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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22222/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e, conseguentemente, al mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti giuridici la conferma della recidiva contestata e, quindi, la correttezza del giudizio di bilanciamento in equivalenza con le attenuanti come operato da giudice di primo grado (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e, conseguentemente, al mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti giuridici la conferma della recidiva contestata e, quindi, la correttezza del giudizio di bilanciamento in equivalenza con le attenuanti come operato da giudice di primo grado (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 22222/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris