconoscimento della attenuante della provocazione; alla sussistenza della aggravante dei futili motivi; alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n.11 quinquies cod. pen.; alla affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 4 legge 110/1975; all'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle L poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, corretta e logica motivazione. Correttamente, peraltro, la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza dei motivi di appello, giacché le deduzioni difensive prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte di una articolata e corretta motivazione del giudice di primo grado, il motivo di appello risulta del tutto generico, sicché legittimamente la Corte territoriale ha omesso di motivare specificamente sul punto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore