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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 30127/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 21/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso, in data 10/09/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione rispettivamente loro ascritti.

Ritenuto che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi i motivi proposti, che contestano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 2-5 della sentenza impugnata); Ritenuto che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo proposto, che parimenti contesta il vizio di motivazione in relazione alla pronuncia sulla responsabilità, ugualmente non è consentito dalla legge per la medesima ragione ed il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce delle valutazioni espresse dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 21/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso, in data 10/09/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di ricettazione rispettivamente loro ascritti. Ritenuto che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi i motivi proposti, che contestano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (v. pagg. 2-5 della sentenza impugnata); Ritenuto che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo proposto, che parimenti contesta il vizio di motivazione in relazione alla pronuncia sulla responsabilità, ugualmente non è consentito dalla legge per la medesima ragione ed il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce delle valutazioni espresse dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris