CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano (cfr. pagg. 4 e ss. anche in relazione all'entità degli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione), e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.