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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:200
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CC0339_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Con ricorso presentato in data 30 settembre 1997, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha mancato agli obblighi ad esso incombenti non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1), nonché alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati (2). 2 Lo Stato membro convenuto riconosce di non aver ancora trasposto nel diritto interno le menzionate direttive, ma osserva che sono in corso le procedure legislative volte a recepire tali atti normativi.

Come rileva correttamente la Commissione, tuttavia, la data che occorre prendere in considerazione per valutare la sussistenza dell'inadempimento è quella fissata nel parere motivato (3).

E non è contestato che, a quella data, lo Stato convenuto non aveva adottato le disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento nazionale alle citate direttive; né, d'altra parte, tali disposizioni risultano essere state adottate nel corso della presente procedura. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non si è quindi conformato nei termini prescritti alle direttive in questione. 3 Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese. (1) - GU L 103, pag.

20. (2) - GU L 297, pag.

29. (3) -

V. sentenza 12 dicembre 1996, causa C-302/95, Commissione/Italia (Racc. pag I-6769).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CC0339_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Con ricorso presentato in data 30 settembre 1997, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha mancato agli obblighi ad esso incombenti non avendo adottato entro i termini prescritti le misure necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1), nonché alla direttiva della Commissione 7 novembre 1994, 94/51/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati (2). 2 Lo Stato membro convenuto riconosce di non aver ancora trasposto nel diritto interno le menzionate direttive, ma osserva che sono in corso le procedure legislative volte a recepire tali atti normativi. Come rileva correttamente la Commissione, tuttavia, la data che occorre prendere in considerazione per valutare la sussistenza dell'inadempimento è quella fissata nel parere motivato (3). E non è contestato che, a quella data, lo Stato convenuto non aveva adottato le disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento nazionale alle citate direttive; né, d'altra parte, tali disposizioni risultano essere state adottate nel corso della presente procedura. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non si è quindi conformato nei termini prescritti alle direttive in questione. 3 Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese. (1) - GU L 103, pag. 20. (2) - GU L 297, pag. 29. (3) - V. sentenza 12 dicembre 1996, causa C-302/95, Commissione/Italia (Racc. pag I-6769).
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris