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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12653/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis e 496 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); Considerato che la doglianza sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché, a fronte di una motivazione che valorizza il furto di oggetto in oro, non indica alcun elemento specifico che avrebbe dovuto condurre a una diversa decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere etensore [OSCURATO:PERSONA] StefmPa.leyr,ka_ th" D:2 C Sr;" [OSCURATO:PERSONA] O 5 R2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis e 496 cod. pen.; Ritenuto che la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); Considerato che la doglianza sulla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché, a fronte di una motivazione che valorizza il furto di oggetto in oro, non indica alcun elemento specifico che avrebbe dovuto condurre a una diversa decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere etensore [OSCURATO:PERSONA] StefmPa.leyr,ka_ th" D:2 C Sr;" [OSCURATO:PERSONA] O 5 R2
Sentenza Cassazione n. 12653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris