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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18926/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissiiblità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 20 agosto 2023, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto di due diverse istanze con le quali lo stesso aveva chiesto rispettivamente la consegna di alcuni supporti digitali e l'installazione di programmi sul PC per consentire il funzionamento di supporti digitali già in suo possesso .

A ragione della decisione, il Giudice adito osserva che l'Amministrazione aveva già provveduto a consegnare il materiale richiesto con le cautele previste dal regime speciale cui il detenuto risulta essere sottoposto e che Gallico non aveva indicato, nemmeno in via orientativa, i softwares che potevano essere installati per risolvere le difficoltà lamentate.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 35-bis, corna 3, Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe dovuto qualificare il reclamo del detenuto come richiesta di ottemperanza.

Come si evince dal contenuto dell'ordinanza impugnata, oggetto della lamentela era la mancata esecuzione, nonostante la nomina del commissario ad acta, di precedenti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza che avevano imposto all'amministrazione la consegna dei supporti ottici.

La risposta dell'amministrazione di avere provveduto alla consegna dei documenti richiesti non tiene conto della giacenza presso il casellario di atti e documenti "non consentiti".

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazioni di legge processuale con riferimento agli artt. 17, 19 e 125 cod. proc. pen.

Il decidente ha riunito i procedimenti senza coinvolgere le parti.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione del vizio di motivazione in relazione all'art. 35-bis Ord. pen.

Lamenta cne è stata attribuita decisiva rilevanza alla mancata indicazione da parte del detenuto del tipo di software utile a consentire l'ottemperanza al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, trascurando che solo l'Amministrazione, proprietaria del computer, è in grado di fornire tali informazioni. 2.4., Con il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 666, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Lamenta che erroneamente i provvedimenti oggetto della richiesta di ottemperanza sono stati considerati integralmente adempiuti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va precisato che l'esame in un unico procedimento delle istanze del detenuto è stata disposta in udienza nel contraddittorio della difesa, che non si è opposta sicché la "riunione" è stata legittimamente disposta.

2. Correttamente il Magistrato di sorveglianza, in assenza in entrambe le istanze prese in esame di puntuali riferimenti a precedenti provvedimenti non eseguiti, ha escluso che si trattasse di richieste di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, corna 5, Ord. pen. e le ha prese in esame come reclami.

Come è noto il detenuto, nel rivolgersi al magistrato di sorveglianza può azionare più strumenti giuridici a seconda della pretesa dedotta; se è una nc4 situazione di diritto soggettivo esercitabile nei confronti dall'Amministrazione penitenziaria, si è presenza di un reclamo giurisdizionale e la decisione è di regola impugnabile dinnanzi Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.; se si contestano le modalità di esercizio dei diritti soggettivi si è in presenza di un reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Mantiglia, Rv. 281998 — 01; Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Gallico, Rv. 282010 — 01)

2.1. Nella specie, a prescindere dal tipo di situazione soggettiva dedotta come lesa, le richieste oggetto del reclamo sono state correttamente dichiarate inammissibili perché formulate o senza confrontarsi con le ragioni dell'amministrazione, che ha giustificato il trattenimento con le esigenze di cautela imposte dal regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. — è il caso della richiesta di consegna di alcuni supporti digitali - oppure in termini così generici da non consentire la precisa individuazione del pregiudizio subito e del rimedio per farvi fronte — è il caso della richiesta di l'installazione di programmi sul PC.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore dena Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissiiblità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 20 agosto 2023, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto di due diverse istanze con le quali lo stesso aveva chiesto rispettivamente la consegna di alcuni supporti digitali e l'installazione di programmi sul PC per consentire il funzionamento di supporti digitali già in suo possesso . A ragione della decisione, il Giudice adito osserva che l'Amministrazione aveva già provveduto a consegnare il materiale richiesto con le cautele previste dal regime speciale cui il detenuto risulta essere sottoposto e che Gallico non aveva indicato, nemmeno in via orientativa, i softwares che potevano essere installati per risolvere le difficoltà lamentate. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 35-bis, corna 3, Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe dovuto qualificare il reclamo del detenuto come richiesta di ottemperanza. Come si evince dal contenuto dell'ordinanza impugnata, oggetto della lamentela era la mancata esecuzione, nonostante la nomina del commissario ad acta, di precedenti provvedimenti del Magistrato di sorveglianza che avevano imposto all'amministrazione la consegna dei supporti ottici. La risposta dell'amministrazione di avere provveduto alla consegna dei documenti richiesti non tiene conto della giacenza presso il casellario di atti e documenti "non consentiti". 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazioni di legge processuale con riferimento agli artt. 17, 19 e 125 cod. proc. pen. Il decidente ha riunito i procedimenti senza coinvolgere le parti. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione del vizio di motivazione in relazione all'art. 35-bis Ord. pen. Lamenta cne è stata attribuita decisiva rilevanza alla mancata indicazione da parte del detenuto del tipo di software utile a consentire l'ottemperanza al provvedimento del Magistrato di sorveglianza, trascurando che solo l'Amministrazione, proprietaria del computer, è in grado di fornire tali informazioni. 2.4., Con il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 666, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta che erroneamente i provvedimenti oggetto della richiesta di ottemperanza sono stati considerati integralmente adempiuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va precisato che l'esame in un unico procedimento delle istanze del detenuto è stata disposta in udienza nel contraddittorio della difesa, che non si è opposta sicché la "riunione" è stata legittimamente disposta. 2. Correttamente il Magistrato di sorveglianza, in assenza in entrambe le istanze prese in esame di puntuali riferimenti a precedenti provvedimenti non eseguiti, ha escluso che si trattasse di richieste di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, corna 5, Ord. pen. e le ha prese in esame come reclami. Come è noto il detenuto, nel rivolgersi al magistrato di sorveglianza può azionare più strumenti giuridici a seconda della pretesa dedotta; se è una nc4 situazione di diritto soggettivo esercitabile nei confronti dall'Amministrazione penitenziaria, si è presenza di un reclamo giurisdizionale e la decisione è di regola impugnabile dinnanzi Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.; se si contestano le modalità di esercizio dei diritti soggettivi si è in presenza di un reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Mantiglia, Rv. 281998 — 01; Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Gallico, Rv. 282010 — 01) 2.1. Nella specie, a prescindere dal tipo di situazione soggettiva dedotta come lesa, le richieste oggetto del reclamo sono state correttamente dichiarate inammissibili perché formulate o senza confrontarsi con le ragioni dell'amministrazione, che ha giustificato il trattenimento con le esigenze di cautela imposte dal regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. — è il caso della richiesta di consegna di alcuni supporti digitali - oppure in termini così generici da non consentire la precisa individuazione del pregiudizio subito e del rimedio per farvi fronte — è il caso della richiesta di l'installazione di programmi sul PC. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore dena Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 18926/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris