Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26343/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29348-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G-FIESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1445/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate — Riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha confermato la pronuncia della CTP di Salerno ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di notifica della cartella e decadenza dal potere impositivo.

Il ricorso è affidato ad unico motivo.

È rimasta intimata la società contribuente.

CONSIDERATO Occorre dare atto che il ricorso è tempestivo, beneficiando della sospensione dei termini per emergenza sanitaria Covid 19 (d.l. 18/2020 e 23/2020).

Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per aver la CTR reso una decisione totalmente carente delle argomentazioni giustificative del rigetto dell'appello erariale, promosso al fine di vedere dichiarata la regolarità della notificazione degli atti esecutivi impugnati, tenuto conto che l'Agente della Riscossione aveva versato in atti gli avvisi di ricevimento attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio, peraltro riportati anche nel ricorso per cassazione ai fini dell'autosufficienza. ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro Ric. 2020 n. 29348 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ",autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI — 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle Ric. 2020 n. 29348 sez.

MT ud. 11-05-2022 -3- allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass.

VI — 5, n. 22022/2017).

Nella fattispecie in esame la CTR è incorsa nel suddetto vizio essendosi limitata ad affermare che "Per quel che attiene al mento circa la decadenza e la prescrizione va senz'altro confermata la sentenza di primo grado poiché PADER non ha esaustivamente documentato quanto già dedotto dalla società ricorrente in primo grado.

Si precisa che PADER era rimasto in quel grado contumace", senza null'altro aggiungere e, in particolare, senza esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a decretare l'incompletezza e non esaustività della documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania - Salerno, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29348-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G-FIESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1445/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate — Riscossione ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania — Salerno che ha confermato la pronuncia della CTP di Salerno ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di notifica della cartella e decadenza dal potere impositivo. Il ricorso è affidato ad unico motivo. È rimasta intimata la società contribuente. CONSIDERATO Occorre dare atto che il ricorso è tempestivo, beneficiando della sospensione dei termini per emergenza sanitaria Covid 19 (d.l. 18/2020 e 23/2020). Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360, co. n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per aver la CTR reso una decisione totalmente carente delle argomentazioni giustificative del rigetto dell'appello erariale, promosso al fine di vedere dichiarata la regolarità della notificazione degli atti esecutivi impugnati, tenuto conto che l'Agente della Riscossione aveva versato in atti gli avvisi di ricevimento attestanti il perfezionamento del procedimento notificatorio, peraltro riportati anche nel ricorso per cassazione ai fini dell'autosufficienza. ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro Ric. 2020 n. 29348 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ",autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI — 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle Ric. 2020 n. 29348 sez. MT ud. 11-05-2022 -3- allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI — 5, n. 22022/2017). Nella fattispecie in esame la CTR è incorsa nel suddetto vizio essendosi limitata ad affermare che "Per quel che attiene al mento circa la decadenza e la prescrizione va senz'altro confermata la sentenza di primo grado poiché PADER non ha esaustivamente documentato quanto già dedotto dalla società ricorrente in primo grado. Si precisa che PADER era rimasto in quel grado contumace", senza null'altro aggiungere e, in particolare, senza esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a decretare l'incompletezza e non esaustività della documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania - Salerno, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese
Sentenza Cassazione n. 26343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris