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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 35221/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 03/04/2025 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sopra indicati, per la revoca ex art. 676 cod. proc. pen. dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 12.7.2010 e divenuta irrevocabile il 24.4.2011, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione I predetti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deducono, con il primo, il vizio di violazione di legge ex art. 665 commi 2 e 4 cod. proc. pen., per incompetenza a decidere del tribunale, atteso che la relativa sentenza era stata impugnata davanti alla corte di appello che aveva dichiarato estinto il reato per il quale in primo grado era intervenuta condanna.

In ogni caso, a fronte di due sentenze, l'una di primo grado e l'altra di appello che sarebbero divenute irrevocabili in tempi diversi (con quella di appello intervenuta successivamente) e inerenti entrambe la medesima vicenda, per l'esecuzione ai sensi dell'art. 665 comma 4 cod. proc. pen. sarebbe competente la corte di appello il cui provvedimento sarebbe l'ultimo tra i due rilevanti.

Dall'annullamento della ordinanza impugnata deriverebbe anche l'annullamento o revoca dell'ordine di demolizione del P.M. siccome emesso da organo funzionalmente incompetente quale il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno.

4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge, osservandosi che la sentenza di primo grado fu emessa nei confronti dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore dei lavori, il quale, a differenza dei primi due, non propose appello, per cui la sentenza di primo grado con il relativo ordine di demolizione divenne esecutiva nei suoi confronti, mentre i due [OSCURATO:PERSONA] ottennero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato con revoca del disposto ordine di demolizione.

Sulla base di tale premessa, si osserva che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] quale mero esecutore non poteva essere emesso l'ordine di demolizione, come invece è avvenuto, per cui sarebbe erroneo l'assunto di cui alla ordinanza impugnata secondo la quale sopravviverebbe l'ordine di demolizione di cui alla prima sentenza ed emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con incidenza quindi sul manufatto abusivo, anche con pregiudizio degli interessi dei [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini, l'ordine di demolizione apparentemente sopravvissuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe esser ritenuto tanquam non esset.

E quindi l'ingiunzione della procura a demolire sarebbe priva di titolo esecutivo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

Si premette che con indirizzo consolidato questa Corte ha stabilito che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (Sez. 1 - n. 15452 del 20/03/2025 Cc. (dep. 18/04/2025 ) Rv. 287882 - 01).

Si è altresì specificato che per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1 - n. 31778 del 16/10/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 279802 - 01).

Nel caso in esame emerge un ordine di demolizione contestuale a sentenza di condanna per abuso edilizio, rispetto alla quale i coimputati proprietari, [OSCURATO:PERSONA], proposero appello ottenendo la riforma con dichiarazione di intervenuta prescrizione e revoca dell'ordine stesso, mentre l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] non propose impugnazione sopravvivendo nei suoi confronti sia la condanna che l'ordine di demolizione.

Per i principi richiamati quindi, competente in via funzionale quale giudice dell'esecuzione appare, nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno già in precedenza in tal senso adita e che invece declinò la sua competenza.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per quanto di competenza in ordine alla demolizione contestata. 3 L P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 03/04/2025 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Salerno adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sopra indicati, per la revoca ex art. 676 cod. proc. pen. dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 12.7.2010 e divenuta irrevocabile il 24.4.2011, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione I predetti ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deducono, con il primo, il vizio di violazione di legge ex art. 665 commi 2 e 4 cod. proc. pen., per incompetenza a decidere del tribunale, atteso che la relativa sentenza era stata impugnata davanti alla corte di appello che aveva dichiarato estinto il reato per il quale in primo grado era intervenuta condanna. In ogni caso, a fronte di due sentenze, l'una di primo grado e l'altra di appello che sarebbero divenute irrevocabili in tempi diversi (con quella di appello intervenuta successivamente) e inerenti entrambe la medesima vicenda, per l'esecuzione ai sensi dell'art. 665 comma 4 cod. proc. pen. sarebbe competente la corte di appello il cui provvedimento sarebbe l'ultimo tra i due rilevanti. Dall'annullamento della ordinanza impugnata deriverebbe anche l'annullamento o revoca dell'ordine di demolizione del P.M. siccome emesso da organo funzionalmente incompetente quale il Pubblico Ministero del Tribunale di Salerno. 4. Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge, osservandosi che la sentenza di primo grado fu emessa nei confronti dei comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore dei lavori, il quale, a differenza dei primi due, non propose appello, per cui la sentenza di primo grado con il relativo ordine di demolizione divenne esecutiva nei suoi confronti, mentre i due [OSCURATO:PERSONA] ottennero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato con revoca del disposto ordine di demolizione. Sulla base di tale premessa, si osserva che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] quale mero esecutore non poteva essere emesso l'ordine di demolizione, come invece è avvenuto, per cui sarebbe erroneo l'assunto di cui alla ordinanza impugnata secondo la quale sopravviverebbe l'ordine di demolizione di cui alla prima sentenza ed emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con incidenza quindi sul manufatto abusivo, anche con pregiudizio degli interessi dei [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, l'ordine di demolizione apparentemente sopravvissuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe esser ritenuto tanquam non esset. E quindi l'ingiunzione della procura a demolire sarebbe priva di titolo esecutivo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. Si premette che con indirizzo consolidato questa Corte ha stabilito che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (Sez. 1 - n. 15452 del 20/03/2025 Cc. (dep. 18/04/2025 ) Rv. 287882 - 01). Si è altresì specificato che per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1 - n. 31778 del 16/10/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 279802 - 01). Nel caso in esame emerge un ordine di demolizione contestuale a sentenza di condanna per abuso edilizio, rispetto alla quale i coimputati proprietari, [OSCURATO:PERSONA], proposero appello ottenendo la riforma con dichiarazione di intervenuta prescrizione e revoca dell'ordine stesso, mentre l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] non propose impugnazione sopravvivendo nei suoi confronti sia la condanna che l'ordine di demolizione. Per i principi richiamati quindi, competente in via funzionale quale giudice dell'esecuzione appare, nel caso in esame, la Corte di appello di Salerno già in precedenza in tal senso adita e che invece declinò la sua competenza. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per quanto di competenza in ordine alla demolizione contestata. 3 L P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli att
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