Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 805/2026
ECLI:EU:C:2026:100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 febbraio 2026 (
1
)
Causa C
‑
14/25
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])]
« Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Rifiuto dell’esecuzione – Esclusione di un riesame del merito – Atti pubblici – Atto notarile esecutivo redatto prima dell’entrata in vigore di un regolamento »
I.
Introduzione
1.
Prima dell’adozione, nel 2012, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (
2
) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), che ha soppresso la procedura intermedia dell’
exequatur
nel settore generale della materia civile e commerciale, la libera circolazione delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici tra gli Stati membri era realizzata in tale settore in più fasi.
2.
Dopo l’alleggerimento delle formalità di
exequatur
nel regime comune (
3
), la loro completa esenzione si è tradotta nell’istituzione di procedure di libera circolazione in settori circoscritti, stabilite in particolare dal regolamento (CE) n. 805/2004 (
4
).
3.
In forza di tale regolamento, nel caso di un titolo nazionale su un credito non contestato certificato nello Stato membro d’origine come titolo esecutivo europeo (in prosieguo: il «TEE»), esso è assimilato, ai fini dell’esecuzione, ai titoli esecutivi interni negli altri Stati membri e non può essere oggetto di controllo nello Stato membro dell’esecuzione. A tal riguardo occorre sottolineare che il regolamento n. 805/2004 presenta carattere eccezionale in quanto non contiene alcuna clausola di ordine pubblico (
5
).
4.
Quid
, tuttavia, di una situazione in cui il regolamento n. 805/2004 è stato applicato in modo erroneo nello Stato membro d’origine? Spetta alla Corte, nella presente causa, precisare il potere di controllo dello Stato membro dell’esecuzione in una siffatta situazione, ai sensi di tale regolamento, rispondendo alla questione se lo Stato membro dell’esecuzione possa rifiutare l’esecuzione qualora la certificazione come TEE sia stata effettuata
in violazione dell’ambito di applicazione temporale
di detto regolamento.
5.
Anzitutto osservo che, nel caso di specie, si potrebbe essere tentati di analizzare, oltre alla questione delle conseguenze di una violazione, nello Stato membro d’origine, dell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 805/2004, altri scenari che implicano la violazione di norme superiori, in particolare quella dei diritti fondamentali. Infatti, poiché tale regolamento non prevede una clausola di ordine pubblico, una situazione del genere richiederebbe certamente un’analisi approfondita alla luce della ripartizione delle competenze tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto per quanto riguarda l’esecuzione di un TEE rilasciato in violazione di questo tipo di norme superiori. Tuttavia, la questione pregiudiziale nella presente causa è chiaramente circoscritta. La Corte è quindi chiamata a risolvere solo la questione se il regolamento n. 805/2004 consenta un controllo del rispetto del suo ambito di applicazione temporale da parte dello Stato membro dell’esecuzione. La mia analisi si limiterà quindi a tale aspetto, senza che ciò pregiudichi la risposta da dare nel caso di una siffatta violazione.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
6.
I considerando da 4 a 10 e 18 del regolamento n. 805/2004 prevedono quanto segue:
«(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come [TEE].
(8) Nelle sue conclusioni di Tampere [Finlandia], il Consiglio Europeo ha ritenuto che l’accesso all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. La decisione giudiziaria certificata [TEE] dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, la registrazione di una decisione giudiziaria straniera certificata seguirà pertanto le medesime regole della registrazione di una decisione giudiziaria pronunciata in altra sede nel [OSCURATO:PERSONA] e non implicherà un riesame nel merito della decisione giudiziaria straniera. I regimi in materia di esecuzione delle decisioni giudiziarie dovrebbero continuare a essere disciplinati dal diritto interno.
(9) Tale procedura dovrebbe presentare notevoli vantaggi rispetto alla procedura d’
exequatur
prevista dal [regolamento Bruxelles I], in quanto rende superfluo il benestare del sistema giudiziario del secondo Stato membro, con i ritardi e i costi che ne conseguono.
(10) Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.
(…)
(18) La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di [TEE] sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione».
7.
Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto»:
«Il presente regolamento istituisce un [TEE] per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».
8.
L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (
acta jure imperii
)».
9.
L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.
Un credito si considera “non contestato” se:
(…)
d) il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico».
10.
L’articolo 4 del regolamento n. 805/2004 definisce la nozione di «credito» come «un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico».
11.
L’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Abolizione dell’
exequatur
», dispone quanto segue:
«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come [TEE] nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».
12.
L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo», è formulato come segue:
«1. Il certificato di [TEE], su istanza presentata al giudice d’origine, viene
a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;
b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. La legislazione dello Stato membro d’origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di [TEE].
3. Una richiesta di rettifica o revoca di un certificato di [TEE] può essere presentata utilizzando il modello di cui all’allegato VI.
4. Il rilascio di un certificato di [TEE] non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione».
13.
L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Procedimento di esecuzione», al paragrafo 1, dispone quanto segue:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
Una decisione giudiziaria certificata come [TEE] è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione.»
14.
L’articolo 21 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Rifiuto dell’esecuzione», prevede quanto segue:
«1. Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come [TEE] è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:
a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, e
c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.
2. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come [TEE] può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione».
15.
L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Sospensione o limitazione dell’esecuzione», dispone quanto segue:
«Se il debitore ha
– impugnato una decisione giudiziaria certificata come [TEE], anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19, o
– chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di [TEE] a norma dell’articolo 10,
il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore,
a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o
c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.»
16.
Ai sensi dell’articolo 25 di detto regolamento, intitolato «Atti pubblici»:
«1. Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all’autorità designata dallo Stato membro d’origine, sono certificati come [TEE], utilizzando il modello riportato nell’allegato III.
2. Un atto pubblico certificato come [TEE] nello Stato membro di origine è eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.
3. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 1 e dell’articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell’articolo 21, paragrafo 1 e dell’articolo 22.»
17.
L’articolo 26 dello stesso regolamento, intitolato «Disposizione transitoria», prevede quanto segue:
«Il presente regolamento si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore».
18.
Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Entrata in vigore»:
«Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.
Esso si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.
(…)».
B.
Diritto austriaco
19.
L’articolo 54b dell’Exekutionsordnung (codice austriaco di procedura esecutiva) prevede che l’esecuzione forzata di taluni crediti pecuniari sia autorizzata mediante procedura semplificata qualora il creditore si basi su un titolo esecutivo austriaco o su un titolo esecutivo straniero a esso equiparato, in particolare in forza di un atto del diritto dell’Unione, oppure di un titolo esecutivo straniero che sia stato oggetto di una procedura d’
exequatur
.
20.
L’articolo 54c di tale codice prevede che il debitore abbia facoltà di proporre opposizione avverso l’autorizzazione all’esecuzione rilasciata nell’ambito di una procedura semplificata di autorizzazione, per far valere l’assenza di un titolo esecutivo che legittimi l’esecuzione autorizzata, unitamente alla certificazione di esecutività, o per la mancata conformità delle informazioni fornite in detto titolo con quelle contenute nella domanda di esecuzione.
III.
Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
21.
Il 14 febbraio 2022 la [OSCURATO:PERSONA], società con sede a Erfurt (Germania), ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) una domanda di esecuzione forzata nei confronti di LN, persona fisica, per un credito parziale esecutivo di EUR 25 000, maggiorato degli interessi, sulla base di un atto notarile redatto in Germania, il 28 maggio 1999, relativo alla costituzione di un debito fondiario. Tale atto, che riguardava un importo complessivo di 6 488 600 marchi tedeschi (DEM) (circa EUR 3 317 568), ha acquisito forza esecutiva il 1° giugno 1999.
22.
A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto l’atto notarile in questione nonché il certificato di TEE rilasciato il 19 gennaio 2021 dalle competenti autorità tedesche utilizzando il modulo di cui all’allegato III al regolamento n. 805/2004.
23.
Il 24 marzo 2022 LN ha proposto opposizione all’esecuzione (
6
).
24.
Con decisione in pari data, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’opposizione e ha accolto la domanda di esecuzione secondo la procedura semplificata prevista all’articolo 54b del codice austriaco di procedura esecutiva, ritenuta applicabile.
25.
Adito in appello da LN, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha modificato tale decisione e ha disposto l’interruzione dell’esecuzione, nonché l’annullamento degli atti di esecuzione già compiuti. Tale tribunale ha ritenuto che l’atto notarile del 28 maggio 1999 non rientrasse nell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 805/2004, poiché quest’ultimo si applica solo ai titoli esecutivi posti in essere dopo il 21 gennaio 2005. Il riconoscimento e l’esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] di tale atto notarile redatto in Germania sarebbero quindi disciplinati non da detto regolamento, bensì dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (
7
), che richiede una previa procedura di
exequatur
. Orbene, nel caso di specie detto atto notarile tedesco non è stato oggetto di una procedura di
exequatur
in [OSCURATO:PERSONA].
26.
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto che il rilascio di un certificato di TEE da parte delle competenti autorità tedesche non potesse modificare tale conclusione, in quanto una verifica della manifesta non conformità di tale certificazione all’ambito di applicazione del regolamento n. 805/2004 era possibile nello Stato membro dell’esecuzione.
27.
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione («Revision») contro tale decisione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
28.
Tale giudice ritiene che, al fine di statuire su tale ricorso, occorra determinare, in sostanza, se il rispetto dell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 805/2004 possa essere oggetto di riesame nello Stato membro dell’esecuzione, cosicché quest’ultimo non sarebbe vincolato dalla certificazione come TEE effettuata nello Stato membro d’origine.
29.
A tal riguardo, detto giudice osserva che dall’impianto sistematico del regolamento n. 805/2004 risulta che i requisiti della certificazione come TEE possono essere verificati esclusivamente nello Stato membro d’origine, senza che ciò comporti una carenza di tutela giuridica per il debitore, dato che gli eventuali errori nell’ambito del rilascio del certificato possono essere accertati in tale Stato mediante i mezzi di ricorso previsti conformemente all’articolo 10 di tale regolamento.
30.
Il giudice del rinvio riferisce tuttavia l’esistenza di una corrente dottrinale secondo cui l’impossibilità di verificare il certificato di TEE nello Stato membro dell’esecuzione sarebbe troppo restrittiva e che dovrebbe essere possibile contestare o rilevare d’ufficio in tale Stato membro una manifesta violazione dell’ambito di applicazione materiale o temporale del regolamento n. 805/2004.
31.
Per quanto riguarda l’atto notarile del 28 maggio 1999, il giudice del rinvio ritiene che esso non rientri nell’ambito di applicazione
ratione temporis
del regolamento n. 805/2004 che riguarda, come risulta dal suo articolo 26, i titoli esecutivi posti in essere dopo l’entrata in vigore di tale regolamento, vale a dire dopo il 21 gennaio 2005.
32.
È in queste circostanze che l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 21, paragrafo 2, [del regolamento n. 805/2004], in combinato disposto con l’articolo 25 [dello stesso], debba essere interpretato nel senso che una certificazione rilasciata dall’autorità competente nello Stato membro d’origine – utilizzando il modello di cui all’allegato III al regolamento – di un atto pubblico esecutivo (nel caso di specie, un atto notarile esecutivo redatto da un notaio tedesco) quale [TEE] non può essere oggetto di riesame nello Stato membro dell’esecuzione neppure se, alla luce della data di redazione dell’atto pubblico, l’ambito di applicazione
ratione temporis
del regolamento sia manifestamente violato».
33.
[OSCURATO:PERSONA] europea ha presentato osservazioni scritte. All’udienza tenutasi il 12 novembre 2025 hanno partecipato la [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Analisi
34.
Con la sua unica questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 25 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che una certificazione rilasciata dall’autorità competente nello Stato membro d’origine – utilizzando il modello di cui all’allegato III al regolamento – di un atto pubblico esecutivo quale TEE non può essere oggetto di riesame nello Stato membro dell’esecuzione qualora, tenuto conto della data di redazione dell’atto pubblico, l’ambito di applicazione temporale di detto regolamento sia manifestamente violato (
8
).
35.
Le parti, sia nelle loro osservazioni scritte sia in udienza, hanno presentato tesi diametralmente opposte.
36.
Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 25 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che esso vieta qualsiasi riesame nel merito nello Stato membro dell’esecuzione, senza eccezioni, cosicché sarebbe esclusa la verifica del rispetto dell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento e, quindi, della validità della certificazione dell’atto pubblico quale TEE.
37.
Dall’altro lato, il governo tedesco difende l’idea che il regolamento n. 805/2004 non si applichi all’intera situazione di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto la data di redazione dell’atto pubblico in questione è anteriore a quella dell’entrata in vigore di tale regolamento. La risposta alla questione se lo Stato membro dell’esecuzione possa riesaminare la certificazione quale TEE di tale atto pubblico non può quindi derivare dalle disposizioni di detto regolamento, dal momento che nessuna di esse è applicabile.
38.
In tali circostanze mi sembra necessario, al fine di rispondere alla questione pregiudiziale, iniziare la mia analisi con un esame dell’applicabilità del regolamento n. 805/2004 alla luce, in particolare, dell’ambito di applicazione temporale di quest’ultimo (A), al fine di trarne conclusioni in merito alle competenze dello Stato membro dell’esecuzione relative al riesame di un atto pubblico redatto prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, ma comunque certificato quale TEE sulla base delle disposizioni di tale regolamento (B).
A.
Osservazioni preliminari sull’applicabilità del regolamento n. 805/2004
39.
La determinazione dell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 805/2004 mi sembra necessaria, tenuto conto delle discussioni tra le parti in merito all’applicabilità di tale regolamento qualora l’atto pubblico certificato quale TEE sia stato redatto prima della sua entrata in vigore. Ciò è tanto più vero in quanto i giudici degli Stati membri hanno adottato approcci divergenti (
9
).
40.
A noma del suo articolo 26 il regolamento n. 805/2004 si applica solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore, ossia dopo il 21 gennaio (
10
). Come risulta dal suo articolo 33, secondo comma, l’applicazione di tale regolamento è stata tuttavia differita al 21 ottobre 2005. Pertanto, una certificazione quale TEE era possibile solo a partire da tale seconda data (
11
).
41.
Come giustamente osservato dal giudice del rinvio, da tale regime transitorio risulta che il criterio determinante per stabilire se un atto pubblico rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 805/2004 non è la data di rilascio di un certificato di TEE, bensì quella della sua creazione o registrazione (
12
). La formulazione dell’articolo 26 di tale regolamento è inequivocabile al riguardo.
42.
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’atto pubblico di cui trattasi nel caso di specie è stato redatto nel 1999: esso non rientra quindi nell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 805/2004, come delimitato dall’articolo 26 dello stesso.
43.
Mi sembra tuttavia necessario precisare tale conclusione.
44.
Infatti, a mio avviso, le disposizioni dell’articolo 26 del regolamento n. 805/2004 che ne delimitano l’ambito di applicazione temporale agli atti redatti dopo la data della sua entrata in vigore sono particolarmente rilevanti per le autorità o i giudici dello Stato membro d’origine. Queste disposizioni permettono di garantire che solo gli atti pubblici e le decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione di questo regolamento possano essere certificati quali TEE e sottoposti al regime previsto dallo stesso. La delimitazione dell’ambito di applicazione temporale di detto regolamento costituisce dunque, a mio avviso, una condizione preliminare per la certificazione di un atto pubblico quale TEE.
45.
In un’ipotesi come quella di cui al procedimento principale, la data di redazione dell’atto pubblico in questione avrebbe quindi dovuto comportare che l’autorità dello Stato membro d’origine non potesse procedere alla certificazione di tale atto quale TEE, dal momento che esso non rientrava manifestamente nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento.
46.
Nel caso di specie, nonostante la sua data di redazione l’atto pubblico in questione è stato certificato quale TEE secondo la procedura prevista dal regolamento n. 805/2004, utilizzando il modello di cui all’allegato III allo stesso. In altre parole, l’autorità designata nello Stato membro d’origine ha, benché erroneamente, applicato le disposizioni di questo regolamento. Di conseguenza, il creditore nella causa principale dispone ora di un TEE sulla base di detto regolamento.
47.
Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], la certificazione di un atto pubblico quale TEE presuppone che l’autorità che vi ha proceduto abbia ritenuto che il regolamento n. 805/2004 fosse applicabile e che tale atto dovesse essere assoggettato al regime previsto dalle disposizioni di tale regolamento. Tale autorità ha quindi effettuato una valutazione sull’applicabilità di detto regolamento, quand’anche tale valutazione risulti erronea.
48.
Secondo il governo tedesco, nella misura in cui l’atto pubblico certificato quale TEE è stato redatto prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 805/2004, nessuna disposizione di quest’ultimo è applicabile.
49.
Tuttavia, per le ragioni che ho esposto, ritengo che la certificazione di un atto pubblico quale TEE da parte di un’autorità competente o di un giudice di uno Stato membro implichi l’applicazione della procedura istituita dal regolamento n. 805/2004 ai fini della sua libera circolazione.
