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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11032/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di BresciaNel processo in cui è parte civile:Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi di gravame, hainsistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza econseguenze di legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizio abbreviato, è stato irrevocabilmentecondannato per i reati di bancarotta impropria ex art. 223, comma 1, nn. 1 e 2 l.fall., e bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritti quale AmministratoreUnico e poi quale [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita il 10/09/2015.Gli era addebitato, sotto i distinti profili indicati, di avere concorso nell’incrementosimulato del capitale, apportando fittiziamente, a mezzo della società di dirittolettone [OSCURATO:PERSONA], riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (per il quale siprocedeva separatamente), un pacchetto di obbligazioni, in realtà inesistenti,emesse da [OSCURATO:PERSONA], del valore nominale di euro

7.000.000. Pacchettoche, in particolare, era posto alla base dell'aumento di capitale deliberato il29/12/2011 e sottoscritto il 19/01/2012, così da esporre, nei bilanci al31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014 e nelle situazioni patrimoniali successive,un capitale sociale di oltre 7 milioni di euro del tutto fittizio.Il dolo del reato è stato tratto dalla consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dellainesistenza del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale socialedeliberato nel dicembre 2011, desunta dalle dichiarazioni etero-accusatorie delcoimputato [OSCURATO:PERSONA].

Queste ultime, a loro volta erano risultate riscontrate, da unlato, dal carattere tardivo delle attività di approfondimento e riscontrodocumentale, da [OSCURATO:PERSONA] delegate nell'anno 2014 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antongiovanni; e, dall'altro, dalla volontaria diserzione, da parte del prevenuto,dell'assemblea dei soci appositamente convocata dal collegio sindacale, per il14/07/2015, per deliberare in argomento.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva alla Corte di appello diBrescia, competente ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la revisionedel giudicato, adducendo, quali nuove prove dimostrative della sua innocenza,elementi volti a confutare i fatti posti a riscontro della chiamata in correità:a) la missiva, spedita a mezzo PEC in data 7/07/2015 e, quindi, una settimanaprima della seduta dell'assemblea, con cui egli, in qualità di amministratore, neinvocava il differimento per pregressi impegni personali, e una dichiarazionetestimoniale (teste ing.

Zancuoghi), assunta in sede di investigazione difensiva, asostegno del fatto che l'impedimento fosse stato effettivamente addotto;b) altra missiva, recante la data del 22/06/2012, in apparenza riferibile, inqualità di mittente, alla banca spagnola ([OSCURATO:PERSONA]) che figurava depositaria del contotitoli intestato a [OSCURATO:SOCIETA], contenente il relativo saldo, nonché ladocumentazione inerente le verifiche che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto circal'autenticità di tale oggetto di corrispondenza;c) ulteriori dichiarazioni testimoniali al riguardo (oltre all’ing.

Zancuoghi, i testiavv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]), assunte nella medesima sede diinvestigazione difensiva.3.

Con sentenza 20/04/2023 l'istanza di revisione era stata respinta dallaCorte di appello di Brescia, secondo cui gli elementi di prova presentati non eranoidonei a travolgere il giudicato in quanto: a) la giustificazione, tardivamenteesibita, della mancata presenza in assemblea non dava conto dell'esistenza di unimpedimento insuperabile, che potesse realmente spiegare l'assenzadell'amministratore da una riunione determinante per le sorti della società; b)l'approfondimento, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato presso la banca spagnola, erasimulato, alla luce delle insuperate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e neppure era datosapere quale fosse stato l'esito delle verifiche connesse; c) i dichiaranti FabioZancuoghi e [OSCURATO:PERSONA], che si professavano convinti della buona fede diToscano, esprimevano null'altro che opinioni personali; d) la dichiaranteAntongiovanni aveva affermato di essere venuta a conoscenza, già nell'aprile2015, due mesi prima della ricordata seduta assembleare, che [OSCURATO:SOCIETA] noncompariva tra i clienti di [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite la filiale italiana, avevadisconosciuto l'estratto conto titoli e la corrispondenza di cui al punto a).4.

Adita con ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della Corte diAppello, la Corte di Cassazione, con sentenza 20/02/2024, disponevaannullamento con rinvio.Incontroverso che il punto focale dedotto dalla istanza di revisione fosse ladimostrazione della assenza di consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della fittizietàdell'aumento del capitale sociale, la Corte osservava che, per riscontrare leaffermazioni del predetto coimputato, la sentenza passata in giudicato valorizzavasia le ricerche poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] solo nell'anno 2017, tardivamente equindi, in tesi, strumentalmente; sia la mancata e ingiustificata partecipazioneall'assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale.Secondo la sentenza di annullamento, poi, le prove dedotte per la revisione:a) miravano ad accreditare il fatto che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse condiviso,fin dall'anno 2014, la richiesta del collegio sindacale di avere certezza sul depositodelle obbligazioni presso la banca spagnola, convinto (secondo i testimoni indottidalla difesa) della loro esistenza e autenticità;b) indicavano che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato, per tempo, richiesta di rinviodell'assemblea dei soci, e ciò a prescindere dalla cogenza dell'impedimento cheaveva addotto a ragione del rinvio.Elementi, questi, con cui la sentenza della Corte di Appello non si poneva inadeguato confronto, negando indebitamente loro, a priori, ogni attitudine adincrinare il giudicato.In particolare, non teneva conto «del principio per cui il giudizio di attendibilità diun chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione, deve formareoggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti - come nella specie - lareale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontro esterno alledichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020,dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto,una mera rilettura di tipo logico e critico».In base a siffatte premesse, la sentenza rescindente disponeva l’annullamento conrinvio, rimettendo al giudizio rescissorio di colmare le evidenziate lacuneargomentative e di rivalutare «con piena libertà di apprezzamento la tenuta deiriscontri alla luce dell'intera piattaforma probatoria» nonché specificando che «Ilfine della rivalutazione sarà quello di stabilire se le prove nuove addottepermettano di appurare fatti la cui emersione consenta, o meno, di sostenereulteriormente, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021,dell'amministratore».5.

La sentenza 10/01/2025 della Corte di Appello di Brescia qui impugnata,pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione.La Corte territoriale ha ritenuto le prove nuove inidonee a ribaltare il giudicato alriguardo motivando che:a) nel giudizio di cognizione il riscontro alle dichiarazioni etero-accusatorie delTenconi era stato, in realtà, individuato in un ampio complesso di indici relativi almancato controllo del ricorrente sul conferimento, prima, e sulla tardiva e formaleed il 2015.

In particolare, contrariamente a quanto segnalato dalla direzionedemolitoria delle nuove adduzioni, la sentenza di condanna aveva registrato che,a fronte dell’aumento di capitale del 2011, nel 2013 erano state avviate iniziativedi controllo, ma, nel contempo, ne aveva rimarcato il carattere formale,strumentale e dilatorio, osservando anche che i relativi esiti negativi erano statiignorati.b) indice della consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incremento fittizio delcapitale era poi, sin dall’origine, offerto dalla quota minima di capitale assegnataalla società lettone di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il suo apporto milionario, inspiegabilese non in una prospettiva di compartecipazione dei soci ad una simulazione dellacomplessiva consistenza patrimoniale.c) La giustificazione della diserzione dell’assemblea offerta dalla richiesta di rinvioriscontrata dalla PEC in data 7/7/2015 e dalle dichiarazioni dello Zancuoghi nonspiegava, poi, la questione sostanziale in ordine al fatto che l’assemblea non fossestata rinviata nonostante l’impossibilità di partecipazione dei due fratelli Toscanoche rappresentavano il 90% del capitale.d) le dichiarazioni offerte a supporto dell’istanza di revisione non andavano oltrel’accreditamento dell’apparenza di inconsapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA].e) la ricevuta bancaria datata 22/6/2012 relativa ai titoli rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e larichiesta di informazioni inoltrata nel 2017 da parte di tale «[OSCURATO:PERSONA]»,intesa a conoscere se la busta contenente la ricevuta provenisse effettivamenteda [OSCURATO:PERSONA], con risposta positiva da parte del servizio clienti CORREOS - ufficiopostale di Madrid, non recavano una effettiva novità posto che la comunicazionedella banca aveva una datazione compatibile con quella relativa al carteggio che,secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] nelmese di luglio del 2013, carteggio già considerato nel quadro probatorio originario.f) l’affermazione della consapevolezza fraudolenta del ricorrente, nel quadrocomplessivo valutato dalla condanna, era corroborata dal rilievo della totale inerziadello stesso nell’informare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale dopo che, come riferito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], ad aprile 2015 era già pervenuta dalla sede milanese di BBVAdocumentazione atta a smentire la bontà dell'aumento di capitale; circostanza,questa, che, secondo la Corte territoriale, rimarca e disambigua il significato dellamancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea del mese di luglio.6.

Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la difesadell’imputato proponendo tre motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6.1.

Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in quanto la sentenzaimpugnata aveva pretermesso ogni valutazione in ordine ai contenuti dellamemoria depositata dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].6.2.

Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata: a) aveva pronunciatol’inammissibilità, violando il giudicato interno implicito di ammissibilità formatosiall’esito della fase precedente, così omettendo anche di confrontarsi in concretocon il portato delle prove nuove dedotte; b) non si era uniformata ai criteri indicatidal giudizio rescindente della Corte di Cassazione in ordine all’accertamento deldolo, in particolare non avendo verificato nel merito la portata disarticolante dellenuove prove sul riscontro dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].6.3.

Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata aveva travisato le provededotte.

In particolare la Corte territoriale:a) aveva disatteso la reale giustificazione dell’assenza del [OSCURATO:PERSONA] all’assembleadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza confrontarsi, oltre che con il contenuto della PEC, checonteneva una richiesta di rinvio, con le circostanze addotte dallo Zancuoghi,secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva plausibilmente accreditato come socio di maggioranzala [OSCURATO:PERSONA], circostanza che dava conto della ragione di una assemblea svoltasenza gli apparenti soci di maggioranza;b) non aveva valutato come la busta del 22/6/2012, le dichiarazioni di Zancuoghi,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deponessero per una reale, fattiva e tempestivaLa sentenza aveva svalutato la portata demolitoria della nuova prova, limitandosiad una «mera e difettosa rilettura degli obsoleti fatti storici, superati, invero, daquanto cristallizzato nel rinnovato compendio probatorio», così contravvenendo alcanone imposto dal rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo, con cui, come premesso, il ricorrente si duole che la sentenzaimpugnata non abbia tenuto in considerazione la memoria depositata dalla difesain data 10/1/2025, è infondato ed ai limiti della inammissibilità.2.1.

In generale, è consolidato, al riguardo, l’orientamento secondo cui « L'omessavalutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravamecome causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesiprevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridicadella motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambitosiano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudicecui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolteo siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.» (Sez. 4, Sentenza n. 18385del 09/01/2018, Rv. 272739 –

01. Cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 18453 del28/02/2012, Rv. 252713 – 01).In tema, è anzi stato precisato che «La parte che deduce l'omessa valutazione dimemorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo diimpugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nellememorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 - 01).2.2.

Nella prospettiva così segnata, è dirimente osservare che i contenuti dellamemoria, che, secondo il ricorso, sarebbero stati pretermessi, da un lato, eranoprivi di effettiva novità rispetto ai motivi dell’istanza di revisione, dall’altro, simostrano inclusi nella valutazione offerta dalla sentenza impugnata.

Questa, inparticolare, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non trascura né larisultanza delle verifiche compiute presso la [OSCURATO:PERSONA] sulla effettività del saldo delconto titoli, né quella della richiesta di rinvio dell’assemblea.

Vero è, invece, che asiffatte circostanze attribuisce un significato che non disarticola l’assuntoprincipale in ordine alla tardiva e strumentale attivazione del [OSCURATO:PERSONA] per laverifica della effettività della posta.3.

Il secondo motivo è infondato nelle sue specifiche articolazioni.3.1.

Come premesso, in primo luogo, il ricorrente si duole del fatto che la Corted’appello abbia dichiarato l’inammissibilità della revisione, violando il giudicatoimplicito che sulla ammissibilità dell’istanza si era formato nel corso della fase delgiudizio di rinvio.

L’argomento deve essere disatteso.3.1.1.

In senso contrario all’assunto del ricorrente, deve osservarsi che lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ammissibilità della richiesta direvisione ha natura di pronuncia interna, in sé insuscettibile di definire un puntooggetto di autonomo giudicato, implicito o esplicito.Al riguardo il magistero nomofilattico ha, appunto affermato che, nell’attualesistema normativo, in cui, diversamente dal regime delineato nel sistema delcodice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione unadistinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, «la delibazione quantoall'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che ilgiudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza - è necessariorimarcarlo, per le contestazioni avanzate sul punto da uno dei difensori delle particivili - meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa; tantoche solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve esseredichiarata, nessuna esplicita dichiarazione di ammissibilità essendo, invece,contemplata dalla legge.

In tal senso va affermata l'applicabilità del principiostabilito dal comma 4 dell'art. 591 c.p.p., da ritenere norma generale, riferibile adogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione.

Il che, peraltro,mentre, da un lato, dovrebbe condurre ad affermare l'inoppugnabilità delladecisione che dichiari l'ammissibilità del giudizio di revisione (o, più correttamente,dell'ordinanza che, nel corso del giudizio - impropriamente denominato -rescissorio, rigetti l'eccezione di inammissibilità), dall'altro lato (ma ci si trova difronte, come pare evidente, ad un problema del tutto diverso), l'eventualequestione sull'inammissibilità dell'impugnazione sollevata nel corso del giudiziopotrebbe convergere nell'area di operatività dell'art. 586 (non a caso evocato - masenza farne derivare conseguenze coerenti con lo stesso contenuto intrinseco dellacensura - dal Pubblico ministero ricorrente) » (Sez.

U, Sentenza n. 624 del26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220441 – 01).Che l’ammissibilità della revisione sia insuscettibile di porsi quale oggetto digiudicato interno, rimanendo confinata nelle pronunce incidentali ed interne alprocedimento, è affermazione che è stata di recente espressamente ribadita,seppure in prospettiva particolare (v.

Cass. pen., Sez.

V, Sentenza, 25/03/2025,n. 18064 , in motivazione, paragrafo 3.1: «Pertanto l'emissione del decreto dicitazione a giudizio non osta alla declaratoria di inammissibilità della richiesta direvisione, posto che, per definizione, nessuna preclusione, né tantomeno alcungiudicato interno, potrebbe formarsi sul punto »).L’assunto enunciato, del resto, è confermato dal predicato secondo cui, anchesuperata la fase preliminare de plano e datosi accesso al giudizio di revisione, «èconsentito alla corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanzae di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso algiudizio di merito» (Sezioni Unite Pisano cit, in motivazione, par. 9.3.).3.1.2.

La conclusione che l’attuale struttura del giudizio di revisione è inidonea adeterminare preclusioni in ordine alla valutazione di inammissibilità non èmodificata dalla circostanza che il pregresso giudizio rescindente abbia avuto adoggetto una sentenza di rigetto.In difetto, quantomeno, di enunciazioni particolari, l’annullamento con rinvio dellapronuncia di rigetto era destinato a ripristinare la condizione processuale che, perle enunciate ragione generali, non riconosceva preclusioni in ordine alla pronunciadi inammissibilità.3.2.

Infondato è anche l’assunto secondo cui la sentenza impugnata ha violato ilmandato rescissorio che imponeva una rivalutazione complessiva dell’attendibilitàdel chiamante in correità a fronte della contestazione dei riscontri.3.2.1.

Al riguardo, mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, nel giudiziorescindente, aveva rimesso al giudizio rescissorio la complessiva valutazione dellaprova del dolo nel quadro in cui andavano riscontrate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Merita, in particolare, chiarire il senso del richiamo «del principio per cui il giudiziodi attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione,deve formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti - come nellaspecie - la reale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontroesterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del11/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, aloro contrasto, una mera rilettura di tipo logico e critico».3.2.2.

Sotto un primo profilo, il principio richiamato non imponeva che, a frontedella contestazione dei riscontri, la revisione procedesse direttamente alla verificadel merito della attendibilità del chiamante in correità.Se è consolidato l’orientamento secondo cui la contestazione dei fatti portati ariscontro costituisce presupposto per procedere alla verifica della attendibilità delcollaboratore di giustizia (Sez. 5, Sentenza n. 5217 del 11/12/2020, dep.10/02/2021, Rv. 280335 – 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23967 del 23/03/2023, Rv.284688 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Caridi, Rv. 243919 -01), ciò non implica che la contestazione medesima non sia soggetta alla verificapreliminare di ammissibilità, in particolare, per quanto qui di interesse, ai sensidei criteri di cui agli artt. 630 comma 1 lett. c) e 631 cod. proc. pen.Come è stato correttamente osservato proprio nell’ambito della medesima lineainterpretativa qui richiamata, «dal punto di vista più strettamente normativo, vapure rilevato come l'art. 634 c.p.p., nel suo comma 1, richiami l'art. 631 c.p.p.che, a sua volta, impone l'inammissibilità della domanda ove gli elementi propostinon siano tali da "dimostrare" che il condannato deve essere prosciolto.

Dunque,se non si vuole disattendere né tradire tale precetto, occorre una dimostrazione,cioè un apparato logico inferenziale comunque esplicativo delle ragioni chefondano - concettualmente - anche solo la resa valutazione di immediatamentepercepibile infondatezza» (Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Rv. 243919- 01).

Il carattere di immediata rilevabilità così evocato quale criterio per stabilirel’inammissibilità nemmeno attiene all’estensione del discorso esplicativo bensì alla«sequenza logica di concetti risolutivi che si impongano per la loro valenzadimostrativa, ex se (per l'insuperabile forza logico- argomentativa, nel contestoprocessuale in questione) » (ibidem).In generale, pertanto, quando anche la revisione sia fondata sulla contestazionedei riscontri posti a fondamento dell’affermazione di attendibilità di dichiarazioniai sensi dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen., si configura pur sempre unpreliminare vaglio della idoneità delle allegazioni così introdotte a disarticolarel’apparato di corroborazione della fonte apprezzato nella sentenza irrevocabile.3.2.3.

Nel caso in esame non si ricavano indicazioni differenti dalla motivazionedella pronuncia rescindente.In particolare, il sintagma «senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto, una merarilettura di tipo logico e critico», apposto a chiusura del passaggio dellamotivazione sopra richiamato, non deve intendersi riferito alla natura dei riscontribensì a quella delle prove nuove dedotte per falsificarli.

Rilievo, questo, che neconferma l’inquadramento nella linea interpretativa dell’orientamento richiamatoall’interno del quale era stato appunto, già in tempo risalente, chiarito che « Sefosse vera la proposizione che qui si contrasta, sarebbe ammissibile - a fronte diun giudicato che rinviene il riscontro esterno in un'argomentazione di tipo logico -ammettere in revisione elementi che tendessero a dimostrare il difetto di logicitàdel riscontro.

E' di tutta evidenza che ciò esulerebbe in modo macroscopicodall'ambito del concetto codicistico di revisione, perché tenderebbe a sovrapporreuna mera valutazione (non una prova) a quella fatta nel giudicato»(Sez. 1, Sentenza n. 11261/2009, Caridi, cit.).In altri termini, la sentenza di annullamento, mentre chiedeva il confronto con glielementi che si ponevano a confutazione dei riscontri, consentiva che siffattoconfronto fosse svolto secondo le regole aperte, desumibili dall’ordinamentoprocessuale e dall’art. 192 cod. proc. pen. in particolare in termini che includonoanche la possibilità di valutare elementi fattuali e logici tratti da una rilettura delcontesto.D’altro canto, l’indicazione del rinvio si poneva così in continuità con il consolidatoinsegnamento giurisprudenziale secondo cui «La chiamata in correità, perchépossa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione diresponsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla suaintrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci".

Questi, dal punto di vistaoggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, nonpredeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchéquesti possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, edanche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmenteautonoma ed avulsa rispetto alla prima.

Per converso, non è invece richiesto chei riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in casocontrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbesu tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità» (Sez. 4, Sentenza n. 5821del 10/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005 ) Rv. 231301 –

01. Cfr. ex multis ancheSez. 2 - , Sentenza n. 35923 del 11/07/2019 Ud. (dep. 09/08/2019 ) Rv. 276744- 01].A chiusura del ragionamento si pone la constatazione che la stessa sentenza diannullamento con rinvio non aveva in alcun modo contestato che gli elementi,essenzialmente di natura logica, originariamente posti a fondamento dellacorroborazione della chiamata in correità avessero le connotazioni astratte perassumere la valenza di riscontri, avendo invece addebitato alla sentenza di rigettodi non essersi posta in adeguato confronto con gli elementi fattuali che erano statidedotti per fondarne la valenza.3.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che lasentenza impugnata, laddove ha verificato l’inidoneità dei nuovi elementi a fondareil proscioglimento del ricorrente vagliandone la portata disarticolante sulcomplessivo apparato di riscontri fattuali e logici su cui si era basata la condanna,non si è posta in contrasto né con un giudicato interno né con il principio enunciatodalla sentenza rescindente.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

Secondo quanto esposto, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata nonabbia valutato la portata disarticolante che le nuove prove erano in grado diesercitare, in via diretta, sull’apparato di riscontri della chiamata in correità, ed,in via indiretta, sulla prova del dolo del ricorrente, secondo la linea argomentativache era stata colta dalla sentenza rescindente.4.2.

L’argomento difensivo non coglie nel segno, posto che la Corte territoriale nonha trascurato di rilevare il significato diretto dei nuovi elementi di prova bensì neha misurato la reale portata nel quadro complessivo della sentenza di condannae, specificamente, dell’apparato di riscontri della chiamata di correità.

Valutazioneal cui esito ha ritenuto le novità inidonee a disarticolare la base del pregressogiudicato, per l’effetto esprimendo un giudizio di inammissibilità ai sensi dell’art.631 cod. proc. pen.In tal senso, la sentenza impugnata ha appunto vagliato la tenuta delledichiarazioni mediante la corroborazione offerta dal complesso dei fatti e dallasequenza delle condotte in cui ha individuato idonei riscontri logico-fattuali dellaconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in conformità a criteri logico-giuridici di cui si èsopra riconosciuta la correttezza.Nello specifico, ha valorizzato le emergenze che indicavano come il ricorrente, inprimo luogo, dovesse essere partecipe della frode, avuto riguardo al fattopregnante di come era stata articolata la formazione delle quote, senza alcunaplausibile proporzione con la apparente consistenza del conferimento incriminato.Ciò in termini che manifestavano una anomalia rimasta priva di spiegazionealternativa.

Si trattava di argomento presente sin dalle prime sentenze di merito,seppure rimasto sottotraccia nelle successive considerazioni.

Con tale contenutoil ricorso nemmeno si confronta specificamente.La sentenza impugnata ha altresì rimarcato che il ricorrente aveva operatoverifiche sulla posta soltanto mediante le ricerche effettuate nel 2017, in modomanifestamente tardivo.

Ciò quando, oltretutto, secondo quanto rimarcato dallestesse dichiarazioni dello Zancuoghi (punto 15) era stato rilevato il mancatoreimpiego dei frutti finanziari del cespite.

Specificamente, comunque, secondo laricognizione del giudicato operata dalla sentenza di revisione, era nei fatti chel’attivazione era stata soltanto formale e dilatoria, seppure esibita prima del 2017secondo quanto già registrato dalle sentenze di condanna.Atteggiamento che era stato, poi, confermato dal fatto che nessuna reazione avevafatto seguito alla notizia della inesistenza del titolo pervenuta nell’aprile 2015,come riferito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] .In particolare, la sentenza impugnata, nella prospettiva indicata, ha evidenziatocome, a seguito di siffatta risultanza dirompente ove ignota, nessuna iniziativa erastata presa per avvisare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale che, all’epoca, ormai da quattro anniera impegnato nella verifica del misterioso asset finanziario collocato in contestisino a quel momento impenetrabili.Nel quadro sostanziale così composto, la Corte territoriale ha collocato anchel’assenza all’assemblea del luglio 2015 che, ove pure giustificata formalmente dallaPEC con richiesta di rinvio e supportata dalla versione del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lavera socia di maggioranza era la [OSCURATO:PERSONA] (sicchè – era sotteso – non eranecessario attendere la partecipazione dei due [OSCURATO:PERSONA] che, almeno formalmente,rappresentavano il 90% del capitale), si mostrava nella sostanza un espedienteper non dare conto della realtà sino a quel momento ed ancora a lungo fattaoggetto di dissimulazione.Con indicazione specifica, poi, la sentenza impugnata ha osservato che il riscontroin ordine alla missiva della BBWA nemmeno costituiva una reale novità e,comunque, non aveva effetto disarticolante, posto che la comunicazione in rilievo«ha dal canto suo datazione compatibile con le indicazioni provenienti daMALEVOLTI allorché citava il carteggio fornito da [OSCURATO:PERSONA] al CollegioSindacale nel mese di luglio del 2013; di talchè in nulla modifica l'assetto cognitivodella vicenda».Il percorso motivazionale, pertanto, ricostruisce dapprima originari indici dicollusione nella formazione delle quote societarie, poi una inerzia del [OSCURATO:PERSONA] nelpreliminare controllo del cespite che già si mostrava inadeguata alle verifiche cheerano richieste per l’introduzione di apporti di capitale.

Inerzia, questa, che,secondo l’incedere motivazionale qui in esame, soprattutto, si mostrava nel tempoinspiegabile, allorché diacronicamente il cespite risultava sterile a fronte di quellache doveva essere la sua naturale fruttuosità.

Il significato si confermava nellecondotte finali, in cui, appresa l’indicazione in ordine alla irreperibilità del cespitefinanziario presso la banca depositaria, il [OSCURATO:PERSONA] nulla comunicava al Collegiosindacale, rimanendo persino secondario, a questo punto, il fatto che avessedisertato l’assemblea a tal fine fissata e, a fortiori, il fatto che tale assenza fosseo meno formalmente giustificata.La motivazione, quindi, delinea in modo concreto e logicamente giustificato unstrumentale e dilatorio che, nella prospettiva assunta, viene riconosciuto qualeriscontro esterno della consapevolezza dell’attuale ricorrente.La circostanza che la forza rappresentativa dell’elemento così chiamato ariscontrare le dichiarazioni etero-accusatorie non sia capace di valenzaautosufficiente nella dimostrazione della consapevolezza e della collusione nellafrode da parte del [OSCURATO:PERSONA] è rilievo inidoneo a deprivare la risultanza della qualitàdi riscontro che è integrata allorché la stessa si mostra dotata di una elevata esignificativa compatibilità con il contenuto dell’accusa individualizzata.Si tratta di prospettiva, quella così assunta dalla motivazione, che rispetta ilmandato rescissorio e delinea una prospettiva di ricostruzione logica delle vicendein cui le dichiarazioni del coimputato trovano valido riscontro se non autonoma econvergente prova parallela.Non manifesta nessun vizio, poi, la motivazione della sentenza impugnata laddoveassume che le varie dichiarazioni dei testi indicati nella richiesta siano prive diconcludenza nello scenario cognitivo così composto.

I dichiaranti, invero, nonadducono elementi oggettivi ulteriori rispetto a quelli considerati, limitandosi acorredarli di opinioni che, oltre ad essere per lo più basate su intuizioni personaliai limiti della illazione, sono intrinsecamente prive di apporti concreti.

E’ del restoappena il caso di rimarcare che, in generale e, tanto più, ai fini della revisione «igiudizi soggettivi, le considerazioni personali, per quanto "autorevoli", sonoestranei al regime delle prove, e la loro utilizzabilità è interdetta (il teste, maqualsiasi contributo dichiarativo, deve versare in atti elementi di fatto, nonvalutazioni e giudizi personali: cfr. art. 194 c.p.p.)» (Sentenza n. 11261/2009,Caridi, cit.).4.3.

Tanto premesso, la sentenza impugnata si sottrae alle contestazioni diviolazione di legge e di vizio di motivazione, dando anzi compiutamente conto dellaragione per cui le nuove prove si mostrano inidonee a sovvertire l’accertamentooggetto del giudicato.A tale esito, che, appunto, evidenzia senza necessità di ulteriori elementi daacquisire, l’inidoneità dei nuovi apporti a fondare un giudizio di proscioglimento,correttamente la sentenza impugnata ha fatto conseguire la dichiarazione diinammissibilità dell’istanza di revisione, ai sensi degli artt. 631 e 634 cod. proc.pen.5.

