CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28917/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA]’COOPERATIVA – Intimata– avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 1457/2019 depositata il27/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente) venne convenuta davanti al Tribunale di Roma dalla società [OSCURATO:PERSONA] BPs.p.a., quale mandataria della società [OSCURATO:PERSONA] 2, per vedere accertata la simulazione assoluta, e quindi la nullità, di due atti di trasferimento aventi ad oggetto un medesimo compendio immobiliare, ed in subordine la revocatoria ex art. 2901 cod.civ. dei medesimi atti di compravendita. 2. Con sentenza n. 16385 /201 2 il Tribunale di Roma accolse parzialmente, ovvero limitatamente alla revocatoria, la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] BP , dichiarando gli atti di compravendita inefficaci nei confronti di quest’ultima. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA] p ropose appello sollevando eccezione di improcedibilità del giudizio di primo grado per nullità della procura a margine dell’atto di citazione di controparte , e contestando nel merito la decisione del Tribunale. Si costituì in contraddittorio [OSCURATO:PERSONA]Società C ooperativa , incorporante SGC, quale mandatario della società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. , contestando i motivi di appello. 4. Con sentenza n. 1417/2019 , depositata in data 27 / 2 / 2019 , la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Avverso la pred etta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi . 6. L ’ intimat a non ha svolto attività difensiva. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i l primo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – Improcedibilità del giudizio per nullità della procura”. Si duole che l’eccezione da essa formulata sul difetto di procura sia ben diversa da quella intes a dalla Corte territoriale, giacché essa non verteva sulla riferibilità della sottoscrizione al [OSCURATO:PERSONA] M ercanti, bensì al potere di costui di conferire procura alle liti per conto della mandataria società [OSCURATO:PERSONA] BP. All a carenza del potere de l Brunetto D e M ercanti di conferire procura alle liti in nome per conto di società [OSCURATO:PERSONA] BP conseguirebbe la nullità dell’atto di citazione in primo grado e la conseguente improcedibilità dell’intero giudizio di primo grado, stante l’invalidità di tutti gli atti compiuti da difensore privo di valida procura. 2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che , in violazione del requisito prescritto apena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., la ricorrente omette di riportare n el ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure (nello specifico, della procura alle liti conferita dal [OSCURATO:PERSONA] in nome per conto dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] BP), della quale non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirla (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). 3. C on i l secondo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,“Violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. –Difetto della concorrenza dei requisiti dell’actio pauliana”. Si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di frodare i propri creditori, erroneamente valutando le emergenze processuali. 3.1 Al riguardo va rilevato che in nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati “fatti” in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360, n. 5 , cod. proc. civ. , ome ssa, insufficiente o contraddittoria, né tantomeno risulta esplicitato il carattere decisivo dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una “questione”o un “punto”. Non a caso, infatti, il citato art. 360 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal d.lgs. 40/2006 nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un “ fatto ” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. 3.2 Nella specie, invece, la ricorrente, lungi dall ’ individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonché di carattere decisivo), si limita a denunciare che la Corte avrebbe erroneamente valutato le emergenze processuali. 3.3 In proposito, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre Cass., Sez. V, ord., 05/02/2011, n. 2805; Cass., Sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. n. 12121 del 2004). 3.4 Inoltre, la deduzione del vizio di falsa applicazione dell ’ art. 2729, 1° comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di erronea applicazione si deve innestare,ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. 3.5 Di contro , la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di erronea applicazione dell’art. 2729 cod. civ. quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senzaspiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, 1° comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). 3.6 In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (erronea applicazione dell ’ art. 2729, 1° comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (così, di recente, Cass., sez. III, 6/7/2018, n.17720). 4. Con i l terzo motivo la ricorrente de nuncia , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”. La ricorrente lamenta che, a fronte delle eccezioni da essa formulate sulla in sussistenza dell ’ elemento materiale e psicologico dell’azione revocatoria in capo a [OSCURATO:PERSONA], le ha ritenute inammissibili ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ. A detta della ricorrente, il riferimento operato dalla Corte territoriale all’art. 81 cod. proc. civ. è errato, dovendosi invece considerare in capo a [OSCURATO:SOCIETA] la sussistenza del requisito di cui all’art. 100 cod. proc. civ. , pienamente soddisfatto in quanto quest’ultima, qualora fosse accerta ta la carenza dei requisiti dell’azione revocatoria in capo al Cieri, sarebbe la prima a trarne beneficio, vedendo rientrare l’immobile nelproprio patrimonio. Pertanto, sostiene la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] non ha fatto “ valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”,ex art. 81 cod. proc. civ., ma ha perorato difese che, seppure riguardante altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), riguardano la sussistenza dei presupposti di un’azione (quella revocatoria) che la coinvolge direttamente (così a p. 24 del ricorso). 4.1 In disparte l ’ erroneo riferimento all ’ ar t. 81 cod. proc. civ. anziché all’art. 100 cod. proc. civ., il motivo in esame rimane logicamente superato, con conseguente relativa carenza di interesse, all ’ esito dellainammissibilità dei primi due motivi. 5. L a Corte dichiara inammissibile il ricorso. 6. Stante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto controricorso, nulla è dovuto a titolo di spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor