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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15631/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27229-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 Numero sezionale 4589/2022 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il Numero di raccolta generale 15631/2022Data pubblicazione 16/05/2022 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettante all’opponente per l’attività svolta come difensore d’ufficio, riconoscendo al medesimo sia il compenso per l’attività che un ulteriore importo per il tentativo di recupero del credito.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Lecce ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il medesimo ufficio aveva liquidato il compenso dovuto al professionista per l’assistenza prestata, come difensore d’ufficio, in favore di un soggetto coinvolto in un procedimento penale, ed ha riconosciuto all’odierno ricorrente un compenso di € 630 per l’assistenza prestata nel predetto procedimento penale, nonché l’ulteriore importo di € 845 oltre accessori per l’attività svolta per il recupero del credito nei confronti del cliente.

Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi.

Con il primo, lamenta la violazione degli F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 artt. 112 c.p.c. e 597 c.p.p. perché il Tribunale avrebbe Numero sezionale 4589/2022Numero di raccolta generale 15631/2022 pronunciato oltre i limiti del tema devoluto con l’atto di Data pubblicazione 16/05/2022 opposizione. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, che il Tribunale gli avesse, inizialmente, riconosciuto la maggior somma di € 1.440 per l’attività professionale svolta come difensore di ufficio, omettendo invece di riconoscere le spese necessarie per il recupero del credito; l’opposizione era stata da lui proposta soltanto relativamente al mancato riconoscimento della spettanza delle spese per la fase di recupero del credito, onde il giudice della stessa, nel pronunziarsi anche sul quantum del compenso relativo all’opera professionale svolta dal Memmo, avrebbe travalicato i limiti dell’opposizione.

La censura è inammissibile, alla luce del principio posto da questa Corte in tema di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato –a sua volta modellato sulla giurisprudenza in tema di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001 ed estensibile anche alla liquidazione del compenso al difensore d’ufficio, per evidente analogia tra le predette fattispecie– realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, con conseguente potere-dovere del giudice dell’opposizione di rimeditare l’intera liquidazione, poiché essa si identifica, in sostanza, con la pretesa fatta valere dal richiedente con il ricorso introduttivo.

Di conseguenza, se da un lato all’opponente non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria necessari ai fini della decisione di merito, tanto che la parte può produrre, per la prima volta, in fase di opposizione i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria, altrettanto non può essere precluso al giudice dell’opposizione di adottare una pronuncia sull’intera domanda, che mediante F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 l’opposizione viene devoluta alla sua cognizione (cfr. Cass.

Numero sezionale 4589/2022Numero di raccolta generale 15631/2022 Sez. 2, Ordinanza n. 9911 del 09/04/2019, non massimataData pubblicazione 16/05/2022, per il caso del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché Cass. n. Sez. 6-2, Sentenza n. 19348 del 29/09/2015, Rv. 637142, e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22704 del 28/09/2017, Rv. 645563, in tema di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001).

Ne consegue l’impossibilità di configurare, nel caso di specie, tanto reformatio in peius che violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il Memmo, con l’atto di opposizione, ha devoluto al Tribunale l’intera domanda originariamente proposta.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di opposizione, è parimenti inammissibile, poiché il giudice di merito ha giustificato la propria decisione sulla considerazione che l’esito dell’opposizione, nonostante il suo accoglimento, aveva in concreto condotto ad una sostanziale conferma dell’importo inizialmente liquidato dal primo giudice.

In merito, è opportuno ribadire che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013, Rv. 625486).

Poiché l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 costituisce la prosecuzione della prima fase monocratica, con la quale forma un unico giudizio, è corretta la decisione del giudice di merito che parametri la liquidazione delle spese di lite, più che sul dato formale rappresentato dall’accoglimento, o meno, dell’opposizione, sul profilo sostanziale dell’utilità che, in concreto, da detto accoglimento sia derivata a favore della parte opponente.

Ove, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 Numero sezionale 4589/2022 come nella specie, dall’accoglimento dell’opposizione non sia Numero di raccolta generale 15631/2022Data pubblicazione 16/05/2022 derivata alcuna utilità aggiuntiva per la parte, rispetto a quanto riconosciutole già all’esito della prima fase monocratica, la compensazione appare corretta, poiché il ricorso allo strumento processuale non corrisponde ad alcun interesse concreto della parte istante”.

In ragione della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell’adunanza camerale, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.

In difetto di accettazione della predetta rinuncia le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale.

PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese dello stesso, che liquida in € 700 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27229-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 Numero sezionale 4589/2022 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il Numero di raccolta generale 15631/2022Data pubblicazione 16/05/2022 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del compenso spettante all’opponente per l’attività svolta come difensore d’ufficio, riconoscendo al medesimo sia il compenso per l’attività che un ulteriore importo per il tentativo di recupero del credito. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Lecce ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il medesimo ufficio aveva liquidato il compenso dovuto al professionista per l’assistenza prestata, come difensore d’ufficio, in favore di un soggetto coinvolto in un procedimento penale, ed ha riconosciuto all’odierno ricorrente un compenso di € 630 per l’assistenza prestata nel predetto procedimento penale, nonché l’ulteriore importo di € 845 oltre accessori per l’attività svolta per il recupero del credito nei confronti del cliente. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due motivi. Con il primo, lamenta la violazione degli F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 artt. 112 c.p.c. e 597 c.p.p. perché il Tribunale avrebbe Numero sezionale 4589/2022Numero di raccolta generale 15631/2022 pronunciato oltre i limiti del tema devoluto con l’atto di Data pubblicazione 16/05/2022 opposizione. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, che il Tribunale gli avesse, inizialmente, riconosciuto la maggior somma di € 1.440 per l’attività professionale svolta come difensore di ufficio, omettendo invece di riconoscere le spese necessarie per il recupero del credito; l’opposizione era stata da lui proposta soltanto relativamente al mancato riconoscimento della spettanza delle spese per la fase di recupero del credito, onde il giudice della stessa, nel pronunziarsi anche sul quantum del compenso relativo all’opera professionale svolta dal Memmo, avrebbe travalicato i limiti dell’opposizione. La censura è inammissibile, alla luce del principio posto da questa Corte in tema di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato –a sua volta modellato sulla giurisprudenza in tema di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001 ed estensibile anche alla liquidazione del compenso al difensore d’ufficio, per evidente analogia tra le predette fattispecie– realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, con conseguente potere-dovere del giudice dell’opposizione di rimeditare l’intera liquidazione, poiché essa si identifica, in sostanza, con la pretesa fatta valere dal richiedente con il ricorso introduttivo. Di conseguenza, se da un lato all’opponente non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria necessari ai fini della decisione di merito, tanto che la parte può produrre, per la prima volta, in fase di opposizione i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria, altrettanto non può essere precluso al giudice dell’opposizione di adottare una pronuncia sull’intera domanda, che mediante F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 l’opposizione viene devoluta alla sua cognizione (cfr. Cass. Numero sezionale 4589/2022Numero di raccolta generale 15631/2022 Sez. 2, Ordinanza n. 9911 del 09/04/2019, non massimataData pubblicazione 16/05/2022, per il caso del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché Cass. n. Sez. 6-2, Sentenza n. 19348 del 29/09/2015, Rv. 637142, e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22704 del 28/09/2017, Rv. 645563, in tema di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001). Ne consegue l’impossibilità di configurare, nel caso di specie, tanto reformatio in peius che violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il Memmo, con l’atto di opposizione, ha devoluto al Tribunale l’intera domanda originariamente proposta. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di opposizione, è parimenti inammissibile, poiché il giudice di merito ha giustificato la propria decisione sulla considerazione che l’esito dell’opposizione, nonostante il suo accoglimento, aveva in concreto condotto ad una sostanziale conferma dell’importo inizialmente liquidato dal primo giudice. In merito, è opportuno ribadire che “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013, Rv. 625486). Poiché l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 costituisce la prosecuzione della prima fase monocratica, con la quale forma un unico giudizio, è corretta la decisione del giudice di merito che parametri la liquidazione delle spese di lite, più che sul dato formale rappresentato dall’accoglimento, o meno, dell’opposizione, sul profilo sostanziale dell’utilità che, in concreto, da detto accoglimento sia derivata a favore della parte opponente. Ove, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27229/2020 Numero sezionale 4589/2022 come nella specie, dall’accoglimento dell’opposizione non sia Numero di raccolta generale 15631/2022Data pubblicazione 16/05/2022 derivata alcuna utilità aggiuntiva per la parte, rispetto a quanto riconosciutole già all’esito della prima fase monocratica, la compensazione appare corretta, poiché il ricorso allo strumento processuale non corrisponde ad alcun interesse concreto della parte istante”. In ragione della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell’adunanza camerale, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. In difetto di accettazione della predetta rinuncia le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sostanziale. PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese dello stesso, che liquida in € 700 oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D
Sentenza Cassazione n. 15631/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris