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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 08029/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ATRIPALDA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa in data 8/11/2023, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 204/2023 emessa in data 26/4/2023 dal G.U.P. del Tribunale di Avellino.

Quest'ultimo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

La declaratoria di inammissibilità si fondava sulla presunta violazione dell'art. 581, comma I- ter, c.p.p., per essere risultata "del tutto assente l'elezione del domicilio" unitamente all'atto di impugnazione.

In relazione all'ordinanza di inammissibilità, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno depositato un "esposto" deducendo che: avevano appreso della definitività della condanna solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione pena con contestuale sospensione, avvenuta in data 11/9/2025;o l'ordinanza di inammissibilità, adottata sull'assunto che l'impugnazione non fosse corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio, non era stata notificata né all'appellante né ai suoi difensori ed era stata erroneamente adottata, stante la regolare presenza agli atti del mandato ad impugnare con contestuale elezione di domicilio; La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza depositata il 14/10/2025, qualificato, all'esito dell'udienza camerale, l'atto difensivo come istanza di remissione in termini per impugnare in Cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ritenendola "funzionalmente competente a deliberare sull'istanza". [OSCURATO:PERSONA] In disparte ogni considerazione in ordine al risultato interpretativo cui la Corte d'appello di Napoli è pervenuta con riferimento all' "esposto" dei difensori e alla tempestività di una richiesta di remissione in termini trasmessa alla cancelleria della Corte solo il 24/10/2025, ben oltre, quindi, il termine di decadenza previsto dall'art. 175 comma 1 c.p.p., essendo venuti a conoscenza dell'ordinanza il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] i difensori e il 13/9/2025 il condannato, va osservato che nell'incarto processuale trasmesso dalla Corte territoriale, allegato al verbale dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi è il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato "la non esecutività della sentenza emessa nell'ambito del p.p. n. 1020/22 RGNR- 3294/22 [OSCURATO:PERSONA], dal GUP di Avellino in data 26/4/2023 e, per l'effetto, [ha disposto] la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n.

SIEP 289/2025 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in data 3.9.25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]...[disponendo] la formale notifica al [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi difensori dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]".

Risulta quindi per tabulas che il termine per proporre ricorso in Cassazione, all'epoca di presentazione dell'esposto, non era spirato e che le ragioni difensive hanno già trovato tutela nel provvedimento del giudice di esecuzione, come confermato dalla richiesta di'hon luogo a provvedere«avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così precludendo la configurazione di ogni residuo interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla valutazione nel merito dell'atto difensivo.

Nessuna altra statuizione consegue alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse rilevandosi, a tacer d'altro, che la richiesta di restituzione nel termine, siccome qualificato l'esposto dalla Corte territoriale, non ha natura di mezzo di impugnazione per cui non può trovare applicazione l'art. 592 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15776 del 16/012023, Metreveli, Rv. 284388; Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, Hamboussi).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ATRIPALDA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa in data 8/11/2023, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 204/2023 emessa in data 26/4/2023 dal G.U.P. del Tribunale di Avellino. Quest'ultimo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. La declaratoria di inammissibilità si fondava sulla presunta violazione dell'art. 581, comma I- ter, c.p.p., per essere risultata "del tutto assente l'elezione del domicilio" unitamente all'atto di impugnazione. In relazione all'ordinanza di inammissibilità, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno depositato un "esposto" deducendo che: avevano appreso della definitività della condanna solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione pena con contestuale sospensione, avvenuta in data 11/9/2025;o l'ordinanza di inammissibilità, adottata sull'assunto che l'impugnazione non fosse corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio, non era stata notificata né all'appellante né ai suoi difensori ed era stata erroneamente adottata, stante la regolare presenza agli atti del mandato ad impugnare con contestuale elezione di domicilio; La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza depositata il 14/10/2025, qualificato, all'esito dell'udienza camerale, l'atto difensivo come istanza di remissione in termini per impugnare in Cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ritenendola "funzionalmente competente a deliberare sull'istanza". [OSCURATO:PERSONA] In disparte ogni considerazione in ordine al risultato interpretativo cui la Corte d'appello di Napoli è pervenuta con riferimento all' "esposto" dei difensori e alla tempestività di una richiesta di remissione in termini trasmessa alla cancelleria della Corte solo il 24/10/2025, ben oltre, quindi, il termine di decadenza previsto dall'art. 175 comma 1 c.p.p., essendo venuti a conoscenza dell'ordinanza il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] i difensori e il 13/9/2025 il condannato, va osservato che nell'incarto processuale trasmesso dalla Corte territoriale, allegato al verbale dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi è il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato "la non esecutività della sentenza emessa nell'ambito del p.p. n. 1020/22 RGNR- 3294/22 [OSCURATO:PERSONA], dal GUP di Avellino in data 26/4/2023 e, per l'effetto, [ha disposto] la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 289/2025 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in data 3.9.25 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]...[disponendo] la formale notifica al [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi difensori dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]". Risulta quindi per tabulas che il termine per proporre ricorso in Cassazione, all'epoca di presentazione dell'esposto, non era spirato e che le ragioni difensive hanno già trovato tutela nel provvedimento del giudice di esecuzione, come confermato dalla richiesta di'hon luogo a provvedere«avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], così precludendo la configurazione di ogni residuo interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla valutazione nel merito dell'atto difensivo. Nessuna altra statuizione consegue alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse rilevandosi, a tacer d'altro, che la richiesta di restituzione nel termine, siccome qualificato l'esposto dalla Corte territoriale, non ha natura di mezzo di impugnazione per cui non può trovare applicazione l'art. 592 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15776 del 16/012023, Metreveli, Rv. 284388; Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, Hamboussi). P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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