Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32786/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di assoluzione in ordine al reato di cui agli artt. 612, commi 2 e 3, in relazione all'art. 339, 581, 61, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al reato di percosse - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al reato di minaccia - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5), avendo la Corta argomentato che il mero riferimento al clima familiare conflittuale o l'eventuale reciprocità delle offese non sono utili ad escludere il reato contestato, corroborato anche dal ritrovamento del tubo di ferro; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 1.96 del , in ragione del reato contestato e del rapporto intercorrente tra le p , in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario om ere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto d legge.

P.Q.MIn caso di diffusione del presente pr vedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' . 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso 1'8 luglio 2026 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penaie O 3 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] Dott. inlittell_ 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di assoluzione in ordine al reato di cui agli artt. 612, commi 2 e 3, in relazione all'art. 339, 581, 61, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al reato di percosse - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al reato di minaccia - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5), avendo la Corta argomentato che il mero riferimento al clima familiare conflittuale o l'eventuale reciprocità delle offese non sono utili ad escludere il reato contestato, corroborato anche dal ritrovamento del tubo di ferro; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 1.96 del , in ragione del reato contestato e del rapporto intercorrente tra le p , in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario om ere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto d legge. P.Q.MIn caso di diffusione del presente pr vedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' . 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso 1'8 luglio 2026 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penaie O 3 SET 2026 I [OSCURATO:PERSONA] Dott. inlittell_ 2
Sentenza Cassazione n. 32786/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris