CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 13700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: BELHA3 [OSCURATO:PERSONA] 01VUUL5 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 06/07/2008, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che correttamente è stata esclusa la rilevanza, dedotta dal condannato, della sentenza della Corte costituzionale in data 14/12/2005 n, 466, di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, poiché intervenuta a definire il quadro normativo di riferimento del giudice della cognizione ben prima dell'emissione della sentenza della quale si chiede la revoca; che le altre deduzioni attengono al merito della decisione e tra queste anche quelle relative all'ipotizzata refluenza della direttiva 2008/115/CE, che non poteva avere diretti effetti di depenalizzazione sulle fattispecie incriminatrici di diritto interno; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MtiEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]; -MA 15 A 6 Cot.g, ortnig g iÀÌiO ikOmOd 2