Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39046/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la prima doglianza, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità e la ritenuta attendibilità della persona offesa, oltre che l'eccessività della pena irrogata, non è deducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi la stessa considerare non specifica, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla attendibilità della persona offesa (si veda il punto 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità, della sussistenza del reato e della quantificazione della pena; osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è sufficientemente assolto attraverso un sintetico, ma congruo, riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, individuati nelle gravi modalità della condotta; ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla mancata sospensione condizionale della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che trattasi di motivo generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, peraltro, che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. mai avrebbe potuto essere riconosciuto, in considerazione dei tre precedenti penali e del provvedimento di sorveglianza speciale, che risultano annotati nel certificato penale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,l1 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che la prima doglianza, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità e la ritenuta attendibilità della persona offesa, oltre che l'eccessività della pena irrogata, non è deducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi la stessa considerare non specifica, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla attendibilità della persona offesa (si veda il punto 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità, della sussistenza del reato e della quantificazione della pena; osservato che la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena - anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è sufficientemente assolto attraverso un sintetico, ma congruo, riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, individuati nelle gravi modalità della condotta; ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla mancata sospensione condizionale della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che trattasi di motivo generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, peraltro, che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. mai avrebbe potuto essere riconosciuto, in considerazione dei tre precedenti penali e del provvedimento di sorveglianza speciale, che risultano annotati nel certificato penale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,l1 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]