CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 1958
Cassazione n. 36594/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1958 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 18/11/2020 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di BIELLA 1'11/9/2018 nei confronti di FAVA wilto FABRIZIO per il Ydi cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo: -vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'attribuzione della paternità al ricorrente della firma apposta sull'assegno; -vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel corrne primo motivo di ricorso la difesa rileva il vizio di motivazione quanto alla ritenuta riferibilità della firma apposta sull'assegno al ricorrente e, conseguentemente, in ordine alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e, facendo riferimento alla condotta complessivamente tenuta, ha evidenziato come i fatti fossero riferibili al ricorrente. Come indicato nella sentenza impugnata, infatti, il Fava ha chiamato personalmente le persone offese, ha contrattato gli acquisti, ha apposto un timbro a lui esclusivamente riferibile e ha anche mostrato il proprio documento di identità quando la merce è stata consegnata. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a essere manifestamente infondate, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale liquidata in favore della parte civile. La doglianza è manifestamente infondata.Come evidenziato dalla Corte territoriale rispondendo all'analoga critica contenuta nei motivi di appello, infatti, la somma di euro 2.000,00 è assolutamente congrua all'ammontare del danno ad oggi ipotizzabile e tale valutazione, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]