CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2017
Cassazione n. 32682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18863/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 427/2017 depositata il 07/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso il preavviso di fermo emesso da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti e notificatole in data 22 settembre 2015 nonché avverso le cartelle di pagamento e i ruoli presupposti. La CTP di Palermo affermava la propria carenza di giurisdizione in ordine a n. 49 cartelle relative a sanzioni amministrative e carichi contributivi inerenti enti territoriali, INPS e Prefetture, dichiarando la sussistenza della propria giurisdizione con riguardo ai soli carichi tributari. Su queste basi il giudice di prime cure riduceva il fermo amministrativo in misura corrispondente alla somma dei soli carichi fiscali portati da n. 43 cartelle relative a tributi erariali, locali e camerali. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dichiarato inammissibile dalla CTR della Sicilia. La declaratoria di inammissibilità è stata adottata in quanto la notifica del gravame di merito è stata eseguita a mezzo pec nei confronti del difensore della contribuente, tanto da palesarsi giuridicamente inesistente. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 4, c.p.c., essendo motivazione alla base della decisione impugnata meramente apparente. Con il secondo motivo di ricorso si adombra la violazione dell’art.164 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, n. 1, c.p.c., avendo la CTR trascurato che la notifica dell’appello ha raggiunto il proprio scopo. Con il terzo motivo di ricorso si fa questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale) nonché agli artt. 3, 24 e 111 Cost., da parte dell’art. 12, comma 3, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, dell’art. 16 bis, comma 3, D.M. n. 163 del 2013 e dell’art. 16 D.M. 4 agosto 2015. La causa va rinviata a nuovo ruolo, intercettando questione che – come di seguito in dettaglio evidenziato – risulta attualmente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite. Valgono, invero, alcune premesse. La notifica del ricorso (e dell’appello) può senz’altro avvenire a mezzo della posta elettronica certificata (pec) Detta modalità notificatoria è, infatti, prevista dall’art. 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale, al terzo comma, dispone che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (avente per oggetto il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) e dei successivi decreti di attuazione. Successivamente, con il decreto del direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2015, sono state dettate le specifiche tecniche relative all’utilizzo del processo tributario telematico, successivamente prese in considerazione dalla Circolare 11 maggio 2016, n. 2/DF del MEF. Necessita soggiungere che in base al D.M. 163/2013, gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonchè quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (art. 2, primo comma). Inoltre, la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di tali atti e provvedimenti avvengono, appunto, con modalità informatiche (art. 2, secondo comma). Tali modalità sono, appunto, rappresentate dall’invio di un messaggio di posta elettronica certificata: ai sensi dell’art. 9, primo comma, del D.M., infatti, il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonchè quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la pec L’art. 16, comma 2, D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L n. 136 del 2018, ha introdotto una norma di interpretazione autentica, da valere quindi anche per il passato, dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, concernente il processo tributario telematico; in base a detta norma di interpretazione autentica, la norma da ultimo citata va interpretata nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio (e quindi anche in appello) le modalità di notificazione a mezzo PEC, previste dal D.M. n. 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi„ a prescindere dalle modalità prescelta da controparte, nonché a prescindere dall'avvenuto svolgimento del giudizio in primo grado con modalità analogiche (cfr. Cass. n.30185 del 2019). Su queste basi s’innesta altro profilo pregnante. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l’appello alla contribuente a mezzo pec (rectius attraverso l’invio di una pec). La contribuente lamenta l’omessa sottoscrizione digitale della pec in questione. Ciò implica il venire in apice della questione attualmente rimessa alle Sezioni Unite, sollevata da Cass. Sez. Trib. n. 16454 del 9 giugno 2023, alla stregua della quale occorrerà verificare se il ricorso per cassazione formato digitalmente, ma, se del caso, privo di apposizione di firma digitale, debba reputarsi inesistente oppure affetto da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. Il principio sarebbe estendibile, per corollario, anche all’appello stante l’identità di ratio. Il che potrebbe avere refluenza sulla possibilità di considerare raggiunto lo scopo in virtù dell’invio di una mera pec che non chiarisce la paternità del sottoscrittore. Le considerazioni che precedono postulano il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla