CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma con la quale è stata sostanzialmente confermata la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio) per i due furti aggravati contestati in rubrica (l'uno tentato e l'altro consumato); - che entrambi i motivi di ricorso - a mezzo dei quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto contestato al capo 1) in termini di desistenza volontaria e quello contestato al capo 2) in termini di tentativo - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pagg. 2 e 3 della motivazione della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); - che, pertanto, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.M