CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 29400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni BattistaBertolini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso,udito l’[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AvvocatoGaetano D'Orso, che in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli ha confermato lacondanna ─ all’esito di un giudizio abbreviato ─ di [OSCURATO:PERSONA] per il reato exart. 385, commi primo e terzo, cod. pen. come descritto nell’imputazione.2. Nel ricorso presentato e nella memoria difensiva presentati dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione e di legge e viziodella motivazione nel negare la conversione della pena detentiva breve in quellapecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. «trattandosi di imputato recidivo»,così stabilendo un automatismo tra recidiva e diniego delle pene sostitutive.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge neldisconoscere ingiustificatamente la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. Si contesta la motivazione della sentenza laddove valorizza «la mancanza diprova in ordine alla durata dell'allontanamento», in contrasto con quanto accertatodal primo giudice — che aveva espressamente dato atto che l'assenza era stata«limitata a 10 minuti (quantomeno con riferimento al periodo registrato daiCarabinieri)», percorrendo circa 200 metri con la biciletta, in pigiama e ciabatteper soddisfare il bisogno primario di dissetarsi e il rientro spontaneonell'abitazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il due motivi di ricorso posson essere trattati unitariamente e risultanoinfondati.Il giudice può respingere la richiesta di applicare una pena sostitutiva di penadetentiva breve, anche considerando esclusivamente i precedenti penalidell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica,puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi inordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, delcontenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte(Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01).La Corte di appello ha negato la conversione della pena detentiva breve inquella pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. «trattandosi di imputatorecidivo» e quindi non meritevole del beneficio.Questa motivazione, in sé, insufficiente, si combina necessariamente conquella, più compiuta e esauriente relativa al disconoscimento della particolaretenuità del fatto, che la Corte di appello ha non irragionevolmente esclusovalutando la mancanza di prova circa la durata dell’allontanamento, la spavalderiamanifestata dall’imputato ─ che ha rivelato l’intensità del suo dolo, avendoammesso di avere confidato nel fatto che sarebbe tornato prima del previstocontrollo delle ore 17 da parte della Polizia giudiziaria ─ e i plurimi precedentipenali per reati contro il patrimonio.2. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]