Risultando i motivi in parte inammissibili in parte infondati, il ricorso deveessere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11032/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1625/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di BresciaNel processo in cui è parte civile:Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi di gravame, hainsistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza econseguenze di legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizio abbreviato, è stato irrevocabilmentecondannato per i reati di bancarotta impropria ex art. 223, comma 1, nn. 1 e 2 l.fall., e bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritti quale AmministratoreUnico e poi quale [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita il 10/09/2015.Gli era addebitato, sotto i distinti profili indicati, di avere concorso nell’incrementosimulato del capitale, apportando fittiziamente, a mezzo della società di dirittolettone [OSCURATO:PERSONA], riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (per il quale siprocedeva separatamente), un pacchetto di obbligazioni, in realtà inesistenti,emesse da [OSCURATO:PERSONA], del valore nominale di euro

7.000.000. Pacchettoche, in particolare, era posto alla base dell'aumento di capitale deliberato il29/12/2011 e sottoscritto il 19/01/2012, così da esporre, nei bilanci al31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014 e nelle situazioni patrimoniali successive,un capitale sociale di oltre 7 milioni di euro del tutto fittizio.Il dolo del reato è stato tratto dalla consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dellainesistenza del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale socialedeliberato nel dicembre 2011, desunta dalle dichiarazioni etero-accusatorie delcoimputato [OSCURATO:PERSONA].

Queste ultime, a loro volta erano risultate riscontrate, da unlato, dal carattere tardivo delle attività di approfondimento e riscontrodocumentale, da [OSCURATO:PERSONA] delegate nell'anno 2014 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antongiovanni; e, dall'altro, dalla volontaria diserzione, da parte del prevenuto,dell'assemblea dei soci appositamente convocata dal collegio sindacale, per il14/07/2015, per deliberare in argomento.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva alla Corte di appello diBrescia, competente ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la revisionedel giudicato, adducendo, quali nuove prove dimostrative della sua innocenza,elementi volti a confutare i fatti posti a riscontro della chiamata in correità:a) la missiva, spedita a mezzo PEC in data 7/07/2015 e, quindi, una settimanaprima della seduta dell'assemblea, con cui egli, in qualità di amministratore, neinvocava il differimento per pregressi impegni personali, e una dichiarazionetestimoniale (teste ing.

Zancuoghi), assunta in sede di investigazione difensiva, asostegno del fatto che l'impedimento fosse stato effettivamente addotto;b) altra missiva, recante la data del 22/06/2012, in apparenza riferibile, inqualità di mittente, alla banca spagnola ([OSCURATO:PERSONA]) che figurava depositaria del contotitoli intestato a [OSCURATO:SOCIETA], contenente il relativo saldo, nonché ladocumentazione inerente le verifiche che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto circal'autenticità di tale oggetto di corrispondenza;c) ulteriori dichiarazioni testimoniali al riguardo (oltre all’ing.

Zancuoghi, i testiavv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]), assunte nella medesima sede diinvestigazione difensiva.3.

Con sentenza 20/04/2023 l'istanza di revisione era stata respinta dallaCorte di appello di Brescia, secondo cui gli elementi di prova presentati non eranoidonei a travolgere il giudicato in quanto: a) la giustificazione, tardivamenteesibita, della mancata presenza in assemblea non dava conto dell'esistenza di unimpedimento insuperabile, che potesse realmente spiegare l'assenzadell'amministratore da una riunione determinante per le sorti della società; b)l'approfondimento, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato presso la banca spagnola, erasimulato, alla luce delle insuperate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e neppure era datosapere quale fosse stato l'esito delle verifiche connesse; c) i dichiaranti FabioZancuoghi e [OSCURATO:PERSONA], che si professavano convinti della buona fede diToscano, esprimevano null'altro che opinioni personali; d) la dichiaranteAntongiovanni aveva affermato di essere venuta a conoscenza, già nell'aprile2015, due mesi prima della ricordata seduta assembleare, che [OSCURATO:SOCIETA] noncompariva tra i clienti di [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite la filiale italiana, avevadisconosciuto l'estratto conto titoli e la corrispondenza di cui al punto a).4.

Adita con ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della Corte diAppello, la Corte di Cassazione, con sentenza 20/02/2024, disponevaannullamento con rinvio.Incontroverso che il punto focale dedotto dalla istanza di revisione fosse ladimostrazione della assenza di consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della fittizietàdell'aumento del capitale sociale, la Corte osservava che, per riscontrare leaffermazioni del predetto coimputato, la sentenza passata in giudicato valorizzavasia le ricerche poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] solo nell'anno 2017, tardivamente equindi, in tesi, strumentalmente; sia la mancata e ingiustificata partecipazioneall'assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale.Secondo la sentenza di annullamento, poi, le prove dedotte per la revisione:a) miravano ad accreditare il fatto che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse condiviso,fin dall'anno 2014, la richiesta del collegio sindacale di avere certezza sul depositodelle obbligazioni presso la banca spagnola, convinto (secondo i testimoni indottidalla difesa) della loro esistenza e autenticità;b) indicavano che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato, per tempo, richiesta di rinviodell'assemblea dei soci, e ciò a prescindere dalla cogenza dell'impedimento cheaveva addotto a ragione del rinvio.Elementi, questi, con cui la sentenza della Corte di Appello non si poneva inadeguato confronto, negando indebitamente loro, a priori, ogni attitudine adincrinare il giudicato.In particolare, non teneva conto «del principio per cui il giudizio di attendibilità diun chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione, deve formareoggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti - come nella specie - lareale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontro esterno alledichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020,dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto,una mera rilettura di tipo logico e critico».In base a siffatte premesse, la sentenza rescindente disponeva l’annullamento conrinvio, rimettendo al giudizio rescissorio di colmare le evidenziate lacuneargomentative e di rivalutare «con piena libertà di apprezzamento la tenuta deiriscontri alla luce dell'intera piattaforma probatoria» nonché specificando che «Ilfine della rivalutazione sarà quello di stabilire se le prove nuove addottepermettano di appurare fatti la cui emersione consenta, o meno, di sostenereulteriormente, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021,dell'amministratore».5.

La sentenza 10/01/2025 della Corte di Appello di Brescia qui impugnata,pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione.La Corte territoriale ha ritenuto le prove nuove inidonee a ribaltare il giudicato alriguardo motivando che:a) nel giudizio di cognizione il riscontro alle dichiarazioni etero-accusatorie delTenconi era stato, in realtà, individuato in un ampio complesso di indici relativi almancato controllo del ricorrente sul conferimento, prima, e sulla tardiva e formaleed il 2015.

In particolare, contrariamente a quanto segnalato dalla direzionedemolitoria delle nuove adduzioni, la sentenza di condanna aveva registrato che,a fronte dell’aumento di capitale del 2011, nel 2013 erano state avviate iniziativedi controllo, ma, nel contempo, ne aveva rimarcato il carattere formale,strumentale e dilatorio, osservando anche che i relativi esiti negativi erano statiignorati.b) indice della consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incremento fittizio delcapitale era poi, sin dall’origine, offerto dalla quota minima di capitale assegnataalla società lettone di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il suo apporto milionario, inspiegabilese non in una prospettiva di compartecipazione dei soci ad una simulazione dellacomplessiva consistenza patrimoniale.c) La giustificazione della diserzione dell’assemblea offerta dalla richiesta di rinvioriscontrata dalla PEC in data 7/7/2015 e dalle dichiarazioni dello Zancuoghi nonspiegava, poi, la questione sostanziale in ordine al fatto che l’assemblea non fossestata rinviata nonostante l’impossibilità di partecipazione dei due fratelli Toscanoche rappresentavano il 90% del capitale.d) le dichiarazioni offerte a supporto dell’istanza di revisione non andavano oltrel’accreditamento dell’apparenza di inconsapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA].e) la ricevuta bancaria datata 22/6/2012 relativa ai titoli rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e larichiesta di informazioni inoltrata nel 2017 da parte di tale «[OSCURATO:PERSONA]»,intesa a conoscere se la busta contenente la ricevuta provenisse effettivamenteda [OSCURATO:PERSONA], con risposta positiva da parte del servizio clienti CORREOS - ufficiopostale di Madrid, non recavano una effettiva novità posto che la comunicazionedella banca aveva una datazione compatibile con quella relativa al carteggio che,secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] nelmese di luglio del 2013, carteggio già considerato nel quadro probatorio originario.f) l’affermazione della consapevolezza fraudolenta del ricorrente, nel quadrocomplessivo valutato dalla condanna, era corroborata dal rilievo della totale inerziadello stesso nell’informare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale dopo che, come riferito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], ad aprile 2015 era già pervenuta dalla sede milanese di BBVAdocumentazione atta a smentire la bontà dell'aumento di capitale; circostanza,questa, che, secondo la Corte territoriale, rimarca e disambigua il significato dellamancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea del mese di luglio.6.

Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la difesadell’imputato proponendo tre motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6.1.

Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in quanto la sentenzaimpugnata aveva pretermesso ogni valutazione in ordine ai contenuti dellamemoria depositata dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].6.2.

Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata: a) aveva pronunciatol’inammissibilità, violando il giudicato interno implicito di ammissibilità formatosiall’esito della fase precedente, così omettendo anche di confrontarsi in concretocon il portato delle prove nuove dedotte; b) non si era uniformata ai criteri indicatidal giudizio rescindente della Corte di Cassazione in ordine all’accertamento deldolo, in particolare non avendo verificato nel merito la portata disarticolante dellenuove prove sul riscontro dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].6.3.

Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata aveva travisato le provededotte.

In particolare la Corte territoriale:a) aveva disatteso la reale giustificazione dell’assenza del [OSCURATO:PERSONA] all’assembleadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza confrontarsi, oltre che con il contenuto della PEC, checonteneva una richiesta di rinvio, con le circostanze addotte dallo Zancuoghi,secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva plausibilmente accreditato come socio di maggioranzala [OSCURATO:PERSONA], circostanza che dava conto della ragione di una assemblea svoltasenza gli apparenti soci di maggioranza;b) non aveva valutato come la busta del 22/6/2012, le dichiarazioni di Zancuoghi,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deponessero per una reale, fattiva e tempestivaLa sentenza aveva svalutato la portata demolitoria della nuova prova, limitandosiad una «mera e difettosa rilettura degli obsoleti fatti storici, superati, invero, daquanto cristallizzato nel rinnovato compendio probatorio», così contravvenendo alcanone imposto dal rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo, con cui, come premesso, il ricorrente si duole che la sentenzaimpugnata non abbia tenuto in considerazione la memoria depositata dalla difesain data 10/1/2025, è infondato ed ai limiti della inammissibilità.2.1.

In generale, è consolidato, al riguardo, l’orientamento secondo cui « L'omessavalutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravamecome causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesiprevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridicadella motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambitosiano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudicecui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolteo siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.» (Sez. 4, Sentenza n. 18385del 09/01/2018, Rv. 272739 –

01. Cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 18453 del28/02/2012, Rv. 252713 – 01).In tema, è anzi stato precisato che «La parte che deduce l'omessa valutazione dimemorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo diimpugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nellememorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 - 01).2.2.

Nella prospettiva così segnata, è dirimente osservare che i contenuti dellamemoria, che, secondo il ricorso, sarebbero stati pretermessi, da un lato, eranoprivi di effettiva novità rispetto ai motivi dell’istanza di revisione, dall’altro, simostrano inclusi nella valutazione offerta dalla sentenza impugnata.

Questa, inparticolare, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non trascura né larisultanza delle verifiche compiute presso la [OSCURATO:PERSONA] sulla effettività del saldo delconto titoli, né quella della richiesta di rinvio dell’assemblea.

Vero è, invece, che asiffatte circostanze attribuisce un significato che non disarticola l’assuntoprincipale in ordine alla tardiva e strumentale attivazione del [OSCURATO:PERSONA] per laverifica della effettività della posta.3.

Il secondo motivo è infondato nelle sue specifiche articolazioni.3.1.

Come premesso, in primo luogo, il ricorrente si duole del fatto che la Corted’appello abbia dichiarato l’inammissibilità della revisione, violando il giudicatoimplicito che sulla ammissibilità dell’istanza si era formato nel corso della fase delgiudizio di rinvio.

L’argomento deve essere disatteso.3.1.1.

In senso contrario all’assunto del ricorrente, deve osservarsi che lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ammissibilità della richiesta direvisione ha natura di pronuncia interna, in sé insuscettibile di definire un puntooggetto di autonomo giudicato, implicito o esplicito.Al riguardo il magistero nomofilattico ha, appunto affermato che, nell’attualesistema normativo, in cui, diversamente dal regime delineato nel sistema delcodice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione unadistinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, «la delibazione quantoall'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che ilgiudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza - è necessariorimarcarlo, per le contestazioni avanzate sul punto da uno dei difensori delle particivili - meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa; tantoche solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve esseredichiarata, nessuna esplicita dichiarazione di ammissibilità essendo, invece,contemplata dalla legge.

In tal senso va affermata l'applicabilità del principiostabilito dal comma 4 dell'art. 591 c.p.p., da ritenere norma generale, riferibile adogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione.

Il che, peraltro,mentre, da un lato, dovrebbe condurre ad affermare l'inoppugnabilità delladecisione che dichiari l'ammissibilità del giudizio di revisione (o, più correttamente,dell'ordinanza che, nel corso del giudizio - impropriamente denominato -rescissorio, rigetti l'eccezione di inammissibilità), dall'altro lato (ma ci si trova difronte, come pare evidente, ad un problema del tutto diverso), l'eventualequestione sull'inammissibilità dell'impugnazione sollevata nel corso del giudiziopotrebbe convergere nell'area di operatività dell'art. 586 (non a caso evocato - masenza farne derivare conseguenze coerenti con lo stesso contenuto intrinseco dellacensura - dal Pubblico ministero ricorrente) » (Sez.

U, Sentenza n. 624 del26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220441 – 01).Che l’ammissibilità della revisione sia insuscettibile di porsi quale oggetto digiudicato interno, rimanendo confinata nelle pronunce incidentali ed interne alprocedimento, è affermazione che è stata di recente espressamente ribadita,seppure in prospettiva particolare (v.

Cass. pen., Sez.

V, Sentenza, 25/03/2025,n. 18064 , in motivazione, paragrafo 3.1: «Pertanto l'emissione del decreto dicitazione a giudizio non osta alla declaratoria di inammissibilità della richiesta direvisione, posto che, per definizione, nessuna preclusione, né tantomeno alcungiudicato interno, potrebbe formarsi sul punto »).L’assunto enunciato, del resto, è confermato dal predicato secondo cui, anchesuperata la fase preliminare de plano e datosi accesso al giudizio di revisione, «èconsentito alla corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanzae di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso algiudizio di merito» (Sezioni Unite Pisano cit, in motivazione, par. 9.3.).3.1.2.

La conclusione che l’attuale struttura del giudizio di revisione è inidonea adeterminare preclusioni in ordine alla valutazione di inammissibilità non èmodificata dalla circostanza che il pregresso giudizio rescindente abbia avuto adoggetto una sentenza di rigetto.In difetto, quantomeno, di enunciazioni particolari, l’annullamento con rinvio dellapronuncia di rigetto era destinato a ripristinare la condizione processuale che, perle enunciate ragione generali, non riconosceva preclusioni in ordine alla pronunciadi inammissibilità.3.2.

Infondato è anche l’assunto secondo cui la sentenza impugnata ha violato ilmandato rescissorio che imponeva una rivalutazione complessiva dell’attendibilitàdel chiamante in correità a fronte della contestazione dei riscontri.3.2.1.

Al riguardo, mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, nel giudiziorescindente, aveva rimesso al giudizio rescissorio la complessiva valutazione dellaprova del dolo nel quadro in cui andavano riscontrate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Merita, in particolare, chiarire il senso del richiamo «del principio per cui il giudiziodi attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione,deve formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti - come nellaspecie - la reale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontroesterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del11/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, aloro contrasto, una mera rilettura di tipo logico e critico».3.2.2.

Sotto un primo profilo, il principio richiamato non imponeva che, a frontedella contestazione dei riscontri, la revisione procedesse direttamente alla verificadel merito della attendibilità del chiamante in correità.Se è consolidato l’orientamento secondo cui la contestazione dei fatti portati ariscontro costituisce presupposto per procedere alla verifica della attendibilità delcollaboratore di giustizia (Sez. 5, Sentenza n. 5217 del 11/12/2020, dep.10/02/2021, Rv. 280335 – 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23967 del 23/03/2023, Rv.284688 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Caridi, Rv. 243919 -01), ciò non implica che la contestazione medesima non sia soggetta alla verificapreliminare di ammissibilità, in particolare, per quanto qui di interesse, ai sensidei criteri di cui agli artt. 630 comma 1 lett. c) e 631 cod. proc. pen.Come è stato correttamente osservato proprio nell’ambito della medesima lineainterpretativa qui richiamata, «dal punto di vista più strettamente normativo, vapure rilevato come l'art. 634 c.p.p., nel suo comma 1, richiami l'art. 631 c.p.p.che, a sua volta, impone l'inammissibilità della domanda ove gli elementi propostinon siano tali da "dimostrare" che il condannato deve essere prosciolto.

Dunque,se non si vuole disattendere né tradire tale precetto, occorre una dimostrazione,cioè un apparato logico inferenziale comunque esplicativo delle ragioni chefondano - concettualmente - anche solo la resa valutazione di immediatamentepercepibile infondatezza» (Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Rv. 243919- 01).

Il carattere di immediata rilevabilità così evocato quale criterio per stabilirel’inammissibilità nemmeno attiene all’estensione del discorso esplicativo bensì alla«sequenza logica di concetti risolutivi che si impongano per la loro valenzadimostrativa, ex se (per l'insuperabile forza logico- argomentativa, nel contestoprocessuale in questione) » (ibidem).In generale, pertanto, quando anche la revisione sia fondata sulla contestazionedei riscontri posti a fondamento dell’affermazione di attendibilità di dichiarazioniai sensi dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen., si configura pur sempre unpreliminare vaglio della idoneità delle allegazioni così introdotte a disarticolarel’apparato di corroborazione della fonte apprezzato nella sentenza irrevocabile.3.2.3.

Nel caso in esame non si ricavano indicazioni differenti dalla motivazionedella pronuncia rescindente.In particolare, il sintagma «senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto, una merarilettura di tipo logico e critico», apposto a chiusura del passaggio dellamotivazione sopra richiamato, non deve intendersi riferito alla natura dei riscontribensì a quella delle prove nuove dedotte per falsificarli.

Rilievo, questo, che neconferma l’inquadramento nella linea interpretativa dell’orientamento richiamatoall’interno del quale era stato appunto, già in tempo risalente, chiarito che « Sefosse vera la proposizione che qui si contrasta, sarebbe ammissibile - a fronte diun giudicato che rinviene il riscontro esterno in un'argomentazione di tipo logico -ammettere in revisione elementi che tendessero a dimostrare il difetto di logicitàdel riscontro.

E' di tutta evidenza che ciò esulerebbe in modo macroscopicodall'ambito del concetto codicistico di revisione, perché tenderebbe a sovrapporreuna mera valutazione (non una prova) a quella fatta nel giudicato»(Sez. 1, Sentenza n. 11261/2009, Caridi, cit.).In altri termini, la sentenza di annullamento, mentre chiedeva il confronto con glielementi che si ponevano a confutazione dei riscontri, consentiva che siffattoconfronto fosse svolto secondo le regole aperte, desumibili dall’ordinamentoprocessuale e dall’art. 192 cod. proc. pen. in particolare in termini che includonoanche la possibilità di valutare elementi fattuali e logici tratti da una rilettura delcontesto.D’altro canto, l’indicazione del rinvio si poneva così in continuità con il consolidatoinsegnamento giurisprudenziale secondo cui «La chiamata in correità, perchépossa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione diresponsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla suaintrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci".

Questi, dal punto di vistaoggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, nonpredeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchéquesti possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, edanche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmenteautonoma ed avulsa rispetto alla prima.

Per converso, non è invece richiesto chei riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in casocontrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbesu tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità» (Sez. 4, Sentenza n. 5821del 10/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005 ) Rv. 231301 –

01. Cfr. ex multis ancheSez. 2 - , Sentenza n. 35923 del 11/07/2019 Ud. (dep. 09/08/2019 ) Rv. 276744- 01].A chiusura del ragionamento si pone la constatazione che la stessa sentenza diannullamento con rinvio non aveva in alcun modo contestato che gli elementi,essenzialmente di natura logica, originariamente posti a fondamento dellacorroborazione della chiamata in correità avessero le connotazioni astratte perassumere la valenza di riscontri, avendo invece addebitato alla sentenza di rigettodi non essersi posta in adeguato confronto con gli elementi fattuali che erano statidedotti per fondarne la valenza.3.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che lasentenza impugnata, laddove ha verificato l’inidoneità dei nuovi elementi a fondareil proscioglimento del ricorrente vagliandone la portata disarticolante sulcomplessivo apparato di riscontri fattuali e logici su cui si era basata la condanna,non si è posta in contrasto né con un giudicato interno né con il principio enunciatodalla sentenza rescindente.4.

Il terzo motivo è infondato.4.1.

Secondo quanto esposto, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata nonabbia valutato la portata disarticolante che le nuove prove erano in grado diesercitare, in via diretta, sull’apparato di riscontri della chiamata in correità, ed,in via indiretta, sulla prova del dolo del ricorrente, secondo la linea argomentativache era stata colta dalla sentenza rescindente.4.2.

L’argomento difensivo non coglie nel segno, posto che la Corte territoriale nonha trascurato di rilevare il significato diretto dei nuovi elementi di prova bensì neha misurato la reale portata nel quadro complessivo della sentenza di condannae, specificamente, dell’apparato di riscontri della chiamata di correità.

Valutazioneal cui esito ha ritenuto le novità inidonee a disarticolare la base del pregressogiudicato, per l’effetto esprimendo un giudizio di inammissibilità ai sensi dell’art.631 cod. proc. pen.In tal senso, la sentenza impugnata ha appunto vagliato la tenuta delledichiarazioni mediante la corroborazione offerta dal complesso dei fatti e dallasequenza delle condotte in cui ha individuato idonei riscontri logico-fattuali dellaconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in conformità a criteri logico-giuridici di cui si èsopra riconosciuta la correttezza.Nello specifico, ha valorizzato le emergenze che indicavano come il ricorrente, inprimo luogo, dovesse essere partecipe della frode, avuto riguardo al fattopregnante di come era stata articolata la formazione delle quote, senza alcunaplausibile proporzione con la apparente consistenza del conferimento incriminato.Ciò in termini che manifestavano una anomalia rimasta priva di spiegazionealternativa.

Si trattava di argomento presente sin dalle prime sentenze di merito,seppure rimasto sottotraccia nelle successive considerazioni.

Con tale contenutoil ricorso nemmeno si confronta specificamente.La sentenza impugnata ha altresì rimarcato che il ricorrente aveva operatoverifiche sulla posta soltanto mediante le ricerche effettuate nel 2017, in modomanifestamente tardivo.

Ciò quando, oltretutto, secondo quanto rimarcato dallestesse dichiarazioni dello Zancuoghi (punto 15) era stato rilevato il mancatoreimpiego dei frutti finanziari del cespite.

Specificamente, comunque, secondo laricognizione del giudicato operata dalla sentenza di revisione, era nei fatti chel’attivazione era stata soltanto formale e dilatoria, seppure esibita prima del 2017secondo quanto già registrato dalle sentenze di condanna.Atteggiamento che era stato, poi, confermato dal fatto che nessuna reazione avevafatto seguito alla notizia della inesistenza del titolo pervenuta nell’aprile 2015,come riferito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] .In particolare, la sentenza impugnata, nella prospettiva indicata, ha evidenziatocome, a seguito di siffatta risultanza dirompente ove ignota, nessuna iniziativa erastata presa per avvisare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale che, all’epoca, ormai da quattro anniera impegnato nella verifica del misterioso asset finanziario collocato in contestisino a quel momento impenetrabili.Nel quadro sostanziale così composto, la Corte territoriale ha collocato anchel’assenza all’assemblea del luglio 2015 che, ove pure giustificata formalmente dallaPEC con richiesta di rinvio e supportata dalla versione del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lavera socia di maggioranza era la [OSCURATO:PERSONA] (sicchè – era sotteso – non eranecessario attendere la partecipazione dei due [OSCURATO:PERSONA] che, almeno formalmente,rappresentavano il 90% del capitale), si mostrava nella sostanza un espedienteper non dare conto della realtà sino a quel momento ed ancora a lungo fattaoggetto di dissimulazione.Con indicazione specifica, poi, la sentenza impugnata ha osservato che il riscontroin ordine alla missiva della BBWA nemmeno costituiva una reale novità e,comunque, non aveva effetto disarticolante, posto che la comunicazione in rilievo«ha dal canto suo datazione compatibile con le indicazioni provenienti daMALEVOLTI allorché citava il carteggio fornito da [OSCURATO:PERSONA] al CollegioSindacale nel mese di luglio del 2013; di talchè in nulla modifica l'assetto cognitivodella vicenda».Il percorso motivazionale, pertanto, ricostruisce dapprima originari indici dicollusione nella formazione delle quote societarie, poi una inerzia del [OSCURATO:PERSONA] nelpreliminare controllo del cespite che già si mostrava inadeguata alle verifiche cheerano richieste per l’introduzione di apporti di capitale.

Inerzia, questa, che,secondo l’incedere motivazionale qui in esame, soprattutto, si mostrava nel tempoinspiegabile, allorché diacronicamente il cespite risultava sterile a fronte di quellache doveva essere la sua naturale fruttuosità.

Il significato si confermava nellecondotte finali, in cui, appresa l’indicazione in ordine alla irreperibilità del cespitefinanziario presso la banca depositaria, il [OSCURATO:PERSONA] nulla comunicava al Collegiosindacale, rimanendo persino secondario, a questo punto, il fatto che avessedisertato l’assemblea a tal fine fissata e, a fortiori, il fatto che tale assenza fosseo meno formalmente giustificata.La motivazione, quindi, delinea in modo concreto e logicamente giustificato unstrumentale e dilatorio che, nella prospettiva assunta, viene riconosciuto qualeriscontro esterno della consapevolezza dell’attuale ricorrente.La circostanza che la forza rappresentativa dell’elemento così chiamato ariscontrare le dichiarazioni etero-accusatorie non sia capace di valenzaautosufficiente nella dimostrazione della consapevolezza e della collusione nellafrode da parte del [OSCURATO:PERSONA] è rilievo inidoneo a deprivare la risultanza della qualitàdi riscontro che è integrata allorché la stessa si mostra dotata di una elevata esignificativa compatibilità con il contenuto dell’accusa individualizzata.Si tratta di prospettiva, quella così assunta dalla motivazione, che rispetta ilmandato rescissorio e delinea una prospettiva di ricostruzione logica delle vicendein cui le dichiarazioni del coimputato trovano valido riscontro se non autonoma econvergente prova parallela.Non manifesta nessun vizio, poi, la motivazione della sentenza impugnata laddoveassume che le varie dichiarazioni dei testi indicati nella richiesta siano prive diconcludenza nello scenario cognitivo così composto.

I dichiaranti, invero, nonadducono elementi oggettivi ulteriori rispetto a quelli considerati, limitandosi acorredarli di opinioni che, oltre ad essere per lo più basate su intuizioni personaliai limiti della illazione, sono intrinsecamente prive di apporti concreti.

E’ del restoappena il caso di rimarcare che, in generale e, tanto più, ai fini della revisione «igiudizi soggettivi, le considerazioni personali, per quanto "autorevoli", sonoestranei al regime delle prove, e la loro utilizzabilità è interdetta (il teste, maqualsiasi contributo dichiarativo, deve versare in atti elementi di fatto, nonvalutazioni e giudizi personali: cfr. art. 194 c.p.p.)» (Sentenza n. 11261/2009,Caridi, cit.).4.3.

Tanto premesso, la sentenza impugnata si sottrae alle contestazioni diviolazione di legge e di vizio di motivazione, dando anzi compiutamente conto dellaragione per cui le nuove prove si mostrano inidonee a sovvertire l’accertamentooggetto del giudicato.A tale esito, che, appunto, evidenzia senza necessità di ulteriori elementi daacquisire, l’inidoneità dei nuovi apporti a fondare un giudizio di proscioglimento,correttamente la sentenza impugnata ha fatto conseguire la dichiarazione diinammissibilità dell’istanza di revisione, ai sensi degli artt. 631 e 634 cod. proc.pen.5.

Risultando i motivi in parte inammissibili in parte infondati, il ricorso deveessere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePDFinvalido *P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di BresciaNel processo in cui è parte civile:Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi di gravame, hainsistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza econseguenze di legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizio abbreviato,  è stato irrevocabilmentecondannato per i reati di bancarotta impropria ex art. 223, comma 1,  nn. 1 e 2 l.fall., e bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritti quale AmministratoreUnico e poi quale [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita il 10/09/2015.Gli era addebitato, sotto i distinti profili indicati, di avere concorso nell’incrementosimulato del capitale, apportando fittiziamente, a mezzo della società di dirittolettone [OSCURATO:PERSONA], riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (per il quale siprocedeva separatamente), un pacchetto di obbligazioni, in realtà inesistenti,emesse da [OSCURATO:PERSONA],  del valore nominale di euro 7.000.000. Pacchettoche, in particolare, era posto alla base dell'aumento di capitale deliberato il29/12/2011 e sottoscritto il 19/01/2012, così da esporre, nei bilanci al31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014 e nelle situazioni patrimoniali successive,un capitale sociale di oltre 7 milioni di euro del tutto fittizio.Il dolo del reato è stato tratto dalla consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dellainesistenza del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale socialedeliberato nel dicembre 2011, desunta dalle dichiarazioni etero-accusatorie delcoimputato [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime, a loro volta erano risultate riscontrate, da unlato, dal carattere tardivo delle attività di approfondimento e riscontrodocumentale, da [OSCURATO:PERSONA] delegate nell'anno 2014 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antongiovanni; e, dall'altro, dalla volontaria diserzione, da parte del prevenuto,dell'assemblea dei soci appositamente convocata dal collegio sindacale, per il14/07/2015, per deliberare in argomento.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva alla Corte di appello diBrescia, competente ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la revisionedel giudicato, adducendo, quali nuove prove dimostrative della sua innocenza,elementi volti a confutare i fatti posti a riscontro della chiamata in correità:a) la missiva, spedita a mezzo PEC in data 7/07/2015 e, quindi, una settimanaprima della seduta dell'assemblea, con cui egli, in qualità di amministratore, neinvocava il differimento per pregressi impegni personali, e una dichiarazionetestimoniale (teste ing. Zancuoghi), assunta in sede di investigazione difensiva, asostegno del fatto che l'impedimento fosse stato effettivamente addotto;b) altra missiva, recante la data del 22/06/2012, in apparenza riferibile, inqualità di mittente, alla banca spagnola ([OSCURATO:PERSONA]) che figurava depositaria del contotitoli intestato a [OSCURATO:SOCIETA], contenente il relativo saldo, nonché ladocumentazione inerente le verifiche che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto circal'autenticità di tale oggetto di corrispondenza;c) ulteriori dichiarazioni testimoniali al riguardo (oltre all’ing. Zancuoghi, i testiavv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]), assunte nella medesima sede diinvestigazione difensiva.3. Con sentenza 20/04/2023  l'istanza di revisione era stata respinta dallaCorte di appello di Brescia, secondo cui gli elementi di prova presentati non eranoidonei a travolgere il giudicato in quanto: a) la giustificazione, tardivamenteesibita, della mancata presenza in assemblea non dava conto dell'esistenza di unimpedimento insuperabile, che potesse realmente spiegare l'assenzadell'amministratore da una riunione determinante per le sorti della società; b)l'approfondimento, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato presso la banca spagnola, erasimulato, alla luce delle insuperate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e neppure era datosapere quale fosse  stato l'esito delle verifiche  connesse; c) i dichiaranti FabioZancuoghi e [OSCURATO:PERSONA], che si professavano convinti della buona fede diToscano, esprimevano null'altro che opinioni personali; d) la dichiaranteAntongiovanni aveva affermato di essere venuta a conoscenza, già nell'aprile2015, due mesi prima della ricordata seduta assembleare, che [OSCURATO:SOCIETA] noncompariva tra i clienti di [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite la filiale italiana, avevadisconosciuto l'estratto conto titoli e la corrispondenza di cui al punto a).4. Adita con ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della Corte diAppello, la Corte di Cassazione, con sentenza 20/02/2024, disponevaannullamento con rinvio.Incontroverso che il punto focale dedotto dalla istanza di revisione fosse ladimostrazione della assenza di consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della fittizietàdell'aumento del capitale sociale, la Corte osservava che, per riscontrare leaffermazioni del predetto coimputato, la sentenza passata in giudicato valorizzavasia le ricerche poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] solo nell'anno 2017, tardivamente equindi, in tesi, strumentalmente; sia la mancata e ingiustificata partecipazioneall'assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale.Secondo la sentenza di annullamento, poi, le prove dedotte per la revisione:a)  miravano ad accreditare il fatto che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse condiviso,fin dall'anno 2014, la richiesta del collegio sindacale di avere certezza sul depositodelle obbligazioni presso la banca spagnola, convinto (secondo i testimoni indottidalla difesa) della loro esistenza e autenticità;b) indicavano che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato, per tempo, richiesta di rinviodell'assemblea dei soci, e ciò a prescindere dalla cogenza dell'impedimento cheaveva addotto a ragione del rinvio.Elementi, questi, con cui la sentenza della Corte di Appello non si poneva inadeguato confronto, negando indebitamente loro, a priori, ogni attitudine adincrinare il giudicato.In particolare, non teneva conto «del principio per cui il giudizio di attendibilità diun chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione, deve formareoggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti -  come nella specie -  lareale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontro esterno alledichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020,dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto,una mera rilettura di tipo logico e critico».In base a siffatte premesse, la sentenza rescindente disponeva l’annullamento conrinvio, rimettendo al giudizio rescissorio di colmare le evidenziate lacuneargomentative e di rivalutare «con piena libertà di apprezzamento la tenuta deiriscontri alla luce dell'intera piattaforma probatoria» nonché  specificando che «Ilfine della rivalutazione sarà quello di stabilire se le prove nuove addottepermettano di appurare fatti la cui emersione consenta, o meno, di sostenereulteriormente, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021,dell'amministratore».5. La sentenza 10/01/2025 della Corte di Appello di Brescia qui impugnata,pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione.La Corte territoriale ha ritenuto le prove nuove inidonee a ribaltare il giudicato alriguardo motivando che:a) nel giudizio di cognizione il riscontro alle dichiarazioni etero-accusatorie delTenconi era stato, in realtà, individuato in un ampio complesso di indici relativi almancato controllo del ricorrente sul conferimento, prima, e sulla tardiva e formaleed il 2015. In particolare, contrariamente a quanto segnalato dalla direzionedemolitoria delle nuove adduzioni, la sentenza di condanna aveva registrato che,a fronte dell’aumento di capitale del 2011, nel 2013 erano state avviate iniziativedi controllo, ma, nel contempo,  ne aveva rimarcato il carattere formale,strumentale e dilatorio, osservando anche che i relativi esiti negativi erano statiignorati.b) indice della consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incremento fittizio delcapitale era poi, sin dall’origine, offerto dalla quota minima di capitale assegnataalla società lettone di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il suo apporto milionario, inspiegabilese non in una prospettiva di compartecipazione dei soci ad una simulazione dellacomplessiva consistenza patrimoniale.c) La giustificazione della diserzione dell’assemblea offerta dalla richiesta di rinvioriscontrata dalla PEC in data 7/7/2015 e dalle dichiarazioni dello Zancuoghi nonspiegava, poi, la questione sostanziale in ordine al fatto che l’assemblea non fossestata rinviata nonostante l’impossibilità di partecipazione dei due fratelli Toscanoche rappresentavano il 90% del capitale.d) le dichiarazioni offerte a supporto dell’istanza di revisione non andavano oltrel’accreditamento dell’apparenza di inconsapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA].e)  la ricevuta bancaria datata 22/6/2012 relativa ai titoli rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e larichiesta di informazioni inoltrata nel 2017 da parte di tale «[OSCURATO:PERSONA]»,intesa a conoscere se la busta contenente la ricevuta provenisse effettivamenteda [OSCURATO:PERSONA], con risposta positiva da parte del servizio clienti CORREOS - ufficiopostale di Madrid, non recavano una effettiva novità posto che la comunicazionedella banca aveva  una datazione compatibile con quella relativa al carteggio che,secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] nelmese di luglio del 2013, carteggio già considerato nel quadro probatorio originario.f) l’affermazione della consapevolezza fraudolenta del ricorrente, nel quadrocomplessivo valutato dalla condanna, era corroborata dal rilievo della totale inerziadello stesso  nell’informare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale dopo che, come riferito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], ad aprile 2015 era già pervenuta dalla sede milanese di BBVAdocumentazione atta a smentire la bontà dell'aumento di capitale; circostanza,questa, che, secondo la Corte territoriale, rimarca e disambigua il significato dellamancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea del mese di luglio.6. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la difesadell’imputato  proponendo  tre motivi di seguito illustrati  nei limiti stabiliti dall'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6.1. Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in quanto la sentenzaimpugnata aveva pretermesso ogni valutazione in ordine ai contenuti dellamemoria depositata dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].6.2. Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata: a) aveva pronunciatol’inammissibilità, violando il giudicato interno implicito di ammissibilità formatosiall’esito della fase precedente, così omettendo anche di confrontarsi in concretocon il portato delle prove nuove dedotte;  b) non si era uniformata ai criteri indicatidal giudizio rescindente della Corte di Cassazione in ordine all’accertamento deldolo, in particolare non avendo verificato nel merito la portata disarticolante dellenuove prove sul riscontro dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].6.3. Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata aveva travisato le provededotte. In particolare la Corte territoriale:a) aveva disatteso la reale giustificazione dell’assenza del [OSCURATO:PERSONA] all’assembleadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza confrontarsi, oltre che con il contenuto della PEC, checonteneva una richiesta di rinvio, con le circostanze addotte dallo Zancuoghi,secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva plausibilmente accreditato come socio di maggioranzala [OSCURATO:PERSONA], circostanza che dava conto della ragione di una assemblea svoltasenza gli apparenti soci di maggioranza;b)   non aveva valutato come la busta del 22/6/2012, le dichiarazioni di Zancuoghi,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deponessero per una reale, fattiva e tempestivaLa sentenza aveva svalutato la portata demolitoria della nuova prova, limitandosiad una «mera e difettosa rilettura degli obsoleti fatti storici, superati, invero, daquanto cristallizzato nel rinnovato compendio probatorio», così contravvenendo alcanone imposto dal rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.  Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo, con cui, come premesso, il ricorrente si duole che la sentenzaimpugnata non abbia tenuto in considerazione la memoria  depositata dalla difesain data 10/1/2025,  è infondato ed ai limiti della inammissibilità.2.1. In generale, è consolidato, al riguardo, l’orientamento secondo cui « L'omessavalutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravamecome causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesiprevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridicadella motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambitosiano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudicecui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolteo siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.» (Sez. 4, Sentenza n. 18385del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01. Cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 18453 del28/02/2012, Rv. 252713 – 01).In tema, è anzi stato precisato che «La parte che deduce l'omessa valutazione dimemorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo diimpugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nellememorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 - 01).2.2. Nella prospettiva così segnata, è dirimente osservare che i contenuti dellamemoria, che, secondo il ricorso, sarebbero stati pretermessi, da un lato, eranoprivi di effettiva novità rispetto ai motivi dell’istanza di revisione, dall’altro, simostrano inclusi nella valutazione offerta dalla sentenza impugnata.  Questa, inparticolare, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non trascura né larisultanza delle verifiche compiute presso la [OSCURATO:PERSONA] sulla effettività del saldo delconto titoli, né quella della richiesta di rinvio dell’assemblea. Vero è, invece, che asiffatte circostanze attribuisce un significato che non disarticola l’assuntoprincipale in ordine alla tardiva e strumentale attivazione del [OSCURATO:PERSONA] per laverifica della effettività della posta.3. Il secondo motivo è infondato nelle sue specifiche articolazioni.3.1. Come premesso, in primo luogo, il ricorrente si duole del fatto che la Corted’appello abbia dichiarato l’inammissibilità della revisione, violando il giudicatoimplicito che sulla ammissibilità dell’istanza si era formato nel corso della fase delgiudizio di rinvio. L’argomento deve essere disatteso.3.1.1. In senso contrario all’assunto del ricorrente, deve osservarsi che lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ammissibilità della richiesta direvisione ha natura di pronuncia interna, in sé insuscettibile di definire un puntooggetto di autonomo giudicato, implicito o esplicito.Al riguardo il magistero nomofilattico ha, appunto affermato che, nell’attualesistema normativo, in cui, diversamente dal regime delineato nel sistema delcodice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione unadistinzione tra fase rescindente e fase rescissoria,  «la delibazione quantoall'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che ilgiudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza - è necessariorimarcarlo, per le contestazioni avanzate sul punto da uno dei difensori delle particivili - meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa; tantoche solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve esseredichiarata, nessuna esplicita dichiarazione di ammissibilità essendo, invece,contemplata dalla legge. In tal senso va affermata l'applicabilità del principiostabilito dal comma 4 dell'art. 591 c.p.p., da ritenere norma generale, riferibile adogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione. Il che, peraltro,mentre, da un lato, dovrebbe condurre ad affermare l'inoppugnabilità delladecisione che dichiari l'ammissibilità del giudizio di revisione (o, più correttamente,dell'ordinanza che, nel corso del giudizio - impropriamente denominato -rescissorio, rigetti l'eccezione di inammissibilità), dall'altro lato (ma ci si trova difronte, come pare evidente, ad un problema del tutto diverso), l'eventualequestione sull'inammissibilità dell'impugnazione sollevata nel corso del giudiziopotrebbe convergere nell'area di operatività dell'art. 586 (non a caso evocato - masenza farne derivare conseguenze coerenti con lo stesso contenuto intrinseco dellacensura - dal Pubblico ministero ricorrente) » (Sez. U, Sentenza n. 624 del26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220441 – 01).Che l’ammissibilità della revisione sia insuscettibile di porsi quale oggetto digiudicato interno, rimanendo confinata nelle pronunce incidentali ed interne alprocedimento, è affermazione che è stata di recente espressamente ribadita,seppure in prospettiva particolare (v. Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 25/03/2025,n. 18064 , in motivazione, paragrafo 3.1: «Pertanto l'emissione del decreto dicitazione a giudizio non osta alla declaratoria di inammissibilità della richiesta direvisione, posto che, per definizione, nessuna preclusione, né tantomeno alcungiudicato interno, potrebbe formarsi sul punto »).L’assunto enunciato, del resto, è confermato dal predicato secondo cui, anchesuperata la fase preliminare de plano e datosi accesso al giudizio di revisione,  «èconsentito alla corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanzae di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso algiudizio di merito» (Sezioni Unite Pisano cit, in motivazione, par. 9.3.).3.1.2. La conclusione che l’attuale struttura del giudizio di revisione è inidonea adeterminare preclusioni in ordine alla valutazione di inammissibilità non èmodificata dalla circostanza che il pregresso giudizio rescindente abbia avuto adoggetto una sentenza di rigetto.In difetto, quantomeno, di enunciazioni particolari, l’annullamento con rinvio dellapronuncia di rigetto era destinato a ripristinare la condizione processuale che, perle enunciate ragione generali, non riconosceva preclusioni in ordine alla pronunciadi inammissibilità.3.2. Infondato è anche l’assunto secondo cui la sentenza impugnata ha violato ilmandato rescissorio che imponeva una rivalutazione complessiva dell’attendibilitàdel chiamante in correità a fronte della contestazione dei riscontri.3.2.1. Al riguardo, mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, nel giudiziorescindente, aveva rimesso al giudizio rescissorio la complessiva valutazione dellaprova del dolo nel quadro in cui andavano riscontrate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Merita, in particolare, chiarire il senso del richiamo «del principio per cui il giudiziodi attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione,deve formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti -  come nellaspecie -  la reale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontroesterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del11/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, aloro contrasto, una mera rilettura di tipo logico e critico».3.2.2. Sotto un primo profilo, il principio richiamato non imponeva che, a frontedella contestazione dei riscontri, la revisione procedesse direttamente  alla verificadel merito della attendibilità del chiamante in correità.Se è consolidato l’orientamento secondo cui la contestazione dei fatti portati ariscontro costituisce presupposto per procedere alla verifica della attendibilità delcollaboratore di giustizia (Sez. 5, Sentenza n. 5217 del 11/12/2020, dep.10/02/2021, Rv. 280335 – 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23967 del 23/03/2023, Rv.284688 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Caridi,  Rv. 243919 -01), ciò non implica che la contestazione medesima non sia soggetta alla verificapreliminare di ammissibilità, in particolare, per quanto qui di interesse, ai sensidei criteri di cui agli artt. 630 comma 1 lett. c) e 631 cod. proc. pen.Come è stato correttamente osservato proprio nell’ambito della medesima lineainterpretativa qui richiamata,  «dal punto di vista più strettamente normativo, vapure rilevato come l'art. 634 c.p.p., nel suo comma 1, richiami l'art. 631 c.p.p.che, a sua volta, impone l'inammissibilità della domanda ove gli elementi propostinon siano tali da "dimostrare" che il condannato deve essere prosciolto. Dunque,se non si vuole disattendere né tradire tale precetto, occorre una dimostrazione,cioè un apparato logico inferenziale comunque esplicativo delle ragioni chefondano - concettualmente - anche solo la resa valutazione di immediatamentepercepibile infondatezza» (Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Rv. 243919- 01). Il carattere di immediata rilevabilità così evocato quale criterio per stabilirel’inammissibilità nemmeno attiene all’estensione del discorso esplicativo bensì alla«sequenza logica di concetti risolutivi che si impongano per la loro valenzadimostrativa, ex se (per l'insuperabile forza logico- argomentativa, nel contestoprocessuale in questione) » (ibidem).In generale, pertanto, quando anche la revisione sia fondata sulla contestazionedei riscontri posti a fondamento dell’affermazione di attendibilità di dichiarazioniai sensi dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen., si configura pur sempre  unpreliminare vaglio della idoneità delle allegazioni così introdotte a disarticolarel’apparato  di corroborazione della fonte apprezzato nella sentenza irrevocabile.3.2.3. Nel caso in esame non si ricavano indicazioni differenti dalla motivazionedella pronuncia rescindente.In particolare, il sintagma «senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto, una merarilettura di tipo logico e critico», apposto a chiusura del passaggio dellamotivazione  sopra richiamato,  non deve intendersi riferito alla natura dei riscontribensì a quella delle prove nuove dedotte per falsificarli. Rilievo, questo, che neconferma l’inquadramento nella linea interpretativa dell’orientamento richiamatoall’interno del quale era stato appunto, già in tempo risalente, chiarito che « Sefosse vera la proposizione che qui si contrasta, sarebbe ammissibile - a fronte diun giudicato che rinviene il riscontro esterno in un'argomentazione di tipo logico -ammettere in revisione elementi che tendessero a dimostrare il difetto di logicitàdel riscontro. E' di tutta evidenza che ciò esulerebbe in modo macroscopicodall'ambito del concetto codicistico di revisione, perché tenderebbe a sovrapporreuna mera valutazione (non una prova) a quella fatta nel giudicato»(Sez. 1, Sentenza n. 11261/2009, Caridi, cit.).In altri termini, la sentenza di annullamento, mentre chiedeva il confronto con glielementi che si ponevano a confutazione dei riscontri, consentiva che siffattoconfronto fosse svolto secondo le regole aperte, desumibili dall’ordinamentoprocessuale e dall’art. 192 cod. proc. pen. in particolare in termini che includonoanche la possibilità di valutare elementi fattuali e logici tratti da una rilettura delcontesto.D’altro canto, l’indicazione del rinvio si poneva così in continuità con il consolidatoinsegnamento giurisprudenziale secondo cui «La chiamata in correità, perchépossa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione diresponsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla suaintrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci". Questi, dal punto di vistaoggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, nonpredeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchéquesti possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, edanche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmenteautonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto chei riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in casocontrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbesu tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità» (Sez. 4, Sentenza n. 5821del 10/12/2004 Ud.  (dep. 16/02/2005 ) Rv. 231301 – 01. Cfr. ex multis ancheSez. 2 - , Sentenza n. 35923 del 11/07/2019 Ud.  (dep. 09/08/2019 ) Rv. 276744- 01].A chiusura del ragionamento si pone la constatazione che la stessa sentenza diannullamento con rinvio non aveva in alcun modo contestato che gli elementi,essenzialmente di natura logica, originariamente posti a fondamento dellacorroborazione della chiamata in correità avessero le connotazioni astratte perassumere la valenza di riscontri, avendo invece addebitato alla sentenza di rigettodi non essersi posta in adeguato confronto con gli elementi fattuali che erano statidedotti per fondarne la valenza.3.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che lasentenza impugnata, laddove ha verificato l’inidoneità dei nuovi elementi a fondareil proscioglimento del ricorrente vagliandone la portata disarticolante sulcomplessivo apparato di riscontri fattuali e logici su cui si era basata la condanna,non si è posta in contrasto né con un giudicato interno né con il principio enunciatodalla sentenza rescindente.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. Secondo quanto esposto, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata nonabbia valutato la portata disarticolante che le nuove prove erano in grado diesercitare, in via diretta, sull’apparato di riscontri della chiamata in correità, ed,in via indiretta, sulla prova del dolo del ricorrente, secondo la linea argomentativache era stata colta dalla sentenza rescindente.4.2. L’argomento difensivo non coglie nel segno, posto che la Corte territoriale nonha trascurato di rilevare il significato diretto dei nuovi elementi di prova bensì neha misurato la reale portata nel quadro complessivo della sentenza di condannae, specificamente, dell’apparato di riscontri della chiamata di correità. Valutazioneal cui esito ha ritenuto le novità inidonee a disarticolare la base del pregressogiudicato, per l’effetto esprimendo un giudizio di inammissibilità ai sensi dell’art.631 cod. proc. pen.In tal senso, la sentenza impugnata ha appunto vagliato la tenuta delledichiarazioni mediante la corroborazione offerta dal complesso dei fatti e dallasequenza delle condotte in cui ha individuato idonei riscontri logico-fattuali dellaconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in conformità a criteri logico-giuridici di cui si èsopra riconosciuta la correttezza.Nello specifico, ha valorizzato le emergenze che indicavano come il ricorrente, inprimo luogo, dovesse essere partecipe della frode, avuto riguardo al fattopregnante di come era stata articolata la formazione delle quote, senza alcunaplausibile proporzione con la apparente consistenza del conferimento incriminato.Ciò in termini che manifestavano una anomalia rimasta priva di spiegazionealternativa. Si trattava di argomento presente sin dalle prime sentenze di merito,seppure rimasto sottotraccia nelle successive considerazioni.  Con tale contenutoil ricorso nemmeno si confronta specificamente.La sentenza impugnata ha altresì rimarcato che il ricorrente aveva operatoverifiche sulla posta soltanto mediante le ricerche effettuate nel 2017, in modomanifestamente tardivo. Ciò quando, oltretutto, secondo quanto rimarcato dallestesse dichiarazioni dello Zancuoghi (punto 15) era stato rilevato il mancatoreimpiego dei frutti finanziari del cespite. Specificamente, comunque, secondo laricognizione del giudicato operata dalla sentenza di revisione, era nei fatti chel’attivazione era stata soltanto formale e dilatoria, seppure esibita prima del 2017secondo quanto già registrato dalle sentenze di condanna.Atteggiamento che era stato, poi, confermato dal fatto che nessuna reazione avevafatto seguito alla notizia della inesistenza del titolo pervenuta nell’aprile 2015,come riferito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] .In particolare, la sentenza impugnata, nella prospettiva indicata, ha evidenziatocome, a seguito di siffatta risultanza dirompente ove ignota, nessuna iniziativa erastata presa per avvisare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale che, all’epoca, ormai da quattro anniera impegnato nella verifica del misterioso asset finanziario collocato in contestisino a quel momento impenetrabili.Nel  quadro sostanziale così composto, la Corte territoriale ha collocato anchel’assenza all’assemblea del luglio 2015 che, ove pure giustificata formalmente dallaPEC con richiesta di rinvio e supportata dalla versione del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lavera socia di maggioranza era la [OSCURATO:PERSONA] (sicchè – era sotteso – non eranecessario attendere la partecipazione dei due [OSCURATO:PERSONA] che, almeno formalmente,rappresentavano il 90% del capitale), si mostrava nella sostanza un espedienteper non dare conto della realtà sino a quel momento ed ancora a lungo fattaoggetto di dissimulazione.Con indicazione specifica, poi, la sentenza impugnata ha osservato che il riscontroin ordine alla missiva della BBWA nemmeno costituiva una reale novità e,comunque, non aveva effetto disarticolante, posto che la comunicazione in rilievo«ha dal canto suo datazione compatibile con le indicazioni provenienti daMALEVOLTI allorché citava il carteggio fornito da [OSCURATO:PERSONA] al CollegioSindacale nel mese di luglio del 2013; di talchè in nulla modifica l'assetto cognitivodella vicenda».Il percorso motivazionale, pertanto, ricostruisce dapprima originari indici dicollusione nella formazione delle quote societarie, poi una inerzia del [OSCURATO:PERSONA] nelpreliminare controllo del cespite che già si mostrava inadeguata alle verifiche cheerano richieste per l’introduzione di apporti di capitale. Inerzia, questa,  che,secondo l’incedere motivazionale qui in esame, soprattutto, si mostrava nel tempoinspiegabile, allorché diacronicamente il cespite risultava  sterile a fronte di quellache doveva essere la sua naturale fruttuosità. Il significato si confermava nellecondotte finali, in cui, appresa l’indicazione in ordine alla irreperibilità del cespitefinanziario presso la banca depositaria, il [OSCURATO:PERSONA] nulla comunicava al Collegiosindacale, rimanendo persino secondario, a questo punto, il fatto che avessedisertato l’assemblea a tal fine fissata e, a fortiori, il fatto che tale assenza fosseo meno formalmente giustificata.La motivazione, quindi,  delinea in modo concreto e logicamente giustificato unstrumentale e dilatorio che, nella prospettiva assunta, viene riconosciuto qualeriscontro esterno della consapevolezza dell’attuale ricorrente.La circostanza che la forza rappresentativa dell’elemento così chiamato ariscontrare le dichiarazioni etero-accusatorie non sia capace di valenzaautosufficiente nella dimostrazione della consapevolezza e della collusione nellafrode da parte del [OSCURATO:PERSONA] è rilievo inidoneo a deprivare la risultanza della qualitàdi riscontro che è integrata allorché la stessa si mostra dotata di una elevata esignificativa compatibilità con il contenuto dell’accusa individualizzata.Si tratta di prospettiva, quella così assunta dalla motivazione, che rispetta ilmandato rescissorio e delinea una prospettiva di ricostruzione logica delle vicendein cui le dichiarazioni del coimputato trovano valido riscontro se  non autonoma econvergente prova parallela.Non manifesta nessun vizio, poi, la motivazione della sentenza impugnata laddoveassume che le varie dichiarazioni dei testi indicati nella richiesta siano prive diconcludenza nello scenario cognitivo così composto. I dichiaranti, invero, nonadducono elementi oggettivi ulteriori rispetto a quelli considerati, limitandosi acorredarli di opinioni che, oltre ad essere per lo più basate su intuizioni personaliai limiti della illazione, sono intrinsecamente prive di apporti concreti.  E’ del restoappena il caso di rimarcare che, in generale e, tanto più, ai fini della revisione «igiudizi soggettivi, le considerazioni personali, per quanto "autorevoli", sonoestranei al regime delle prove, e la loro utilizzabilità è interdetta (il teste, maqualsiasi contributo dichiarativo, deve versare in atti elementi di fatto, nonvalutazioni e giudizi personali: cfr. art. 194 c.p.p.)» (Sentenza n. 11261/2009,Caridi, cit.).4.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata si sottrae alle contestazioni diviolazione di legge e di vizio di motivazione, dando anzi compiutamente conto dellaragione per cui le nuove prove si mostrano inidonee a sovvertire l’accertamentooggetto del giudicato.A tale esito, che, appunto, evidenzia senza necessità di ulteriori elementi daacquisire, l’inidoneità dei nuovi apporti a fondare un giudizio di proscioglimento,correttamente la sentenza impugnata ha fatto conseguire la dichiarazione diinammissibilità dell’istanza di revisione, ai sensi degli artt. 631 e 634 cod. proc.pen.5.  Risultando i motivi in parte inammissibili in parte infondati, il ricorso deveessere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11032/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1625/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di BresciaNel processo in cui è parte civile:Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi di gravame, hainsistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza econseguenze di legge.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], all’esito di giudizio abbreviato,  è stato irrevocabilmentecondannato per i reati di bancarotta impropria ex art. 223, comma 1,  nn. 1 e 2 l.fall., e bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritti quale AmministratoreUnico e poi quale [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita il 10/09/2015.Gli era addebitato, sotto i distinti profili indicati, di avere concorso nell’incrementosimulato del capitale, apportando fittiziamente, a mezzo della società di dirittolettone [OSCURATO:PERSONA], riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (per il quale siprocedeva separatamente), un pacchetto di obbligazioni, in realtà inesistenti,emesse da [OSCURATO:PERSONA],  del valore nominale di euro 7.000.000. Pacchettoche, in particolare, era posto alla base dell'aumento di capitale deliberato il29/12/2011 e sottoscritto il 19/01/2012, così da esporre, nei bilanci al31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014 e nelle situazioni patrimoniali successive,un capitale sociale di oltre 7 milioni di euro del tutto fittizio.Il dolo del reato è stato tratto dalla consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dellainesistenza del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale socialedeliberato nel dicembre 2011, desunta dalle dichiarazioni etero-accusatorie delcoimputato [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime, a loro volta erano risultate riscontrate, da unlato, dal carattere tardivo delle attività di approfondimento e riscontrodocumentale, da [OSCURATO:PERSONA] delegate nell'anno 2014 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antongiovanni; e, dall'altro, dalla volontaria diserzione, da parte del prevenuto,dell'assemblea dei soci appositamente convocata dal collegio sindacale, per il14/07/2015, per deliberare in argomento.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedeva alla Corte di appello diBrescia, competente ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la revisionedel giudicato, adducendo, quali nuove prove dimostrative della sua innocenza,elementi volti a confutare i fatti posti a riscontro della chiamata in correità:a) la missiva, spedita a mezzo PEC in data 7/07/2015 e, quindi, una settimanaprima della seduta dell'assemblea, con cui egli, in qualità di amministratore, neinvocava il differimento per pregressi impegni personali, e una dichiarazionetestimoniale (teste ing. Zancuoghi), assunta in sede di investigazione difensiva, asostegno del fatto che l'impedimento fosse stato effettivamente addotto;b) altra missiva, recante la data del 22/06/2012, in apparenza riferibile, inqualità di mittente, alla banca spagnola ([OSCURATO:PERSONA]) che figurava depositaria del contotitoli intestato a [OSCURATO:SOCIETA], contenente il relativo saldo, nonché ladocumentazione inerente le verifiche che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto circal'autenticità di tale oggetto di corrispondenza;c) ulteriori dichiarazioni testimoniali al riguardo (oltre all’ing. Zancuoghi, i testiavv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA]), assunte nella medesima sede diinvestigazione difensiva.3. Con sentenza 20/04/2023  l'istanza di revisione era stata respinta dallaCorte di appello di Brescia, secondo cui gli elementi di prova presentati non eranoidonei a travolgere il giudicato in quanto: a) la giustificazione, tardivamenteesibita, della mancata presenza in assemblea non dava conto dell'esistenza di unimpedimento insuperabile, che potesse realmente spiegare l'assenzadell'amministratore da una riunione determinante per le sorti della società; b)l'approfondimento, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato presso la banca spagnola, erasimulato, alla luce delle insuperate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e neppure era datosapere quale fosse  stato l'esito delle verifiche  connesse; c) i dichiaranti FabioZancuoghi e [OSCURATO:PERSONA], che si professavano convinti della buona fede diToscano, esprimevano null'altro che opinioni personali; d) la dichiaranteAntongiovanni aveva affermato di essere venuta a conoscenza, già nell'aprile2015, due mesi prima della ricordata seduta assembleare, che [OSCURATO:SOCIETA] noncompariva tra i clienti di [OSCURATO:PERSONA], la quale, tramite la filiale italiana, avevadisconosciuto l'estratto conto titoli e la corrispondenza di cui al punto a).4. Adita con ricorso della difesa del [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della Corte diAppello, la Corte di Cassazione, con sentenza 20/02/2024, disponevaannullamento con rinvio.Incontroverso che il punto focale dedotto dalla istanza di revisione fosse ladimostrazione della assenza di consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della fittizietàdell'aumento del capitale sociale, la Corte osservava che, per riscontrare leaffermazioni del predetto coimputato, la sentenza passata in giudicato valorizzavasia le ricerche poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] solo nell'anno 2017, tardivamente equindi, in tesi, strumentalmente; sia la mancata e ingiustificata partecipazioneall'assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale.Secondo la sentenza di annullamento, poi, le prove dedotte per la revisione:a)  miravano ad accreditare il fatto che anche [OSCURATO:PERSONA] avesse condiviso,fin dall'anno 2014, la richiesta del collegio sindacale di avere certezza sul depositodelle obbligazioni presso la banca spagnola, convinto (secondo i testimoni indottidalla difesa) della loro esistenza e autenticità;b) indicavano che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato, per tempo, richiesta di rinviodell'assemblea dei soci, e ciò a prescindere dalla cogenza dell'impedimento cheaveva addotto a ragione del rinvio.Elementi, questi, con cui la sentenza della Corte di Appello non si poneva inadeguato confronto, negando indebitamente loro, a priori, ogni attitudine adincrinare il giudicato.In particolare, non teneva conto «del principio per cui il giudizio di attendibilità diun chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione, deve formareoggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti -  come nella specie -  lareale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontro esterno alledichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020,dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto,una mera rilettura di tipo logico e critico».In base a siffatte premesse, la sentenza rescindente disponeva l’annullamento conrinvio, rimettendo al giudizio rescissorio di colmare le evidenziate lacuneargomentative e di rivalutare «con piena libertà di apprezzamento la tenuta deiriscontri alla luce dell'intera piattaforma probatoria» nonché  specificando che «Ilfine della rivalutazione sarà quello di stabilire se le prove nuove addottepermettano di appurare fatti la cui emersione consenta, o meno, di sostenereulteriormente, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021,dell'amministratore».5. La sentenza 10/01/2025 della Corte di Appello di Brescia qui impugnata,pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione.La Corte territoriale ha ritenuto le prove nuove inidonee a ribaltare il giudicato alriguardo motivando che:a) nel giudizio di cognizione il riscontro alle dichiarazioni etero-accusatorie delTenconi era stato, in realtà, individuato in un ampio complesso di indici relativi almancato controllo del ricorrente sul conferimento, prima, e sulla tardiva e formaleed il 2015. In particolare, contrariamente a quanto segnalato dalla direzionedemolitoria delle nuove adduzioni, la sentenza di condanna aveva registrato che,a fronte dell’aumento di capitale del 2011, nel 2013 erano state avviate iniziativedi controllo, ma, nel contempo,  ne aveva rimarcato il carattere formale,strumentale e dilatorio, osservando anche che i relativi esiti negativi erano statiignorati.b) indice della consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’incremento fittizio delcapitale era poi, sin dall’origine, offerto dalla quota minima di capitale assegnataalla società lettone di [OSCURATO:PERSONA] nonostante il suo apporto milionario, inspiegabilese non in una prospettiva di compartecipazione dei soci ad una simulazione dellacomplessiva consistenza patrimoniale.c) La giustificazione della diserzione dell’assemblea offerta dalla richiesta di rinvioriscontrata dalla PEC in data 7/7/2015 e dalle dichiarazioni dello Zancuoghi nonspiegava, poi, la questione sostanziale in ordine al fatto che l’assemblea non fossestata rinviata nonostante l’impossibilità di partecipazione dei due fratelli Toscanoche rappresentavano il 90% del capitale.d) le dichiarazioni offerte a supporto dell’istanza di revisione non andavano oltrel’accreditamento dell’apparenza di inconsapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA].e)  la ricevuta bancaria datata 22/6/2012 relativa ai titoli rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] e larichiesta di informazioni inoltrata nel 2017 da parte di tale «[OSCURATO:PERSONA]»,intesa a conoscere se la busta contenente la ricevuta provenisse effettivamenteda [OSCURATO:PERSONA], con risposta positiva da parte del servizio clienti CORREOS - ufficiopostale di Madrid, non recavano una effettiva novità posto che la comunicazionedella banca aveva  una datazione compatibile con quella relativa al carteggio che,secondo il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] nelmese di luglio del 2013, carteggio già considerato nel quadro probatorio originario.f) l’affermazione della consapevolezza fraudolenta del ricorrente, nel quadrocomplessivo valutato dalla condanna, era corroborata dal rilievo della totale inerziadello stesso  nell’informare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale dopo che, come riferito dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], ad aprile 2015 era già pervenuta dalla sede milanese di BBVAdocumentazione atta a smentire la bontà dell'aumento di capitale; circostanza,questa, che, secondo la Corte territoriale, rimarca e disambigua il significato dellamancata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea del mese di luglio.6. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso la difesadell’imputato  proponendo  tre motivi di seguito illustrati  nei limiti stabiliti dall'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.6.1. Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in quanto la sentenzaimpugnata aveva pretermesso ogni valutazione in ordine ai contenuti dellamemoria depositata dalla difesa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].6.2. Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata: a) aveva pronunciatol’inammissibilità, violando il giudicato interno implicito di ammissibilità formatosiall’esito della fase precedente, così omettendo anche di confrontarsi in concretocon il portato delle prove nuove dedotte;  b) non si era uniformata ai criteri indicatidal giudizio rescindente della Corte di Cassazione in ordine all’accertamento deldolo, in particolare non avendo verificato nel merito la portata disarticolante dellenuove prove sul riscontro dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].6.3. Inosservanza di legge processuale e vizio di motivazione in ordine al concorsonel reato del ricorrente in quanto la sentenza impugnata aveva travisato le provededotte. In particolare la Corte territoriale:a) aveva disatteso la reale giustificazione dell’assenza del [OSCURATO:PERSONA] all’assembleadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza confrontarsi, oltre che con il contenuto della PEC, checonteneva una richiesta di rinvio, con le circostanze addotte dallo Zancuoghi,secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva plausibilmente accreditato come socio di maggioranzala [OSCURATO:PERSONA], circostanza che dava conto della ragione di una assemblea svoltasenza gli apparenti soci di maggioranza;b)   non aveva valutato come la busta del 22/6/2012, le dichiarazioni di Zancuoghi,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deponessero per una reale, fattiva e tempestivaLa sentenza aveva svalutato la portata demolitoria della nuova prova, limitandosiad una «mera e difettosa rilettura degli obsoleti fatti storici, superati, invero, daquanto cristallizzato nel rinnovato compendio probatorio», così contravvenendo alcanone imposto dal rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.  Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo, con cui, come premesso, il ricorrente si duole che la sentenzaimpugnata non abbia tenuto in considerazione la memoria  depositata dalla difesain data 10/1/2025,  è infondato ed ai limiti della inammissibilità.2.1. In generale, è consolidato, al riguardo, l’orientamento secondo cui « L'omessavalutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravamecome causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesiprevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridicadella motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambitosiano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudicecui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolteo siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio.» (Sez. 4, Sentenza n. 18385del 09/01/2018, Rv. 272739 – 01. Cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 18453 del28/02/2012, Rv. 252713 – 01).In tema, è anzi stato precisato che «La parte che deduce l'omessa valutazione dimemorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo diimpugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nellememorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato» (Sez. 5 - ,Sentenza n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 - 01).2.2. Nella prospettiva così segnata, è dirimente osservare che i contenuti dellamemoria, che, secondo il ricorso, sarebbero stati pretermessi, da un lato, eranoprivi di effettiva novità rispetto ai motivi dell’istanza di revisione, dall’altro, simostrano inclusi nella valutazione offerta dalla sentenza impugnata.  Questa, inparticolare, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, non trascura né larisultanza delle verifiche compiute presso la [OSCURATO:PERSONA] sulla effettività del saldo delconto titoli, né quella della richiesta di rinvio dell’assemblea. Vero è, invece, che asiffatte circostanze attribuisce un significato che non disarticola l’assuntoprincipale in ordine alla tardiva e strumentale attivazione del [OSCURATO:PERSONA] per laverifica della effettività della posta.3. Il secondo motivo è infondato nelle sue specifiche articolazioni.3.1. Come premesso, in primo luogo, il ricorrente si duole del fatto che la Corted’appello abbia dichiarato l’inammissibilità della revisione, violando il giudicatoimplicito che sulla ammissibilità dell’istanza si era formato nel corso della fase delgiudizio di rinvio. L’argomento deve essere disatteso.3.1.1. In senso contrario all’assunto del ricorrente, deve osservarsi che lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ammissibilità della richiesta direvisione ha natura di pronuncia interna, in sé insuscettibile di definire un puntooggetto di autonomo giudicato, implicito o esplicito.Al riguardo il magistero nomofilattico ha, appunto affermato che, nell’attualesistema normativo, in cui, diversamente dal regime delineato nel sistema delcodice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione unadistinzione tra fase rescindente e fase rescissoria,  «la delibazione quantoall'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che ilgiudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza - è necessariorimarcarlo, per le contestazioni avanzate sul punto da uno dei difensori delle particivili - meramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa; tantoche solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve esseredichiarata, nessuna esplicita dichiarazione di ammissibilità essendo, invece,contemplata dalla legge. In tal senso va affermata l'applicabilità del principiostabilito dal comma 4 dell'art. 591 c.p.p., da ritenere norma generale, riferibile adogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione. Il che, peraltro,mentre, da un lato, dovrebbe condurre ad affermare l'inoppugnabilità delladecisione che dichiari l'ammissibilità del giudizio di revisione (o, più correttamente,dell'ordinanza che, nel corso del giudizio - impropriamente denominato -rescissorio, rigetti l'eccezione di inammissibilità), dall'altro lato (ma ci si trova difronte, come pare evidente, ad un problema del tutto diverso), l'eventualequestione sull'inammissibilità dell'impugnazione sollevata nel corso del giudiziopotrebbe convergere nell'area di operatività dell'art. 586 (non a caso evocato - masenza farne derivare conseguenze coerenti con lo stesso contenuto intrinseco dellacensura - dal Pubblico ministero ricorrente) » (Sez. U, Sentenza n. 624 del26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220441 – 01).Che l’ammissibilità della revisione sia insuscettibile di porsi quale oggetto digiudicato interno, rimanendo confinata nelle pronunce incidentali ed interne alprocedimento, è affermazione che è stata di recente espressamente ribadita,seppure in prospettiva particolare (v. Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 25/03/2025,n. 18064 , in motivazione, paragrafo 3.1: «Pertanto l'emissione del decreto dicitazione a giudizio non osta alla declaratoria di inammissibilità della richiesta direvisione, posto che, per definizione, nessuna preclusione, né tantomeno alcungiudicato interno, potrebbe formarsi sul punto »).L’assunto enunciato, del resto, è confermato dal predicato secondo cui, anchesuperata la fase preliminare de plano e datosi accesso al giudizio di revisione,  «èconsentito alla corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanzae di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso algiudizio di merito» (Sezioni Unite Pisano cit, in motivazione, par. 9.3.).3.1.2. La conclusione che l’attuale struttura del giudizio di revisione è inidonea adeterminare preclusioni in ordine alla valutazione di inammissibilità non èmodificata dalla circostanza che il pregresso giudizio rescindente abbia avuto adoggetto una sentenza di rigetto.In difetto, quantomeno, di enunciazioni particolari, l’annullamento con rinvio dellapronuncia di rigetto era destinato a ripristinare la condizione processuale che, perle enunciate ragione generali, non riconosceva preclusioni in ordine alla pronunciadi inammissibilità.3.2. Infondato è anche l’assunto secondo cui la sentenza impugnata ha violato ilmandato rescissorio che imponeva una rivalutazione complessiva dell’attendibilitàdel chiamante in correità a fronte della contestazione dei riscontri.3.2.1. Al riguardo, mette conto evidenziare che la Corte di Cassazione, nel giudiziorescindente, aveva rimesso al giudizio rescissorio la complessiva valutazione dellaprova del dolo nel quadro in cui andavano riscontrate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Merita, in particolare, chiarire il senso del richiamo «del principio per cui il giudiziodi attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione,deve formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti -  come nellaspecie -  la reale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontroesterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del11/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, aloro contrasto, una mera rilettura di tipo logico e critico».3.2.2. Sotto un primo profilo, il principio richiamato non imponeva che, a frontedella contestazione dei riscontri, la revisione procedesse direttamente  alla verificadel merito della attendibilità del chiamante in correità.Se è consolidato l’orientamento secondo cui la contestazione dei fatti portati ariscontro costituisce presupposto per procedere alla verifica della attendibilità delcollaboratore di giustizia (Sez. 5, Sentenza n. 5217 del 11/12/2020, dep.10/02/2021, Rv. 280335 – 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23967 del 23/03/2023, Rv.284688 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Caridi,  Rv. 243919 -01), ciò non implica che la contestazione medesima non sia soggetta alla verificapreliminare di ammissibilità, in particolare, per quanto qui di interesse, ai sensidei criteri di cui agli artt. 630 comma 1 lett. c) e 631 cod. proc. pen.Come è stato correttamente osservato proprio nell’ambito della medesima lineainterpretativa qui richiamata,  «dal punto di vista più strettamente normativo, vapure rilevato come l'art. 634 c.p.p., nel suo comma 1, richiami l'art. 631 c.p.p.che, a sua volta, impone l'inammissibilità della domanda ove gli elementi propostinon siano tali da "dimostrare" che il condannato deve essere prosciolto. Dunque,se non si vuole disattendere né tradire tale precetto, occorre una dimostrazione,cioè un apparato logico inferenziale comunque esplicativo delle ragioni chefondano - concettualmente - anche solo la resa valutazione di immediatamentepercepibile infondatezza» (Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 04/02/2009, Rv. 243919- 01). Il carattere di immediata rilevabilità così evocato quale criterio per stabilirel’inammissibilità nemmeno attiene all’estensione del discorso esplicativo bensì alla«sequenza logica di concetti risolutivi che si impongano per la loro valenzadimostrativa, ex se (per l'insuperabile forza logico- argomentativa, nel contestoprocessuale in questione) » (ibidem).In generale, pertanto, quando anche la revisione sia fondata sulla contestazionedei riscontri posti a fondamento dell’affermazione di attendibilità di dichiarazioniai sensi dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen., si configura pur sempre  unpreliminare vaglio della idoneità delle allegazioni così introdotte a disarticolarel’apparato  di corroborazione della fonte apprezzato nella sentenza irrevocabile.3.2.3. Nel caso in esame non si ricavano indicazioni differenti dalla motivazionedella pronuncia rescindente.In particolare, il sintagma «senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto, una merarilettura di tipo logico e critico», apposto a chiusura del passaggio dellamotivazione  sopra richiamato,  non deve intendersi riferito alla natura dei riscontribensì a quella delle prove nuove dedotte per falsificarli. Rilievo, questo, che neconferma l’inquadramento nella linea interpretativa dell’orientamento richiamatoall’interno del quale era stato appunto, già in tempo risalente, chiarito che « Sefosse vera la proposizione che qui si contrasta, sarebbe ammissibile - a fronte diun giudicato che rinviene il riscontro esterno in un'argomentazione di tipo logico -ammettere in revisione elementi che tendessero a dimostrare il difetto di logicitàdel riscontro. E' di tutta evidenza che ciò esulerebbe in modo macroscopicodall'ambito del concetto codicistico di revisione, perché tenderebbe a sovrapporreuna mera valutazione (non una prova) a quella fatta nel giudicato»(Sez. 1, Sentenza n. 11261/2009, Caridi, cit.).In altri termini, la sentenza di annullamento, mentre chiedeva il confronto con glielementi che si ponevano a confutazione dei riscontri, consentiva che siffattoconfronto fosse svolto secondo le regole aperte, desumibili dall’ordinamentoprocessuale e dall’art. 192 cod. proc. pen. in particolare in termini che includonoanche la possibilità di valutare elementi fattuali e logici tratti da una rilettura delcontesto.D’altro canto, l’indicazione del rinvio si poneva così in continuità con il consolidatoinsegnamento giurisprudenziale secondo cui «La chiamata in correità, perchépossa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione diresponsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla suaintrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci". Questi, dal punto di vistaoggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, nonpredeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchéquesti possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, edanche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmenteautonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto chei riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in casocontrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbesu tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità» (Sez. 4, Sentenza n. 5821del 10/12/2004 Ud.  (dep. 16/02/2005 ) Rv. 231301 – 01. Cfr. ex multis ancheSez. 2 - , Sentenza n. 35923 del 11/07/2019 Ud.  (dep. 09/08/2019 ) Rv. 276744- 01].A chiusura del ragionamento si pone la constatazione che la stessa sentenza diannullamento con rinvio non aveva in alcun modo contestato che gli elementi,essenzialmente di natura logica, originariamente posti a fondamento dellacorroborazione della chiamata in correità avessero le connotazioni astratte perassumere la valenza di riscontri, avendo invece addebitato alla sentenza di rigettodi non essersi posta in adeguato confronto con gli elementi fattuali che erano statidedotti per fondarne la valenza.3.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve affermarsi che lasentenza impugnata, laddove ha verificato l’inidoneità dei nuovi elementi a fondareil proscioglimento del ricorrente vagliandone la portata disarticolante sulcomplessivo apparato di riscontri fattuali e logici su cui si era basata la condanna,non si è posta in contrasto né con un giudicato interno né con il principio enunciatodalla sentenza rescindente.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. Secondo quanto esposto, il ricorso lamenta che la sentenza impugnata nonabbia valutato la portata disarticolante che le nuove prove erano in grado diesercitare, in via diretta, sull’apparato di riscontri della chiamata in correità, ed,in via indiretta, sulla prova del dolo del ricorrente, secondo la linea argomentativache era stata colta dalla sentenza rescindente.4.2. L’argomento difensivo non coglie nel segno, posto che la Corte territoriale nonha trascurato di rilevare il significato diretto dei nuovi elementi di prova bensì neha misurato la reale portata nel quadro complessivo della sentenza di condannae, specificamente, dell’apparato di riscontri della chiamata di correità. Valutazioneal cui esito ha ritenuto le novità inidonee a disarticolare la base del pregressogiudicato, per l’effetto esprimendo un giudizio di inammissibilità ai sensi dell’art.631 cod. proc. pen.In tal senso, la sentenza impugnata ha appunto vagliato la tenuta delledichiarazioni mediante la corroborazione offerta dal complesso dei fatti e dallasequenza delle condotte in cui ha individuato idonei riscontri logico-fattuali dellaconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in conformità a criteri logico-giuridici di cui si èsopra riconosciuta la correttezza.Nello specifico, ha valorizzato le emergenze che indicavano come il ricorrente, inprimo luogo, dovesse essere partecipe della frode, avuto riguardo al fattopregnante di come era stata articolata la formazione delle quote, senza alcunaplausibile proporzione con la apparente consistenza del conferimento incriminato.Ciò in termini che manifestavano una anomalia rimasta priva di spiegazionealternativa. Si trattava di argomento presente sin dalle prime sentenze di merito,seppure rimasto sottotraccia nelle successive considerazioni.  Con tale contenutoil ricorso nemmeno si confronta specificamente.La sentenza impugnata ha altresì rimarcato che il ricorrente aveva operatoverifiche sulla posta soltanto mediante le ricerche effettuate nel 2017, in modomanifestamente tardivo. Ciò quando, oltretutto, secondo quanto rimarcato dallestesse dichiarazioni dello Zancuoghi (punto 15) era stato rilevato il mancatoreimpiego dei frutti finanziari del cespite. Specificamente, comunque, secondo laricognizione del giudicato operata dalla sentenza di revisione, era nei fatti chel’attivazione era stata soltanto formale e dilatoria, seppure esibita prima del 2017secondo quanto già registrato dalle sentenze di condanna.Atteggiamento che era stato, poi, confermato dal fatto che nessuna reazione avevafatto seguito alla notizia della inesistenza del titolo pervenuta nell’aprile 2015,come riferito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] .In particolare, la sentenza impugnata, nella prospettiva indicata, ha evidenziatocome, a seguito di siffatta risultanza dirompente ove ignota, nessuna iniziativa erastata presa per avvisare il [OSCURATO:PERSONA] sindacale che, all’epoca, ormai da quattro anniera impegnato nella verifica del misterioso asset finanziario collocato in contestisino a quel momento impenetrabili.Nel  quadro sostanziale così composto, la Corte territoriale ha collocato anchel’assenza all’assemblea del luglio 2015 che, ove pure giustificata formalmente dallaPEC con richiesta di rinvio e supportata dalla versione del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lavera socia di maggioranza era la [OSCURATO:PERSONA] (sicchè – era sotteso – non eranecessario attendere la partecipazione dei due [OSCURATO:PERSONA] che, almeno formalmente,rappresentavano il 90% del capitale), si mostrava nella sostanza un espedienteper non dare conto della realtà sino a quel momento ed ancora a lungo fattaoggetto di dissimulazione.Con indicazione specifica, poi, la sentenza impugnata ha osservato che il riscontroin ordine alla missiva della BBWA nemmeno costituiva una reale novità e,comunque, non aveva effetto disarticolante, posto che la comunicazione in rilievo«ha dal canto suo datazione compatibile con le indicazioni provenienti daMALEVOLTI allorché citava il carteggio fornito da [OSCURATO:PERSONA] al CollegioSindacale nel mese di luglio del 2013; di talchè in nulla modifica l'assetto cognitivodella vicenda».Il percorso motivazionale, pertanto, ricostruisce dapprima originari indici dicollusione nella formazione delle quote societarie, poi una inerzia del [OSCURATO:PERSONA] nelpreliminare controllo del cespite che già si mostrava inadeguata alle verifiche cheerano richieste per l’introduzione di apporti di capitale. Inerzia, questa,  che,secondo l’incedere motivazionale qui in esame, soprattutto, si mostrava nel tempoinspiegabile, allorché diacronicamente il cespite risultava  sterile a fronte di quellache doveva essere la sua naturale fruttuosità. Il significato si confermava nellecondotte finali, in cui, appresa l’indicazione in ordine alla irreperibilità del cespitefinanziario presso la banca depositaria, il [OSCURATO:PERSONA] nulla comunicava al Collegiosindacale, rimanendo persino secondario, a questo punto, il fatto che avessedisertato l’assemblea a tal fine fissata e, a fortiori, il fatto che tale assenza fosseo meno formalmente giustificata.La motivazione, quindi,  delinea in modo concreto e logicamente giustificato unstrumentale e dilatorio che, nella prospettiva assunta, viene riconosciuto qualeriscontro esterno della consapevolezza dell’attuale ricorrente.La circostanza che la forza rappresentativa dell’elemento così chiamato ariscontrare le dichiarazioni etero-accusatorie non sia capace di valenzaautosufficiente nella dimostrazione della consapevolezza e della collusione nellafrode da parte del [OSCURATO:PERSONA] è rilievo inidoneo a deprivare la risultanza della qualitàdi riscontro che è integrata allorché la stessa si mostra dotata di una elevata esignificativa compatibilità con il contenuto dell’accusa individualizzata.Si tratta di prospettiva, quella così assunta dalla motivazione, che rispetta ilmandato rescissorio e delinea una prospettiva di ricostruzione logica delle vicendein cui le dichiarazioni del coimputato trovano valido riscontro se  non autonoma econvergente prova parallela.Non manifesta nessun vizio, poi, la motivazione della sentenza impugnata laddoveassume che le varie dichiarazioni dei testi indicati nella richiesta siano prive diconcludenza nello scenario cognitivo così composto. I dichiaranti, invero, nonadducono elementi oggettivi ulteriori rispetto a quelli considerati, limitandosi acorredarli di opinioni che, oltre ad essere per lo più basate su intuizioni personaliai limiti della illazione, sono intrinsecamente prive di apporti concreti.  E’ del restoappena il caso di rimarcare che, in generale e, tanto più, ai fini della revisione «igiudizi soggettivi, le considerazioni personali, per quanto "autorevoli", sonoestranei al regime delle prove, e la loro utilizzabilità è interdetta (il teste, maqualsiasi contributo dichiarativo, deve versare in atti elementi di fatto, nonvalutazioni e giudizi personali: cfr. art. 194 c.p.p.)» (Sentenza n. 11261/2009,Caridi, cit.).4.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata si sottrae alle contestazioni diviolazione di legge e di vizio di motivazione, dando anzi compiutamente conto dellaragione per cui le nuove prove si mostrano inidonee a sovvertire l’accertamentooggetto del giudicato.A tale esito, che, appunto, evidenzia senza necessità di ulteriori elementi daacquisire, l’inidoneità dei nuovi apporti a fondare un giudizio di proscioglimento,correttamente la sentenza impugnata ha fatto conseguire la dichiarazione diinammissibilità dell’istanza di revisione, ai sensi degli artt. 631 e 634 cod. proc.pen.5.  Risultando i motivi in parte inammissibili in parte infondati, il ricorso deveessere rigettato con condanna del ricorrente alle spese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePDFinvalido *P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidentePDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 11032/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris