CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 26758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata in data 16/06/2026;ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione dilegge in punto di accertamento della responsabilità quanto alla corretta ecompiuta individuazione delle condotte ascritte ed alla effettiva ricorrenzadell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, risulta privo di concretaspecificità, oltre che meramente reiterativo(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con lelogiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende quindi aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro, con particolare riferimento alla chiaraindividuazione del ricorrente sulla base delle immagini di videosorveglianza edalla oggettiva disponibilità in capo al ricorrente del bene di provenienza illecita (sivedano pagg. 5 e 6 e seg.), così correttamente applicando il principio di diritto,che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l’imputatoche trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza dielementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissionedel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez.2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe,Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l’omessaapplicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e della attenuante di cui all’art. 62 n. 4cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che generico, in mancanza diconfronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disattesotale doglianza, evidenziando la gravità del fatto e la mancanza di elementipositivamente valorizzabili, in presenza di plurimi precedenti penali, anchespecifici, con puntuale considerazione delle caratteristiche della condotta edimpossibilità di ritenere la particolare tenuità (pag. 5);che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]