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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 41424/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] . avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condannainflitta dal Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA] per i l reato ex art. 341-biscod. pen. descritto nella imputazione.

2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte pres en tat i dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiedel’annullamento della sentenza.

2.1. Con il primomotivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel non dichiara re la prescrizione del re a to , avvenuta anche computando l’ effetto della riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel giustificare l’ applicazione della recidiva (ritenuta equivalente alle ci rcostanze attenuanti generiche)con una mera clausola di stile che si limita a fare leva su l la esistenzadei precedenti penali senza riferimento al caso concret o e al la valenza del nuovo reato (meno offensivo dei precedenti ) in termini di accresciuta pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Né il Tribunale, né la Corte di appello hanno adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva.

In particolare, nella sentenza impugnata si assume che i precedenti «testimoniano come il fatto per cui si procede sia manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine (…), che giustifica un giudizio di pericolosità aggravata (…)»e si osserva che la condotta che integra il reato per il quale si procede «è indicativa del fatto che la sua reiterazione nella commissione di reati costituisce il suo modus vivendi e non può certamente ritenersi occasionale».

Si tratta di una motivazione generica , che non chiarisce come l’ultimo reatosi rapporti ai precedenti in termini di manifestazione di accresci uta pericolosità sociale.

Su questa base, deve rilevarsi che,in ogni caso ─ anche computando glieffetti della applicazione della recidiva ( riconosciuta equivalente alle circostanze attenuantigeneriche) qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e pur in presenza di atti interruttivi─ il termine massimo ex art. 161 , co mma 2 , c od. pen. per il decorso della prescrizione risulta scaduto il 19 febbraio 2025, successivamentealla pronuncia della sentenza della Corte di appello.

2. Pertanto il ricorso è fondato e il reato va dichiarato estinto per prescrizione, come in dispositivo.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] . avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenzaimpugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condannainflitta dal Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA] per i l reato ex art. 341-biscod. pen. descritto nella imputazione. 2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte pres en tat i dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiedel’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primomotivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel non dichiara re la prescrizione del re a to , avvenuta anche computando l’ effetto della riconosciuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel giustificare l’ applicazione della recidiva (ritenuta equivalente alle ci rcostanze attenuanti generiche)con una mera clausola di stile che si limita a fare leva su l la esistenzadei precedenti penali senza riferimento al caso concret o e al la valenza del nuovo reato (meno offensivo dei precedenti ) in termini di accresciuta pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Né il Tribunale, né la Corte di appello hanno adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva. In particolare, nella sentenza impugnata si assume che i precedenti «testimoniano come il fatto per cui si procede sia manifestazione di una non occasionale ricaduta nel crimine (…), che giustifica un giudizio di pericolosità aggravata (…)»e si osserva che la condotta che integra il reato per il quale si procede «è indicativa del fatto che la sua reiterazione nella commissione di reati costituisce il suo modus vivendi e non può certamente ritenersi occasionale». Si tratta di una motivazione generica , che non chiarisce come l’ultimo reatosi rapporti ai precedenti in termini di manifestazione di accresci uta pericolosità sociale. Su questa base, deve rilevarsi che,in ogni caso ─ anche computando glieffetti della applicazione della recidiva ( riconosciuta equivalente alle circostanze attenuantigeneriche) qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e pur in presenza di atti interruttivi─ il termine massimo ex art. 161 , co mma 2 , c od. pen. per il decorso della prescrizione risulta scaduto il 19 febbraio 2025, successivamentealla pronuncia della sentenza della Corte di appello. 2. Pertanto il ricorso è fondato e il reato va dichiarato estinto per prescrizione, come in dispositivo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 41424/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris