CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 dicembre 1950
Cassazione n. 27914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/12/1950 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1945 AGENZIA NAZIONALE B.S.C. avverso il decreto del 28/07/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha accolta la richiesta di restituzione di due mansarde al condominio "[OSCURATO:PERSONA]", terzo interessato, con riferimento alla confisca disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento il Pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre chiedendone l'annullamento con rinvio, ponendo a base dell'impugnazione un motivo. 2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., il travisamento della prova e la motivazione illogica e contraddittoria nonché la violazione degli artt. 2-ter, comma 11, I. 31 maggio 1965, n. 575 e 666 cod. proc. pen., perché le mansarde, costruite e occupate abusivamente dal Grillo, erano nella sua disponibilità ai fini della disposta confisca, anche per la dichiarata esistenza di un contratto preliminare a cui non è mai seguito il definitivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo è inammissibile perché aspecifico. 4.1. Preliminarmente va ricordato che "in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle forme degli artt. 630 e seguenti cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo" (Sez. 1, n. 35763 del 04/06/2019, Grauso, Rv. 277132 - 01). 4.2. Venendo al motivo di ricorso, si ritiene che lo stesso non consideri affatto la ratio decidendi del provvedimento impugnato la quale fa riferimento esplicito alla necessaria tutela della buona fede del terzo interessato (nella specie il condominio ove le particelle sottotetto sono ubicate), non chiamato nel giudizio in cui è stata applicata la misura di prevenzione della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, nella decisione impugnata, ha riferito dell'occupazione abusiva protrattasi nel tempo da parte del soggetto nei cui confronti è stata applicata la confisca evidenziando come il condominio spogliato di detti beni avesse proceduto giudizialmente, prima della pronuncia di prevenzione, al fine di recuperarne il possesso. Il contratto preliminare, a cui si riferisce il ricorrente, qualora non faccia seguito un contratto definitivo, può eventualmente obbligare all'esecuzione in forma specifica che non risulta comunque mai richiesta, come analogamente non è avvenuta l'insinuazione nel passivo della società cooperativa fallita che le aveva costruite, mentre il condominio, a cui le mansarde sono state restituite, si è opposto all'occupazione abusiva da parte del prevenuto ottenendo un provvedimento giudiziale favorevole, tanto che dette mansarde sono state poi assegnate ad altri condòmini. Va, dunque, rilevato il carattere aspecifico del motivo di ricorso proposto secondo i seguenti principi di diritto a cui questo Collegio intende dar seguito: "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità" (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473 - 01), nonché "l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità" (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01). 5. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]