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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21577/2026

Testo disponibile della fonte

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itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-contro[OSCURATO:PERSONA] Y Caucion S.a. [OSCURATO:PERSONA] Y Reaseguros in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiancarlo Castagni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3307/2024depositata il 13/05/2024.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La vicenda processuale trae origine con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.con cui la società [OSCURATO:PERSONA] N.V. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.A. de Seguros y Reaseguros) conveniva in giudizio lesignore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

L’attrice esponeva di avere sottoscritto con la società Teatro ScalisiS.r.l. la polizza cauzionale n.

BP0503028 del 24 maggio 2005 in favoredella Regione Sicilia, nonché, con le convenute, l’appendice fideiussorian.

DF0600223 e di essere stato escusso in forza di tali rapporticontrattuali, alla luce dell’ inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della pubblica amministrazione beneficiaria.3.

La società attrice, ai sensi dell’art. 1953 c.c. e in base alle richiamatepattuizioni, pertanto, chiedeva di essere rilevato dai convenutidall’obbligo di pagamento della somma di € 322.590,00 e di essererisarcito; in via subordinata chiedeva che fosse accertato l’obbligodelle Scalisi di rivalerlo di tutte le somme che sarebbe stato tenuto acorrispondere all’amministrazione regionale, oltre al risarcimento deidanni patrimoniali.Con distinti atti si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e MariaCarmela Scalisi, sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentantep.t. del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo dichiararsil’improcedibilità della domanda per mancato esperimento delprocedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n.28/2010, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.4.

Il Tribunale di Roma accoglieva le domande attoree quanto all’obbligodi rilievo e rivalsa gravante sui fideiussori, dopo avere qualificato leNumero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026garanzie come autonome a prima richiesta, rigettava la domandarisarcitoria.5.

Avverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] -inproprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA]-,chiedendo il rigetto delle domande della società appellata e insistendonelle domande già formulate in primo grado.6.

Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale,in adesione in larga parte alle censure dell’appellante principale,integrandone le argomentazioni e formulando ulteriori specifici motivi,tra cui la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui riconosceval’applicabilità della tutela del consumatore senza trarne le conseguenzein termini di nullità della clausola limitativa di responsabilità in favore diAtradius e l’erroneità dell’accertamento in ordine al mancato decorsodel termine di decadenza relativo all’escussione della polizza.7.

Si costituiva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto di entrambigli appelli e la conferma della sentenza impugnata, nonchél’accoglimento delle domande già proposte in primo grado.8.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale e dichiaravainammissibile quello incidentale, condannando gli appellanti allarifusione delle spese di lite.9.

Avverso la sentenza n. 3307/2024 della Corte d’Appello di Romapubblicata il 13/05/2024 e notificata il 14/05/2024 la [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità di legalerappresentante del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.- propone ricorso percassazione incidentale ( in quanto successivo ), al quale AtradiusCredito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros resiste concontroricorso.11.

La ricorrente incidentale e la controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE12.

Con il primo motivo la ricorrente in via principale, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 333, 334,343 e 102 c.p.c. là dove la sentenza ha ritenuto tardiva e inammissibilel’impugnazione incidentale, sul presupposto che l’interesse a impugnareera autonomo e preesistente all’impugnazione principale, rendendocon ciò inammissibile l’appello incidentale proposto tardivamente,sebbene qualificato dalla stessa appellante incidentale come “adesivo”.Deduce che la qualificazione dell’appello come adesivo comporterebbeche l’interesse ad impugnare non sorge per effetto dell’impugnazioneprincipale, bensì dalla pubblicazione della sentenza, con conseguentesoggezione ai termini ordinari e inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. (Cass.civ. n. 2248/2018).

In secondo luogo, deduce l’erroneità della decisionenella parte in cui esclude che l’accoglimento dell’appello incidentaledetermini un diverso assetto di interessi sul piano sostanziale,osservando che tale incidenza non si produrrebbe, quantomeno neirapporti interni tra la debitrice ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e i fideiussori([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché tra i medesimifideiussori.13.

Con il secondo motivo la ricorrente in via principale, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunzia la “nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nella parte in cui ha affermato che ildiverso assetto di interessi che deriverebbe dall’accoglimentodell’appello incidentale sul piano sostanziale non si determinerebbe,senza, però, spiegare il perché”.

Ad avviso della ricorrente, lamotivazione sarebbe radicalmente mancante nella parte in cui la Corteterritoriale avrebbe affermato che il diverso assetto di interessi chederiverebbe dall'accoglimento dell'appello incidentale - che renderebbeammissibile l'appello incidentale sollevato tardivamente - sul pianosostanziale non si determinerebbe (quantomeno nei rapporti interni traNumero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026la debitrice, [OSCURATO:PERSONA], e i fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] eScalisi Mariaelena) e tra i due fideiussori.14.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.14.1.

Essi risultano formulati in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c.14.2.

La ricorrente richiama il precedente di questa Corte reso aSezioni Unite (Cass.

S.U. n. 8486/2024), secondo cui «l’impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le formedell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse allasua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale»,ritenendolo applicabile al caso di specie.

Tuttavia, tale richiamo non èpertinente, atteso che la fattispecie esaminata dalla Corte d’appellonon è sovrapponibile a quella oggetto della pronuncia invocata.

Ilricorso incidentale tardivo, difatti, è inammissibile se l'interesse adimpugnare non è sorto da quello principale quale esigenza di difesadell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27052 del 08/10/2025).14.3.

Invero, la stessa ricorrente riconosce che l’appello incidentalepresentava un contenuto solo parzialmente adesivo, essendo inveceautonomo nella parte relativa alla deduzione -non accolta in primogrado- della propria qualità di consumatrice, in contrapposizione allaposizione della sorella, amministratrice della società debitrice.14.4.

Tuttavia, nell’esporre il motivo, la ricorrente omette diriportare i motivi di appello che la Corte di merito avrebbeerroneamente qualificato essere autonomi, e non dipendentidall’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], e dunque attinentiesclusivamente alla posizione soggettiva della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],già definita dalla sentenza di primo grado.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/202614.5.

Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’appelloincidentale si fonda su una ratio pienamente conforme ai principi didiritto in materia, atteso che l’impugnazione proposta è stata ritenutaprospettare una censura autonoma, non dipendente dall’impugnazioneprincipale.14.6.

Correttamente, infatti, la corte territoriale ha ritenuto chel’interesse ad impugnare fosse sorto sin dalla pubblicazione dellasentenza di primo grado e che, conseguentemente, l’impugnazionedovesse essere proposta nei termini ordinari, non trovandoapplicazione il regime dell’impugnazione incidentale tardiva di cuiall’art. 334 c.p.c.14.7.

La motivazione resa dalla corte di merito, pertanto, consentedi individuare il percorso logico seguito dalla corte territoriale edesclude la dedotta carenza motivazionale, dimostrandosiottemperante ai criteri di cui a Cass.

SU 8053/2014.15.

Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., denunzia la falsa applicazione degliartt. 1936, 1940, 1941, 1954, 1948, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370,1371 c.c..16.

Si duole che la corte territoriale abbia qualificato la polizzafideiussoria n.

BP0503028 del 24.04.2005 e la dichiarazione difideiussione alla polizza BP0503028 quali contratti autonomi di garanziaanziché, rispettivamente, la prima, quale contratto di fideiussione, laseconda quale fideiussione di fideiussione.17.

Lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt.1362, 1363, 1364, 1366, 1370 e 1361 c.c. tratta re i due motiviinsieme.

Il motivo è inammissibile.18.

Nel caso di specie, la ricorrente non individua in quali violazioni deicriteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. è incorsa la Corteterritoriale, limitandosi a contrapporre una propria lettura degli atti,Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026così non rispettando il requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6c.p.c. (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).19.

Sebbene la ricorrente denunci formalmente la violazione di plurimedisposizioni di legge in tema di fideiussione e di interpretazione delcontratto, la censura non affronta tali questioni, ma è in realtà diretta acontestare la qualificazione giuridica della polizza e della dichiarazionedi fideiussione operata dalla Corte territoriale, sollecitando unaautonoma diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti.20.

La ricorrente, in primo luogo, non si confronta con la decisione làdove porge numerosi argomenti incentrati, sotto il profilo causale, conl’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad essere prontamente rilevato dai soggetti afavore dei quali ha stipulato la polizza fideiussoria a garanzia difinanziamenti regionali.21.

In secondo luogo, sollecita questa Corte ad effettuare un’autonomaricostruzione della volontà delle parti che implica una indagine nelmerito, preclusa in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dellaviolazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o del viziomotivazionale nei termini oggi consentiti dall’art. 360, 1 comma n. 5,c.p.c.22.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denunzia la violazione degli artt. 1229, cpv, c.c., 1341, comma 2, c.c. e1418 c.c., 1952, comma 2 c.c., per avere il giudice di seconde cureomesso di dichiarare la nullità dell’art. 5 delle condizioni generali dicontratto apposte in calce alla dichiarazione di fideiussione di cui allapolizza n.

BP0503028 ritenendo erroneamente che non si dovesseapplicare al caso di specie la disposizione che prevede l’accettazionespecifica delle clausole di esonero della responsabilità.23.

Per principio consolidato il ricorrente ha l’onere di indicare conprecisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, inquanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processoNumero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante ildevolutum della sentenza impugnata (Cass.

Ordinanza n. 33827 del 4dicembre 2023).24.

Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, atteso che laricorrente si limita a denunciare in modo generico la violazione degliartt. 1229, 1341, 1418 e 1952 c.c., senza confrontarsi puntualmentecon la motivazione della sentenza impugnata là dove assume che laclausola è conforme a quella normativamente prevista e dunque non èin grado di ingenerare alcuno squilibrio contrattuale.25.

La censura, inoltre, suppone una diversa interpretazione dellaclausola contrattuale (art. 5 delle condizioni generali), non consentita insede di legittimità se non nei limiti sopra già indicati, risolvendosi cosìin una richiesta di riesame del merito.26.

Conclusivamente, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] vadichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere sulle spese, stantela mancata difesa da parte degli intimati; va dichiarato inammissibileanche il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dellamedesima alle spese a favore del controricorrente, come liquidate neldispositivo; con compensazione delle spese tra la ricorrente principale equella incidentale.

P.Q.MDichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio dilegittimità.

Condanna la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per compensi ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàAtradius.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, principale eincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-contro[OSCURATO:PERSONA] Y Caucion S.a. [OSCURATO:PERSONA] Y Reaseguros in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiancarlo Castagni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3307/2024depositata il 13/05/2024.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La vicenda processuale trae origine con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.con cui la società [OSCURATO:PERSONA] N.V. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.A. de Seguros y Reaseguros) conveniva in giudizio lesignore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. L’attrice esponeva di avere sottoscritto con la società Teatro ScalisiS.r.l. la polizza cauzionale n. BP0503028 del 24 maggio 2005 in favoredella Regione Sicilia, nonché, con le convenute, l’appendice fideiussorian. DF0600223 e di essere stato escusso in forza di tali rapporticontrattuali, alla luce dell’ inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della pubblica amministrazione beneficiaria.3. La società attrice, ai sensi dell’art. 1953 c.c. e in base alle richiamatepattuizioni, pertanto, chiedeva di essere rilevato dai convenutidall’obbligo di pagamento della somma di € 322.590,00 e di essererisarcito; in via subordinata chiedeva che fosse accertato l’obbligodelle Scalisi di rivalerlo di tutte le somme che sarebbe stato tenuto acorrispondere all’amministrazione regionale, oltre al risarcimento deidanni patrimoniali.Con distinti atti si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e MariaCarmela Scalisi, sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentantep.t. del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo dichiararsil’improcedibilità della domanda per mancato esperimento delprocedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n.28/2010, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.4. Il Tribunale di Roma accoglieva le domande attoree quanto all’obbligodi rilievo e rivalsa gravante sui fideiussori, dopo avere qualificato leNumero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026garanzie come autonome a prima richiesta, rigettava la domandarisarcitoria.5. Avverso tale decisione proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] -inproprio e nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA]-,chiedendo il rigetto delle domande della società appellata e insistendonelle domande già formulate in primo grado.6. Si costituiva altresì [OSCURATO:PERSONA], proponendo appello incidentale,in adesione in larga parte alle censure dell’appellante principale,integrandone le argomentazioni e formulando ulteriori specifici motivi,tra cui la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui riconosceval’applicabilità della tutela del consumatore senza trarne le conseguenzein termini di nullità della clausola limitativa di responsabilità in favore diAtradius e l’erroneità dell’accertamento in ordine al mancato decorsodel termine di decadenza relativo all’escussione della polizza.7. Si costituiva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto di entrambigli appelli e la conferma della sentenza impugnata, nonchél’accoglimento delle domande già proposte in primo grado.8. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello principale e dichiaravainammissibile quello incidentale, condannando gli appellanti allarifusione delle spese di lite.9. Avverso la sentenza n. 3307/2024 della Corte d’Appello di Romapubblicata il 13/05/2024 e notificata il 14/05/2024 la [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità di legalerappresentante del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.- propone ricorso percassazione incidentale ( in quanto successivo ), al quale AtradiusCredito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros resiste concontroricorso.11. La ricorrente incidentale e la controricorrente hanno depositatorispettiva memoria.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE12. Con il primo motivo la ricorrente in via principale, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 333, 334,343 e 102 c.p.c. là dove la sentenza ha ritenuto tardiva e inammissibilel’impugnazione incidentale, sul presupposto che l’interesse a impugnareera autonomo e preesistente all’impugnazione principale, rendendocon ciò inammissibile l’appello incidentale proposto tardivamente,sebbene qualificato dalla stessa appellante incidentale come “adesivo”.Deduce che la qualificazione dell’appello come adesivo comporterebbeche l’interesse ad impugnare non sorge per effetto dell’impugnazioneprincipale, bensì dalla pubblicazione della sentenza, con conseguentesoggezione ai termini ordinari e inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c. (Cass.civ. n. 2248/2018). In secondo luogo, deduce l’erroneità della decisionenella parte in cui esclude che l’accoglimento dell’appello incidentaledetermini un diverso assetto di interessi sul piano sostanziale,osservando che tale incidenza non si produrrebbe, quantomeno neirapporti interni tra la debitrice ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e i fideiussori([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché tra i medesimifideiussori.13. Con il secondo motivo la ricorrente in via principale, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunzia la “nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nella parte in cui ha affermato che ildiverso assetto di interessi che deriverebbe dall’accoglimentodell’appello incidentale sul piano sostanziale non si determinerebbe,senza, però, spiegare il perché”. Ad avviso della ricorrente, lamotivazione sarebbe radicalmente mancante nella parte in cui la Corteterritoriale avrebbe affermato che il diverso assetto di interessi chederiverebbe dall'accoglimento dell'appello incidentale - che renderebbeammissibile l'appello incidentale sollevato tardivamente - sul pianosostanziale non si determinerebbe (quantomeno nei rapporti interni traNumero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026la debitrice, [OSCURATO:PERSONA], e i fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] eScalisi Mariaelena) e tra i due fideiussori.14. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.14.1. Essi risultano formulati in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c.14.2. La ricorrente richiama il precedente di questa Corte reso aSezioni Unite (Cass. S.U. n. 8486/2024), secondo cui «l’impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le formedell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse allasua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale»,ritenendolo applicabile al caso di specie. Tuttavia, tale richiamo non èpertinente, atteso che la fattispecie esaminata dalla Corte d’appellonon è sovrapponibile a quella oggetto della pronuncia invocata. Ilricorso incidentale tardivo, difatti, è inammissibile se l'interesse adimpugnare non è sorto da quello principale quale esigenza di difesadell'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27052 del 08/10/2025).14.3. Invero, la stessa ricorrente riconosce che l’appello incidentalepresentava un contenuto solo parzialmente adesivo, essendo inveceautonomo nella parte relativa alla deduzione -non accolta in primogrado- della propria qualità di consumatrice, in contrapposizione allaposizione della sorella, amministratrice della società debitrice.14.4. Tuttavia, nell’esporre il motivo, la ricorrente omette diriportare i motivi di appello che la Corte di merito avrebbeerroneamente qualificato essere autonomi, e non dipendentidall’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], e dunque attinentiesclusivamente alla posizione soggettiva della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],già definita dalla sentenza di primo grado.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/202614.5. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’appelloincidentale si fonda su una ratio pienamente conforme ai principi didiritto in materia, atteso che l’impugnazione proposta è stata ritenutaprospettare una censura autonoma, non dipendente dall’impugnazioneprincipale.14.6. Correttamente, infatti, la corte territoriale ha ritenuto chel’interesse ad impugnare fosse sorto sin dalla pubblicazione dellasentenza di primo grado e che, conseguentemente, l’impugnazionedovesse essere proposta nei termini ordinari, non trovandoapplicazione il regime dell’impugnazione incidentale tardiva di cuiall’art. 334 c.p.c.14.7. La motivazione resa dalla corte di merito, pertanto, consentedi individuare il percorso logico seguito dalla corte territoriale edesclude la dedotta carenza motivazionale, dimostrandosiottemperante ai criteri di cui a Cass. SU 8053/2014.15. Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., denunzia la falsa applicazione degliartt. 1936, 1940, 1941, 1954, 1948, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370,1371 c.c..16. Si duole che la corte territoriale abbia qualificato la polizzafideiussoria n. BP0503028 del 24.04.2005 e la dichiarazione difideiussione alla polizza BP0503028 quali contratti autonomi di garanziaanziché, rispettivamente, la prima, quale contratto di fideiussione, laseconda quale fideiussione di fideiussione.17. Lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt.1362, 1363, 1364, 1366, 1370 e 1361 c.c. tratta re i due motiviinsieme. Il motivo è inammissibile.18. Nel caso di specie, la ricorrente non individua in quali violazioni deicriteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. è incorsa la Corteterritoriale, limitandosi a contrapporre una propria lettura degli atti,Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026così non rispettando il requisito di autosufficienza di cui all’art. 366 n. 6c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).19. Sebbene la ricorrente denunci formalmente la violazione di plurimedisposizioni di legge in tema di fideiussione e di interpretazione delcontratto, la censura non affronta tali questioni, ma è in realtà diretta acontestare la qualificazione giuridica della polizza e della dichiarazionedi fideiussione operata dalla Corte territoriale, sollecitando unaautonoma diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti.20. La ricorrente, in primo luogo, non si confronta con la decisione làdove porge numerosi argomenti incentrati, sotto il profilo causale, conl’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad essere prontamente rilevato dai soggetti afavore dei quali ha stipulato la polizza fideiussoria a garanzia difinanziamenti regionali.21. In secondo luogo, sollecita questa Corte ad effettuare un’autonomaricostruzione della volontà delle parti che implica una indagine nelmerito, preclusa in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dellaviolazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o del viziomotivazionale nei termini oggi consentiti dall’art. 360, 1 comma n. 5,c.p.c.22. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denunzia la violazione degli artt. 1229, cpv, c.c., 1341, comma 2, c.c. e1418 c.c., 1952, comma 2 c.c., per avere il giudice di seconde cureomesso di dichiarare la nullità dell’art. 5 delle condizioni generali dicontratto apposte in calce alla dichiarazione di fideiussione di cui allapolizza n. BP0503028 ritenendo erroneamente che non si dovesseapplicare al caso di specie la disposizione che prevede l’accettazionespecifica delle clausole di esonero della responsabilità.23. Per principio consolidato il ricorrente ha l’onere di indicare conprecisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, inquanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processoNumero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante ildevolutum della sentenza impugnata (Cass. Ordinanza n. 33827 del 4dicembre 2023).24. Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, atteso che laricorrente si limita a denunciare in modo generico la violazione degliartt. 1229, 1341, 1418 e 1952 c.c., senza confrontarsi puntualmentecon la motivazione della sentenza impugnata là dove assume che laclausola è conforme a quella normativamente prevista e dunque non èin grado di ingenerare alcuno squilibrio contrattuale.25. La censura, inoltre, suppone una diversa interpretazione dellaclausola contrattuale (art. 5 delle condizioni generali), non consentita insede di legittimità se non nei limiti sopra già indicati, risolvendosi cosìin una richiesta di riesame del merito.26. Conclusivamente, il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] vadichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere sulle spese, stantela mancata difesa da parte degli intimati; va dichiarato inammissibileanche il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA], con condanna dellamedesima alle spese a favore del controricorrente, come liquidate neldispositivo; con compensazione delle spese tra la ricorrente principale equella incidentale. P.Q.MDichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio dilegittimità. Condanna la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per compensi ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàAtradius.Numero registro generale 16160/2024Numero sezionale 1687/2026Numero di raccolta generale 21577/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, principale eincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris