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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15189/2025

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Bologna nel procedimento n.

R.G.G.I.P. 8408/2024; che tutti gli altri provvedimenti di esecuzione precedentemente emessi erano rimasti sospesi, come i numerosi processi, in ragione della conclamata irreperibilità; che, a seguito della notifica in data 02/07/2024 del titolo esecutivo n. 1584/2024 S.I.E.P., il Sacchi innanzi al Magistrato di sorveglianza si è avvalso del principio di specialità; che, proprio in applicazione di detto principio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel provvedimento n. 1636/2024 S.I.E.P. ha preso atto che l’odierno ricorrente non era a conoscenza di quasi tutte le sentenze definitive e, comunque, dei procedimenti penali riportati del provvedimento n. 1584/2024 S.I.E.P.

3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato.

3.1. Va innanzitutto premesso che, nel caso oggetto di scrutinio, occorre far riferimento per le prime cinque sentenze alla disciplina in tema di rescissione del giudicato e di assenza precedente alla cd. [OSCURATO:PERSONA], atteso che nei primi cinque procedimenti la contumacia o l’assenza è stata dichiarata in data anteriore al 30/12/2022, momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il motivo sia generico ed aspecifico, atteso che solo in apparenza si confronta con l’articolata trama motivazionale del provvedimento impugnato.

Deve, invero, rilevarsi che la Corte di merito in modo puntuale ha evidenziato, che i) per il processo n. 4565/13 R.G.

Trib.

Bologna il decreto di citazione a giudizio fu notificato a mani proprie, mentre l’estratto contumaciale a mani di familiare convivente; che ii) per tutti gli altri processi indicati nell’istanza con cui si chiede la rescissione del giudicato il Sacchi è sempre stato assistito da un difensore nominato di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio, ove sono stati notificati i rispettivi decreti di citazione a giudizio, tranne quello relativo al procedimento n. 2009/23 R.G.

Trib.Bologna, che a seguito di mutamento dell’elezione di domicilio fu notificato nelle mani di familiare convivente; iii) che il difensore ha partecipato alle udienze, senza mai eccepire l’assenza di contatti con l’imputato; che iiii) anche nei procedimenti in cui è poi intervenuta rinuncia al mandato, ciò è comunque avvenuto dopo espletamento di attività difensiva; che iiiii) non è contestato che le rinunce siano state comunicate al Sacchi A fronte di tali specifiche affermazioni, il difensore cita giurisprudenza di legittimità relativa ad ipotesi in cui l’imputato era difeso di ufficio, dunque, del tutto inconferente rispetto al caso di specie, nel quale – come si è già precisato – il Sacchi era difeso di fiducia.

Nel caso di specie, invero, depongono nel senso della colpevole ignoranza della pendenza dei processi i plurimi mandati fiduciari rilasciati sempre allo stesso difensore in relazione ai singoli procedimenti (a testimonianza dei contatti reali e costanti intercorsi) e l’espletamento dell’attività difensiva, che evidenziano il totale disinteresse dell’odierno ricorrente rispetto all’evoluzione delle vicende processuali che lo riguardavano.

3.2. Quanto all’istanza di rimessione nel termine per impugnare, avanzata in via subordinata, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermare che, nei procedimenti 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : L U I G I A G O S T I N A C C H I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 7 3 c 3 5 6 e 3 a 4 4 9 2 F i r m a t o D a : D O N A T O D ' A U R I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 8 2 2 0 7 e c 7 a f 8 9 7 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bologna nel procedimento n. R.G.G.I.P. 8408/2024; che tutti gli altri provvedimenti di esecuzione precedentemente emessi erano rimasti sospesi, come i numerosi processi, in ragione della conclamata irreperibilità; che, a seguito della notifica in data 02/07/2024 del titolo esecutivo n. 1584/2024 S.I.E.P., il Sacchi innanzi al Magistrato di sorveglianza si è avvalso del principio di specialità; che, proprio in applicazione di detto principio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel provvedimento n. 1636/2024 S.I.E.P. ha preso atto che l’odierno ricorrente non era a conoscenza di quasi tutte le sentenze definitive e, comunque, dei procedimenti penali riportati del provvedimento n. 1584/2024 S.I.E.P. 3. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato. 3.1. Va innanzitutto premesso che, nel caso oggetto di scrutinio, occorre far riferimento per le prime cinque sentenze alla disciplina in tema di rescissione del giudicato e di assenza precedente alla cd. [OSCURATO:PERSONA], atteso che nei primi cinque procedimenti la contumacia o l’assenza è stata dichiarata in data anteriore al 30/12/2022, momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ciò posto, ritiene il Collegio che il motivo sia generico ed aspecifico, atteso che solo in apparenza si confronta con l’articolata trama motivazionale del provvedimento impugnato. Deve, invero, rilevarsi che la Corte di merito in modo puntuale ha evidenziato, che i) per il processo n. 4565/13 R.G. Trib. Bologna il decreto di citazione a giudizio fu notificato a mani proprie, mentre l’estratto contumaciale a mani di familiare convivente; che ii) per tutti gli altri processi indicati nell’istanza con cui si chiede la rescissione del giudicato il Sacchi è sempre stato assistito da un difensore nominato di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio, ove sono stati notificati i rispettivi decreti di citazione a giudizio, tranne quello relativo al procedimento n. 2009/23 R.G. Trib.Bologna, che a seguito di mutamento dell’elezione di domicilio fu notificato nelle mani di familiare convivente; iii) che il difensore ha partecipato alle udienze, senza mai eccepire l’assenza di contatti con l’imputato; che iiii) anche nei procedimenti in cui è poi intervenuta rinuncia al mandato, ciò è comunque avvenuto dopo espletamento di attività difensiva; che iiiii) non è contestato che le rinunce siano state comunicate al Sacchi A fronte di tali specifiche affermazioni, il difensore cita giurisprudenza di legittimità relativa ad ipotesi in cui l’imputato era difeso di ufficio, dunque, del tutto inconferente rispetto al caso di specie, nel quale – come si è già precisato – il Sacchi era difeso di fiducia. Nel caso di specie, invero, depongono nel senso della colpevole ignoranza della pendenza dei processi i plurimi mandati fiduciari rilasciati sempre allo stesso difensore in relazione ai singoli procedimenti (a testimonianza dei contatti reali e costanti intercorsi) e l’espletamento dell’attività difensiva, che evidenziano il totale disinteresse dell’odierno ricorrente rispetto all’evoluzione delle vicende processuali che lo riguardavano. 3.2. Quanto all’istanza di rimessione nel termine per impugnare, avanzata in via subordinata, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermare che, nei procedimenti 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : L U I G I A G O S T I N A C C H I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 8 7 3 c 3 5 6 e 3 a 4 4 9 2 F i r m a t o D a : D O N A T O D ' A U R I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 0 8 2 2 0 7 e c 7 a f 8 9 7 3
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