50.
Ciò vale a maggior ragione in quanto qualsiasi altra interpretazione pregiudicherebbe l’efficacia pratica della procedura introdotta dal regolamento n. 805/2004, che mira alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici riguardanti crediti non contestati (
13
). Infatti, ciò comporterebbe che i giudici o le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione verifichino sistematicamente se l’atto pubblico o la decisione in questione e la sua certificazione quale TEE rientrino nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento, e ciò anche qualora, contrariamente al caso di specie, non risulti manifestamente che detto regolamento sia stato violato. Orbene, per le ragioni che esporrò di seguito, ritengo che il controllo dell’ambito di applicazione temporale rientri nel divieto, nello Stato membro dell’esecuzione, di qualsiasi riesame nel merito della decisione o dell’atto pubblico e della sua certificazione quale TEE. Non è quindi possibile consentire allo Stato membro dell’esecuzione di verificare sistematicamente, qualora riceva una richiesta sulla base di un TEE, che lo stesso regolamento sia stato correttamente applicato nello Stato membro d’origine.
B.
Portata del divieto, nello Stato membro dell’esecuzione, di un riesame nel merito di una decisione o di un atto pubblico e della sua certificazione quale TEE
51.
Il divieto di riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione di un atto pubblico e della sua certificazione quale TEE risulta dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 25 dello stesso.
52.
Al fine di stabilire se un siffatto divieto si estenda al controllo dell’ambito di applicazione temporale occorre procedere all’interpretazione delle disposizioni in questione tenendo conto non solo del loro tenore letterale, ma anche del contesto in cui esse si inseriscono e degli obiettivi che persegue l’atto di cui esse fanno parte (
14
).
1.
Interpretazione letterale
53.
Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, emerge da diverse versioni linguistiche di tale disposizione che essa prevede espressamente che un riesame del merito non possa aver luogo «in nessun caso» (
15
). Occorre sottolineare che, sebbene tale precisazione non figuri nella versione in lingua tedesca, essa figurava tuttavia già – quantomeno nella versione in lingua inglese – nella proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] (
16
). Peraltro, detta precisazione corrisponde alla formulazione usuale del divieto di riesame del merito, quale consacrato nel settore della cooperazione in materia civile a partire dalla convenzione di Bruxelles (
17
).
54.
Allo stesso modo rilevo che, nel settore della cooperazione in materia civile, il divieto di riesame del merito impedisce al giudice dello Stato membro dell’esecuzione di controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro d’origine (
18
).
55.
Per quanto riguarda, più precisamente, il regolamento n. 805/2004, la Corte ha dichiarato che nessuna contestazione vertente sulla decisione emessa nello Stato membro d’origine o sulla sua certificazione come TEE può essere sottoposta alla valutazione di tali giudici o autorità (
19
). A differenza di altre disposizioni di diritto derivato che consacrano il divieto di riesame del merito nel settore della cooperazione civile dell’Unione, l’articolo 21, paragrafo 2, del presente regolamento prevede tale divieto non solo riguardo alla decisione (o alla transazione giudiziaria o all’atto pubblico, a seconda dei casi), ma anche
alla sua certificazione
quale TEE.
56.
In altri termini, il divieto di riesame del merito riguarda anche l’analisi che ha indotto l’autorità competente a certificare l’atto pubblico di cui trattasi quale TEE. Orbene, la determinazione del momento in cui una decisione deve essere considerata come pronunciata, e un atto pubblico redatto o registrato, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 805/2004, deve essere operata dall’autorità o dal giudice competente nello Stato membro d’origine, secondo il suo diritto nazionale. Pertanto, la questione se un atto rientri nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento costituisce proprio un’operazione di qualificazione giuridica da parte del giudice o dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, che non può essere controllata nello Stato membro dell’esecuzione.
57.
Ne consegue, a mio avviso, che l’esame dell’ambito di applicazione temporale da parte dell’autorità o del giudice competente di uno Stato membro rientra nel divieto di riesame del merito della certificazione quale TEE.
58.
Tale conclusione è corroborata, a mio avviso, dall’interpretazione sistematica e teleologica di tali disposizioni.
2.
Interpretazione sistematica
59.
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’abolizione dell’
exequatur
, prevista all’articolo 5 di tale regolamento, si basa su una netta ripartizione delle competenze tra i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro dell’esecuzione (
20
).
60.
In tal modo il legislatore dell’Unione, limitando le competenze dello Stato membro dell’esecuzione per quanto riguarda la possibilità di riesame della decisione o dell’atto pubblico certificato quale TEE, ha previsto correlativamente, nello Stato membro d’origine, procedure volte a far sì che il debitore del credito possa contestare tale certificazione.
61.
Come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 prevede che il certificato di TEE dia luogo, su istanza presentata al giudice d’origine, a seconda dei casi, a una rettifica o a una revoca. Inoltre, l’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che detta procedura si applica,
mutatis mutandis,
alla certificazione quale TEE di atti pubblici.
62.
In particolare rilevo che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 prevede espressamente che il certificato può essere revocato nello Stato membro d’origine qualora sia stato concesso per errore, tenuto conto delle condizioni previste da tale regolamento. Orbene, da un lato, non esiste alcuna limitazione, in detto regolamento, dei motivi che consentano di concludere che il certificato sia stato concesso per errore. Dall’altro lato, come ho sottolineato, l’analisi dell’ambito di applicazione temporale rientra tra le condizioni che l’autorità competente o il giudice competente deve esaminare al momento del rilascio della certificazione quale TEE. In tali circostanze, ritengo che l’inosservanza dell’ambito di applicazione temporale del medesimo regolamento faccia parte dei motivi che consentono di constatare l’erronea concessione di un certificato quale TEE.
63.
In altre parole, solo i giudici o le autorità competenti dello Stato membro di origine possono riesaminare la decisione di certificazione al fine di decidere se, per un motivo o per un altro, essa debba essere revocata.
64.
A tal riguardo sottolineo che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 è l’unico strumento di cui dispone un debitore per far valere che un atto pubblico o una decisione è stato erroneamente certificato quale TEE. Orbene, come risulta dal considerando 10 di tale regolamento, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa. In tali circostanze il concetto di «rilascio per errore», che consenta al giudice dello Stato membro d’origine di procedere alla revoca della certificazione, mi sembra debba essere oggetto di un’interpretazione elastica.
65.
Tale possibilità di revoca è integrata da un’altra procedura nello Stato membro dell’esecuzione volta a far sì che, qualora sia stata richiesta la revoca della certificazione, il debitore possa chiedere la limitazione o sospensione del procedimento di esecuzione, conformemente all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004.
66.
Al riguardo, la possibilità per il debitore di ottenere la sospensione del procedimento di esecuzione è soggetta a condizioni restrittive. Da un lato, essa è connessa all’avvio, da parte del debitore, di un procedimento giurisdizionale nello Stato membro d’origine avente ad oggetto la decisione o l’atto pubblico oggetto della certificazione, o la revoca o la rettifica del TEE. Dall’altro lato, essa presuppone l’esistenza di «circostanze eccezionali», restando inteso che tale condizione deve essere interpretata, secondo la giurisprudenza, in maniera restrittiva (
21
). A tale riguardo desidero tuttavia sottolineare che un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui è evidente, per il giudice dello Stato membro dell’esecuzione, che l’ambito di applicazione del regolamento n. 805/2004 non è stato rispettato, dovrebbe poter rientrare in tale nozione di «circostanze eccezionali» e beneficiare di una certa attenuazione della giurisprudenza restrittiva della Corte relativa a tale nozione.
67.
Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’esame di tali disposizioni dimostra che il legislatore dell’Unione, adottando il regolamento n. 805/2004, ha tenuto conto del fatto che la certificazione possa essere stata rilasciata erroneamente e ha scelto di porvi rimedio prevedendo la facoltà, per il richiedente, di chiedere la revoca del certificato nello Stato membro d’origine e, contestualmente, di chiedere la sospensione dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione.
68.
Pertanto, a mio avviso, dall’economia generale del regolamento n. 805/2004 risulta chiaramente che la valutazione relativa all’ambito di applicazione temporale di tale regolamento può essere controllata solo nello Stato membro d’origine, secondo le opzioni offerte al debitore al fine di far accertare che la certificazione è stata erroneamente rilasciata. Di conseguenza, e tenuto conto della rigida ripartizione delle competenze operata da tale testo normativo, l’economia generale di detto regolamento non consente un siffatto riesame nello Stato membro dell’esecuzione.
3.
Interpretazione teleologica
69.
Per quanto riguarda l’obiettivo del regolamento n. 805/2004, ricordo che sullo sfondo vi è il programma adottato nel 2000 dal Consiglio a seguito del Consiglio europeo di Tampere, volto a dare attuazione al principio del reciproco riconoscimento, in particolare mediante la soppressione delle procedure intermedie necessarie per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione (
22
). Si trattava di conferire un vantaggio concreto ai creditori, permettendo loro di ottenere un’esecuzione rapida ed efficace all’estero senza l’intervento delle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui l’esecuzione è richiesta, con i ritardi e i costi che ciò comporta (
23
).
70.
Il regolamento n. 805/2004 istituisce inoltre un TEE per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri (
24
). Qualora una decisione nazionale sia stata certificata quale TEE dal giudice d’origine essa è trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione, e quindi senza necessità della formula dell’
exequatur
che ne dichiari l’esecutività in tale Stato membro
(
25
)
.
Lo stesso vale per le transazioni giudiziarie (
26
) e per gli atti pubblici (
27
).
71.
La Corte ha pertanto statuito che risulta dal combinato disposto degli articoli 1 e 5 del regolamento n. 805/2004, alla luce dei considerando 8, 10, 11 e 18 di quest’ultimo, che tale regolamento mira, nel rispetto della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri sulla quale si fonda la ripartizione delle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e, dall’altro, quelli dello Stato membro dell’esecuzione, a garantire la libera circolazione, in particolare, delle decisioni relative ai crediti non contestati, ad accelerare e a semplificare la loro esecuzione, mediante l’abolizione della procedura volta a rendere esecutive tali decisioni, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti della difesa (
28
).
72.
A mio avviso, consentire un controllo del rispetto dell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 805/2004 nello Stato membro dell’esecuzione sarebbe quindi chiaramente in contrasto con tale obiettivo, in quanto ciò porterebbe a reintrodurre un controllo sistematico, in tale Stato membro, della certificazione quale TEE effettuata nello Stato membro d’origine, oltre alle procedure previste da tale regolamento e nonostante l’espresso divieto di riesame del merito che esso contiene.
73.
Ciò vale a maggior ragione in quanto l’istituzione di un siffatto sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie relative ai crediti non contestati si basa sulla reciproca fiducia tra gli Stati membri nel rispetto dell’applicazione del diritto dell’Unione. Più precisamente, come enunciato dal considerando 18 del regolamento n. 805/2004, la reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di TEE sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri.
74.
Inoltre, come dimostra l’assenza di una clausola di ordine pubblico che consenta allo Stato membro dell’esecuzione di non procedere all’esecuzione della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico certificato quale TEE, tale libera circolazione si fonda, a mio avviso, su un grado particolarmente elevato di reciproca fiducia tra gli Stati membri.
75.
In altri termini, è proprio il principio della reciproca fiducia che giustifica il fatto che, da un lato, sia di competenza esclusiva dello Stato membro d’origine procedere alla rettifica o alla revoca di un TEE e, dall’altro, che il giudice dello Stato membro dell’esecuzione sia tenuto a considerare valido un certificato di TEE e che gli è vietato controllarne la regolarità anche se, a causa di una violazione manifesta dell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 805/2004, la certificazione non avrebbe dovuto essere rilasciata.
76.
Da quanto precede risulta che tanto il tenore letterale dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 25 del regolamento n. 805/2004, quanto il contesto in cui si inseriscono tali disposizioni, nonché gli obiettivi perseguiti dall’atto di cui esse fanno parte, indicano che dette disposizioni ostano a che la certificazione di un atto pubblico quale TEE possa essere oggetto di riesame nello Stato membro dell’esecuzione qualora, tenuto conto della data di redazione dell’atto pubblico, l’ambito di applicazione temporale di tale regolamento non sia stato manifestamente rispettato.
V.
Conclusione
77.
Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nei seguenti termini:
L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in combinato disposto con l’articolo 25 dello stesso,
deve essere interpretato nel senso che:
una certificazione rilasciata dall’autorità competente nello Stato membro d’origine, utilizzando il modello di cui all’allegato III a detto regolamento, di un atto pubblico esecutivo quale TEE non può essere oggetto di riesame nello Stato membro dell’esecuzione qualora, alla luce della data di redazione dell’atto pubblico, l’ambito di applicazione temporale del medesimo regolamento sia stato manifestamente violato.
1
Lingua originale: il francese.
2
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 351, L 2012, pag. 1).
3
Realizzato col regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).
4
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).
5
L’unico motivo di rifiuto di una decisione giudiziaria certificata, previsto all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, è l’incompatibilità con una decisione anteriore, che peraltro non si applica agli atti pubblici; v. articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.
6
Ai sensi dell’articolo 54c, paragrafo 1, del codice austriaco di procedura esecutiva.
7
GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles».
8
A tal riguardo tengo a precisare che, nel caso di specie, in forza del suo articolo 33 il regolamento n. 805/2004 era in vigore al momento della certificazione dell’atto pubblico di cui trattasi quale TEE. Non è quindi il rispetto di tale disposizione ad essere in discussione nel caso di specie. Per contro, l’articolo 26 di tale regolamento prevede che quest’ultimo si applica solo agli atti pubblici redatti o registrati dopo l’entrata in vigore di detto regolamento. Pertanto è tale disposizione, che mira a limitare temporalmente gli atti che possono essere oggetto della certificazione quale TEE, ad essere in discussione nel caso di specie.
9
V., in particolare, Yessiou-Faltsi, P., «[OSCURATO:PERSONA] after [OSCURATO:PERSONA] of Experience in Greece»,
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
, 2008, vol. 61, pagg. 735, 742 e 743 (decisioni elleniche certificate quali TEE prima del 21 ottobre 2005); tribunal d’arrondissement Luxembourg (tribunale circoscrizionale, Lussemburgo) (civile), Terza Sezione, sentenza pignoramento speciale, n. 37/2015, accessibile via https:// justice.public.lu/fr/jurisprudence/juridictions-judiciaires.html (TEE emesso in Francia nel 2012 sulla base di un’ordinanza cautelare emessa nel 2003); [OSCURATO:PERSONA] (tribunale superiore del Land di Monaco di Baviera, Germania), nonché ordinanza del 30 aprile 2007, 6 W 687/07, NJW-RR, 2007, pagg. 1582 e 1583 (inapplicabilità del regolamento a un’ordinanza di liquidazione delle spese emessa il 2 marzo 2005).
10
Articolo 33 del regolamento n. 805/2004
11
V. anche Huet, A., «Titre exécutoire européen»,
Répertoire de droit européen
, Dalloz, agosto 2006, punto 7.
12
V., per analogia, per quanto riguarda la delimitazione
ratione temporis
dei regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis, sentenza del 6 giugno 2019, Weil (C‑361/18, EU:C:2019:473, punto 24).
13
Articolo 1 del regolamento n. 805/2004.
14
Sentenze del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey (C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 33), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑643/24, EU:C:2025:923, punto 37).
15
V., in particolare, le versioni in lingua greca («Σε καμία περίπτωση»), spagnola («en ningún caso»), francese («en aucun cas»), italiana («in nessun caso»), neerlandese («in geen geval»), polacca («w żadnych okolicznościach»), portoghese («em caso algum»), rumena («în niciun caz») e inglese («under no circumstances»).
16
V. articolo 22, paragrafo 2, della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, COM (2002) 159 def., pag. 3.
17
V., in particolare, articolo 29 della convenzione di Bruxelles e articolo 52 del regolamento Bruxelles I bis.
18
V., in particolare, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 36), e, da ultimo, del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
19
Sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey (C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 41).
20
Sentenze del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey (C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 41), e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑643/24, EU:C:2025:923, punto 40).
21
V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey (C‑393/21, EU:C:2023:104, punti 34 e 35).
22
V. considerando 8 del regolamento n. 805/2004 e comunicazione del Consiglio (2001/C 12/01), «Progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale» (GU 2001, C 12, pagg. 1 e 5).
23
V. considerando 8 e 9 del regolamento n. 805/2004.
24
Articolo 1 del regolamento n. 805/2004.
25
V. articolo 5 del regolamento n. 805/2004.
26
Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004.
27
Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004.
28
Sentenza del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C-643/24, EU:C:2025:923, punto 53). V., altresì, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey (C-393/21, EU:C:2023:104, punto 45).