CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato stato riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata applicazione della diminuzione della pena in considerazione della configurabilità del tentativo, è generico e, comunque, eccentrico rispetto alla ritenuta sussistenza del furto consumato; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché trattasi di furto pluriaggravato consumato in data 16 maggio 2012 (con pena edittale massima di 10 anni, come previsto dall'art. 625 comma 2 cod. pen.) e, di conseguenza, il termine prescrizionale prorogato è di anni 12 e mesi sei; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere estérisor [OSCURATO:PERSONA]